- Gli accordi che concertano l'esercizio del voto in imprese assicurative o riassicurative vanno comunicati all'IVASS.
- L'obbligo grava sui partecipanti al patto e sui legali rappresentanti dell'impresa coinvolta.
- IVASS fissa termini e modalità della comunicazione con provvedimento generale.
- Se l'accordo pregiudica la sana e prudente gestione, IVASS può sospendere il voto e imporre l'alienazione delle partecipazioni.
- Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 69 (effetti civilistici sulle delibere assunte in violazione).
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 D.Lgs. 209/2005 — Comunicazione degli accordi di voto
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all' IVASS dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L' IVASS stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l' IVASS può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.
Commento
Funzione della norma nel sistema di vigilanza
L'art. 70 trasla nel settore assicurativo la logica già consolidata in ambito bancario e finanziario: i patti parasociali che coordinano il voto in assemblea producono effetti analoghi a una partecipazione qualificata e devono essere trasparenti per l'autorità di vigilanza. Senza questa regola, un gruppo di soci con quote individuali sotto le soglie di cui all'art. 68 potrebbe orientare di fatto la governance senza alcun controllo preventivo dell'IVASS sull'idoneità dei partecipanti e sulla compatibilità con la stabilità dell'impresa.
Oggetto della comunicazione
La norma usa una formula ampia: rileva qualunque accordo, in qualsiasi forma concluso, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto. Sono dunque inclusi non solo i patti formalizzati per iscritto ai sensi dell'art. 2341-bis c.c., ma anche intese verbali o comportamenti concludenti se idonei a produrre la concertazione. La comunicazione riguarda imprese di assicurazione e di riassicurazione e si estende alle società che le controllano, evitando elusioni mediante interposizione di holding. La disciplina attuativa è stata dettata da IVASS con regolamento, che fissa contenuti minimi (parti, oggetto, durata, percentuali) e tempistica.
Sospensione del voto e obbligo di alienazione
Il comma 2 attribuisce a IVASS un potere binario: sospende il diritto di voto dei partecipanti e impone un termine per l'alienazione delle quote oggetto del patto. La misura presuppone un giudizio di pericolo concreto per la sana e prudente gestione, non un'astratta violazione formale. Il sindacato è di stretta proporzionalità: l'autorità deve motivare perché l'accordo, in concreto, mette a rischio la solvibilità o l'autonomia gestionale dell'impresa rispetto al gruppo dei pattisti.
Effetti civilistici sulle delibere
Il rinvio all'art. 69, commi 3 e 4, importa l'inopponibilità del voto espresso in violazione dell'obbligo: la deliberazione assembleare adottata con il contributo determinante delle quote pattuite e non comunicate è impugnabile entro sei mesi anche dall'IVASS, secondo le regole codicistiche di cui agli artt. 2377-2379 c.c. La sanzione civilistica si somma a quella amministrativa pecuniaria prevista dal Titolo XVIII del Codice e ha funzione dissuasiva oltre che restitutoria della legalità procedurale.
Profili pratici per le imprese vigilate
Sul piano operativo, i legali rappresentanti devono organizzare un flusso informativo continuo: monitorare i libri soci, raccogliere dichiarazioni periodiche dai principali azionisti, censire eventuali accordi di voto noti. La giurisprudenza amministrativa, in occasione di provvedimenti analoghi banca/finanza, ha confermato che l'autorità può presumere l'esistenza di un patto dall'evidenza fattuale (votazioni coordinate, designazione di amministratori da liste comuni). Va ricordato il coordinamento con la disciplina dei patti parasociali nelle società quotate ex art. 122 TUF, applicabile alle compagnie con azioni negoziate in mercati regolamentati.
Casi pratici
Caso 1: Patto verbale non comunicato
Caso 2: Accordo scritto regolarmente notificato
Domande frequenti
Quali accordi devono essere comunicati all'IVASS ai sensi dell'art. 70?
Qualunque intesa, anche non scritta, che coordini il voto in assemblea di una compagnia o della società che la controlla, indipendentemente dalla percentuale di capitale dei pattisti.
Cosa rischia chi non comunica il patto?
Sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione del diritto di voto e impugnazione delle delibere assunte con il voto determinante delle quote in patto, esperibile anche dall'IVASS entro sei mesi.
Il provvedimento di sospensione del voto è impugnabile?
Sì, davanti al TAR del Lazio entro sessanta giorni; la giurisprudenza richiede a IVASS una motivazione puntuale sul pericolo per la sana e prudente gestione.
Vedi anche