- Il bilancio delle imprese di assicurazione è soggetto a revisione legale obbligatoria.
- La relazione del revisore include un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.
- IVASS definisce con regolamento i criteri di valutazione attuariale.
- Si applica la disciplina del TUF salvi gli articoli espressamente esclusi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 102 D.Lgs. 209/2005 — Revisione legale del bilancio
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
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2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della società di revisione legale, nonché le modalità e i termini di espressione del giudizio medesimo.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall' IVASS nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .
Commento
La revisione legale come presidio di credibilità
L'art. 102 cod. ass. estende alle imprese di assicurazione e riassicurazione la revisione legale dei conti, secondo il modello del d.lgs. 39/2010 e con i raccordi della sezione VI del capo II del titolo III del TUF (d.lgs. 58/1998). È una scelta di disciplina che pone il bilancio assicurativo sullo stesso piano informativo degli emittenti quotati: la complessità delle riserve tecniche, la centralità degli investimenti a copertura e la rilevanza sistemica del settore giustificano un controllo esterno qualificato.
Il giudizio sulle riserve tecniche
Il comma 2 introduce un elemento peculiare e tecnicamente sfidante: il revisore non si limita a verificare l'osservanza dei principi contabili applicabili, ma esprime un vero e proprio giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche. È una valutazione che richiede al revisore di confrontarsi con le ipotesi attuariali dell'impresa, di esaminare la coerenza dei metodi di calcolo (chain-ladder, Bornhuetter-Ferguson, modelli stocastici) e di formulare un parere autonomo. Il rinvio alle corrette tecniche attuariali apre la cooperazione fra revisore e funzione attuariale dell'art. 30-quinquies.
La potestà regolamentare IVASS
L'Autorità di vigilanza individua, con regolamento, i criteri di valutazione della sufficienza delle riserve, le tecniche attuariali considerate corrette e le modalità con cui il giudizio viene espresso. Il Regolamento IVASS 38/2018 e le successive lettere al mercato hanno consolidato la metodologia, prevedendo verifiche specifiche per le riserve sinistri dei rami danni e per le riserve matematiche dei rami vita, con attenzione particolare ai prodotti unit-linked e index-linked.
Il rinvio al TUF e le esclusioni
Il comma 3 richiama la sezione VI del capo II del titolo III del TUF in tema di revisione legale, con l'eccezione degli articoli espressamente indicati (in particolare l'art. 155, comma 1, per profili procedurali superati dalla disciplina di settore). Le imprese di assicurazione affidano la revisione a società iscritte nel Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 8 d.lgs. 39/2010). La durata dell'incarico, la rotazione del responsabile e l'indipendenza del revisore seguono lo standard più rigoroso degli enti di interesse pubblico (EIP) ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 39/2010.
Conseguenze del giudizio negativo
Un giudizio negativo o con rilievi sulla sufficienza delle riserve tecniche ha effetti immediati. Sul piano civilistico apre profili di responsabilità degli amministratori (artt. 2392 e seguenti c.c.) e attiva i poteri del collegio sindacale (art. 2403 c.c.). Sul piano della vigilanza, IVASS può adottare misure di intervento ai sensi degli artt. 188 e 222-bis cod. ass., fino al divieto di assumere nuovi contratti o alla revoca dell'autorizzazione, qualora la deficienza delle riserve sia di entità tale da compromettere la solvibilità. La relazione, dunque, non è una formalità: incide direttamente sulla legittimazione operativa dell'impresa.
Casi pratici
Caso 1: Riserve sinistri ritenute insufficienti
Caso 2: Rotazione del responsabile della revisione
Domande frequenti
Il revisore valuta anche le riserve tecniche?
Sì. L'art. 102 richiede un giudizio specifico sulla sufficienza delle riserve, secondo i criteri definiti da IVASS con regolamento e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
Quale disciplina si applica oltre al cod. ass.?
Il d.lgs. 39/2010 sulla revisione legale e, per espresso richiamo, la sezione VI del capo II del titolo III del TUF, salve le esclusioni indicate dalla norma.
Le imprese di assicurazione sono enti di interesse pubblico?
Sì. Il d.lgs. 39/2010 le qualifica come EIP, con regole più stringenti su indipendenza, rotazione e responsabilità del revisore.
Vedi anche