In sintesi
- La liquidazione degli importi dovuti alle imprese private o alle strutture del Ministero della difesa per la demolizione di opere abusive è di competenza del magistrato.
- Il decreto di pagamento è motivato e riguarda anche la riduzione in pristino dei luoghi.
- Il decreto è comunicato al beneficiario e a tutte le parti processuali, compreso il pubblico ministero.
- La norma rientra nel sistema di esecuzione delle confische o di ordini di demolizione disposti dal giudice penale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 169 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 169 disciplina la liquidazione dei compensi spettanti alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa che eseguono materialmente la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi. Si tratta di prestazioni di particolare rilievo, frequenti soprattutto nei procedimenti per reati edilizi e urbanistici.
Il presupposto sostanziale
La norma presuppone che il giudice penale abbia disposto un ordine di demolizione di opere abusive o di riduzione in pristino dei luoghi, tipicamente ai sensi degli artt. 31 e 44 del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia). L'esecuzione materiale, quando il privato non vi provvede, viene affidata a imprese specializzate o, in casi particolari, alle strutture del genio militare. Il costo dell'intervento è anticipato dall'erario e poi recuperato.
Competenza del magistrato
La competenza alla liquidazione è del magistrato che procede, non del funzionario di cancelleria. Si tratta di una scelta in linea con l'art. 168: la valutazione tecnica della congruità del compenso (quantità di lavorazioni eseguite, mezzi impiegati, tempi, eventuali complicazioni) richiede un apprezzamento giurisdizionale, sostenuto se necessario da consulenze tecniche.
Il decreto motivato
Lo strumento è il decreto motivato di pagamento. La motivazione deve indicare i criteri di quantificazione, gli atti tecnici considerati (computi metrici, perizie, verbali di sopralluogo) e le ragioni che giustificano l'importo finale. Una motivazione adeguata costituisce difesa preventiva contro eventuali opposizioni e garanzia di trasparenza nei confronti delle parti.
Comunicazioni
Il comma 2 prevede che il decreto di pagamento all'impresa privata sia comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero. La comunicazione attiva il termine di eventuale opposizione (art. 170). Quando esecutore è una struttura del Ministero della difesa, il comma 2 non si applica espressamente, ma la prassi privilegia comunque la comunicazione alle parti per ragioni di trasparenza.
Recupero verso il condannato
Le somme liquidate ed effettivamente erogate dall'erario vengono annotate nel registro dei crediti (art. 161, lett. c) e attivano la procedura di recupero verso il condannato responsabile dell'opera abusiva. Il recupero avviene per il tramite del concessionario, secondo lo schema generale. Il sistema garantisce che, almeno in linea di principio, l'onere finanziario della demolizione non resti definitivamente a carico della collettività.
Coordinamento con il Testo unico edilizia
L'art. 169 si integra con la disciplina sostanziale degli ordini di demolizione contenuta nel DPR 380/2001 e con la giurisprudenza sull'esecuzione delle confische urbanistiche. La Cassazione ha più volte sottolineato il carattere irrinunciabile dell'ordine di demolizione, indipendente dal mutamento della proprietà del bene, con conseguenti riflessi sulla persistente debenza delle spese liquidate ex art. 169.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: villa abusiva e demolizione coattiva
Caso 2: Caio: opere abusive su demanio marittimo
Domande frequenti
Chi paga la demolizione di un'opera abusiva quando il privato non la esegue?
L'erario anticipa il costo, che il magistrato liquida con decreto motivato in favore dell'impresa esecutrice.
Chi sono gli esecutori della demolizione?
Imprese private specializzate o, in casi particolari, le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa.
Il decreto è impugnabile?
Sì, mediante opposizione ai sensi dell'art. 170. Le somme anticipate vengono successivamente recuperate dal condannato.
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