Testo dell'articoloVigente
Art. 174 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
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Vedi anche
→art. 172 SPESE→art. 173 SPESE→art. 175 SPESE→art. 176 SPESE→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 171 D.P.R. 115/2002 – Effetti del decreto di pagamento→Art. 177 D.P.R. 115/2002 – Modello di pagamento→Art. 170 D.P.R. 115/2002 – Opposizione al decreto di pagamento→Art. 178 D.P.R. 115/2002 – Adempimenti preliminari da parte dell’ufficio che dispone il pagamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 174 individua i casi in cui il pagamento delle spese di giustizia è eseguito dall'ufficio postale anziché dal concessionario. La norma combina la facoltà del beneficiario di richiedere il canale postale con l'obbligo subentrante per ragioni di copertura territoriale o di funzionamento.
Pagamento postale su richiesta
Il comma 1 attribuisce al beneficiario la facoltà di scegliere il pagamento postale. La scelta può essere giustificata da preferenza personale, dalla disponibilità di un conto corrente postale, dalla maggiore comodità dello sportello postale rispetto a quello del concessionario. La scelta è espressa nel modello di pagamento o in apposita istanza al magistrato.
Pagamento postale obbligatorio
Il comma 2 individua due ipotesi di pagamento postale necessario: assenza nel Comune di sportelli del concessionario; particolari circostanze ostative al regolare funzionamento (interruzione del servizio, riorganizzazione, indisponibilità tecnica). In questi casi, la scelta del beneficiario è irrilevante: il pagamento è eseguito dall'ufficio postale come unica modalità disponibile.
La logica della capillarità
La norma riflette la situazione geografica italiana, dove molti Comuni piccoli sono privi di sportelli del concessionario ma dispongono di ufficio postale. Il ricorso al canale postale garantisce che il beneficiario possa ricevere il pagamento senza dover raggiungere il Comune capoluogo o un centro vicino, riducendo costi e tempi di erogazione.
Profili contabili
Quando opera il canale postale, le somme sono accreditate sul conto corrente postale del beneficiario o erogate in contanti allo sportello, secondo modulistica disciplinata dagli articoli 176 e 177. Il funzionario delegato della cancelleria coordina la trasmissione del modello di pagamento all'ufficio postale competente. La filiale di Poste Italiane riceve i fondi e li accredita o eroga, con rendicontazione mensile alla Ragioneria centrale.
Cross-reference
L'articolo si lega all'articolo 173 (regola generale del pagamento tramite concessionario), all'articolo 176 (mezzi di pagamento), all'articolo 180 (gestione operativa postale), all'articolo 189 (convenzione con Poste Italiane). La distinzione fra canale ordinario e postale, pur mantenuta dal testo unico, è progressivamente attenuata dalla diffusione dei pagamenti elettronici e dei conti bancari, che riducono il peso dello sportello fisico. La giurisprudenza amministrativa e contabile non ha sviluppato un contenzioso significativo sull'articolo, segno della sostanziale fluidità applicativa della norma. Restano questioni operative sulla tempistica del pagamento e sull'imputazione dei compensi convenzionati, regolate dalla prassi e dalla convenzione con Poste Italiane S.p.A. richiamata dall'articolo 189.
Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilità continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.
Casi pratici
Caso 1: Scelta del canale postale
Caso 2: Comune montano senza concessionario
Domande frequenti
Quando posso chiedere il pagamento postale?
In qualsiasi momento, come scelta del beneficiario. La richiesta va espressa nel modello di pagamento o in istanza separata al magistrato che ha emesso il decreto.
Cosa succede se nel mio Comune non c'è il concessionario?
Il pagamento è obbligatoriamente eseguito dall'ufficio postale, anche senza richiesta espressa. La regola tutela i beneficiari residenti in piccoli centri.
Cambia qualcosa nei tempi di pagamento?
In linea di principio no, ma il canale postale può avere tempi leggermente diversi a seconda della convenzione con Poste Italiane e della disponibilità degli sportelli.