Home›T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)›Art. 168-bis D.P.R. 115/2002 – Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all’ articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle medesime
Art. 168-bis D.P.R. 115/2002 – Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all’ articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle medesime
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all' articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280
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In sintesi
Le spese per prestazioni di intercettazione (art. 96 D.Lgs. 259/2003) sono liquidate senza ritardo dal PM che le ha richieste o eseguite.
Sono comprese le spese funzionali all'utilizzo delle prestazioni di intercettazione stesse.
Sotto segreto investigativo il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo, con comunicazione differita alle parti.
Avverso il decreto è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170.
Indice dei contenuti
L'art. 168-bis disciplina in modo specifico la liquidazione delle prestazioni rese dagli operatori di telecomunicazioni per l'esecuzione delle intercettazioni richieste dall'autorità giudiziaria. La norma riconosce la peculiarità di questa categoria di spese, caratterizzata da importi rilevanti, frequenza elevata e necessità di pagamento tempestivo per non compromettere la continuità del servizio.
L'art. 96 D.Lgs. 259/2003
Il rinvio è all'art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che impone agli operatori telefonici e di internet di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria le proprie infrastrutture per consentire l'esecuzione delle intercettazioni autorizzate. Si tratta di un obbligo di servizio pubblico cui corrisponde un diritto a un compenso, fissato secondo tariffe ministeriali. La norma del 2003 ha riorganizzato la disciplina, sostituendo le previgenti pattuizioni convenzionali.
La liquidazione del PM
Diversamente dall'art. 168, che attribuisce la competenza al magistrato giudicante, l'art. 168-bis individua nel PM (pubblico ministero) il soggetto liquidatore: ha richiesto o eseguito l'autorizzazione e dispone degli elementi tecnici per quantificare correttamente il compenso. La regola è coerente con il ruolo del PM nella fase delle indagini preliminari, quando le intercettazioni vengono materialmente attivate.
Tempestività
La norma impone la liquidazione "senza ritardo": il legislatore ha registrato in passato problemi di accumulo di debiti verso gli operatori, con rischi per la collaborazione futura e per il funzionamento del sistema delle intercettazioni. L'obbligo di tempestività richiede al PM di evadere le richieste di pagamento appena disponibili gli elementi giustificativi (rendicontazione tecnica, fatturazione, periodo di riferimento).
Spese funzionali
Il pagamento copre sia le prestazioni propriamente di intercettazione (canone di ascolto, registrazione, trasferimento dei flussi) sia le spese funzionali all'utilizzo (linee dedicate, apparati di decodifica, supporto tecnico). L'ampiezza dell'oggetto evita contestazioni interpretative e copre l'intera filiera tecnica.
Segreto e opposizione
Il comma 2 ripete lo schema dell'art. 168 sul segreto investigativo: in pendenza di segreto il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti del beneficiario, ma la comunicazione alle parti è differita. Il comma 3 conferma l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 170. Il comma 3-bis dispone che l'importo sia annotato nel foglio delle notizie di cui all'art. 280 (per la successiva regolamentazione contabile del procedimento). Si garantisce così la tracciabilità individuale di una voce strutturalmente significativa nell'economia delle spese di giustizia.
Profili di sistema
La disciplina delle intercettazioni e dei relativi pagamenti riflette l'equilibrio fra esigenze investigative e tutela della spesa pubblica. La continuità dei pagamenti è essenziale per garantire la disponibilità degli operatori; la tracciabilità individuale per ciascun procedimento consente la rendicontazione finale e il successivo recupero verso il condannato.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: intercettazione telefonica nell'inchiesta
Caso 2: Caio: intercettazione ambientale e opposizione
Domande frequenti
Chi liquida le spese delle intercettazioni?
Il pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione, con decreto di pagamento da emettere senza ritardo.
Cosa copre la liquidazione?
Le prestazioni rese dagli operatori telefonici (art. 96 D.Lgs. 259/2003) e le spese funzionali al loro utilizzo.
Si può impugnare il decreto?
Sì, con opposizione ai sensi dell'art. 170, secondo le regole del rito sommario di cognizione di cui all'art. 15 D.Lgs. 150/2011.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 168-bis disciplina in modo specifico la liquidazione delle prestazioni rese dagli operatori di telecomunicazioni per l'esecuzione delle intercettazioni richieste dall'autorità giudiziaria. La norma riconosce la peculiarità di questa categoria di spese, caratterizzata da importi rilevanti, frequenza elevata e necessità di pagamento tempestivo per non compromettere la continuità del servizio.
L'art. 96 D.Lgs. 259/2003
Il rinvio è all'art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che impone agli operatori telefonici e di internet di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria le proprie infrastrutture per consentire l'esecuzione delle intercettazioni autorizzate. Si tratta di un obbligo di servizio pubblico cui corrisponde un diritto a un compenso, fissato secondo tariffe ministeriali. La norma del 2003 ha riorganizzato la disciplina, sostituendo le previgenti pattuizioni convenzionali.
La liquidazione del PM
Diversamente dall'art. 168, che attribuisce la competenza al magistrato giudicante, l'art. 168-bis individua nel PM (pubblico ministero) il soggetto liquidatore: ha richiesto o eseguito l'autorizzazione e dispone degli elementi tecnici per quantificare correttamente il compenso. La regola è coerente con il ruolo del PM nella fase delle indagini preliminari, quando le intercettazioni vengono materialmente attivate.
Tempestività
La norma impone la liquidazione "senza ritardo": il legislatore ha registrato in passato problemi di accumulo di debiti verso gli operatori, con rischi per la collaborazione futura e per il funzionamento del sistema delle intercettazioni. L'obbligo di tempestività richiede al PM di evadere le richieste di pagamento appena disponibili gli elementi giustificativi (rendicontazione tecnica, fatturazione, periodo di riferimento).
Spese funzionali
Il pagamento copre sia le prestazioni propriamente di intercettazione (canone di ascolto, registrazione, trasferimento dei flussi) sia le spese funzionali all'utilizzo (linee dedicate, apparati di decodifica, supporto tecnico). L'ampiezza dell'oggetto evita contestazioni interpretative e copre l'intera filiera tecnica.
Segreto e opposizione
Il comma 2 ripete lo schema dell'art. 168 sul segreto investigativo: in pendenza di segreto il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti del beneficiario, ma la comunicazione alle parti è differita. Il comma 3 conferma l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 170. Il comma 3-bis dispone che l'importo sia annotato nel foglio delle notizie di cui all'art. 280 (per la successiva regolamentazione contabile del procedimento). Si garantisce così la tracciabilità individuale di una voce strutturalmente significativa nell'economia delle spese di giustizia.
Profili di sistema
La disciplina delle intercettazioni e dei relativi pagamenti riflette l'equilibrio fra esigenze investigative e tutela della spesa pubblica. La continuità dei pagamenti è essenziale per garantire la disponibilità degli operatori; la tracciabilità individuale per ciascun procedimento consente la rendicontazione finale e il successivo recupero verso il condannato.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: intercettazione telefonica nell'inchiesta
Caso 2: Caio: intercettazione ambientale e opposizione
Domande frequenti
Chi liquida le spese delle intercettazioni?
Il pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione, con decreto di pagamento da emettere senza ritardo.
Cosa copre la liquidazione?
Le prestazioni rese dagli operatori telefonici (art. 96 D.Lgs. 259/2003) e le spese funzionali al loro utilizzo.
Si può impugnare il decreto?
Sì, con opposizione ai sensi dell'art. 170, secondo le regole del rito sommario di cognizione di cui all'art. 15 D.Lgs. 150/2011.