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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Spettanze agli ausiliari del magistrato e indennità di custodia si liquidano con decreto motivato del magistrato che procede.
  • Il decreto è comunicato a beneficiario e parti (PM compreso) ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
  • Nel processo penale l'esecutività è subordinata al segreto sugli atti di indagine.
  • Cessato il segreto, il decreto è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario per l'opposizione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 168 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.

3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Commento

L'art. 168 disciplina la liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del magistrato (periti, traduttori, interpreti, consulenti tecnici) e dell'indennità dovuta ai custodi di beni sequestrati. La competenza è del magistrato, non del funzionario, perché la valutazione richiede apprezzamenti tecnici e discrezionali che attengono al merito della funzione giurisdizionale.

Lo strumento: decreto motivato

La forma è quella del decreto, atto giurisdizionale monocratico, soggetto all'obbligo di motivazione. Il magistrato indica i criteri di liquidazione (parametri tariffari, complessità della prestazione, tempi impiegati, eventuali aggravi), l'importo finale e la causale. La motivazione consente alle parti di valutare la congruità della liquidazione e di proporre eventuale opposizione ai sensi dell'art. 170.

Comunicazione alle parti

Il comma 2 prevede che il decreto sia comunicato al beneficiario e a tutte le parti, compreso il pubblico ministero. La comunicazione è essenziale per attivare il termine di opposizione e per garantire il contraddittorio sulle decisioni di natura economica. L'omissione della comunicazione può determinare l'inopponibilità del decreto alla parte non avvisata, con problemi di efficacia esecutiva.

Titolo provvisoriamente esecutivo

Il decreto è "titolo provvisoriamente esecutivo": il beneficiario può attivare immediatamente la procedura di pagamento senza attendere il decorso dei termini di opposizione. La provvisorietà significa che l'esecuzione resta subordinata all'esito di un'eventuale opposizione: se questa è accolta e l'importo ridotto, il beneficiario dovrà restituire il di più riscosso.

Penale e segreto investigativo

Il comma 3 contempla una particolarità del processo penale: quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato (artt. 329, 335 c.p.p.), il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo nei confronti del beneficiario, ma non viene comunicato alle parti per evitare la rivelazione di informazioni riservate. Cessato il segreto, il decreto è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario, per attivare il termine di opposizione.

Ratio della disciplina

La regola bilancia l'esigenza di pagare tempestivamente l'ausiliario o il custode — che hanno reso una prestazione e devono percepirne il compenso — con il diritto delle parti al contraddittorio sulle decisioni economiche. La provvisoria esecutività ammette l'incasso ma non lo cristallizza; la successiva opposizione costituisce il filtro di legittimità sostanziale. Il sistema è coerente con la tutela dei diritti garantita dall'art. 24 Cost.

Profili applicativi

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il decreto di pagamento, pur essendo titolo provvisoriamente esecutivo, non preclude un controllo approfondito sulla congruità in sede di opposizione. Il giudice dell'opposizione può rivalutare i parametri tariffari, la complessità della prestazione e le ore di lavoro ragionevolmente impiegate, modificando l'importo in aumento o in diminuzione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: perito psichiatrico in dibattimento

Caso 2: Caio: custode di immobile sequestrato sotto segreto

Domande frequenti

Chi liquida i compensi del perito o dell'interprete?

Il magistrato che procede, con decreto motivato (non il funzionario di cancelleria).

Il decreto è subito esecutivo?

Sì, ma in via provvisoria: il pagamento può attivarsi immediatamente, salvo restituzione in caso di accoglimento dell'opposizione.

Cosa accade nel processo penale con segreto investigativo?

Il decreto è titolo esecutivo solo nei confronti del beneficiario; alle parti viene comunicato solo dopo la cessazione del segreto, con apertura del termine di opposizione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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