- Dopo tre mesi dalla vendita, le somme non rivendicate sono devolute alla cassa delle ammende.
- Per le somme già sequestrate (non vendute) il termine decorre dall'avviso di cui all'art. 150, c. 4.
- Quando l'avente diritto è ignoto, il termine si allunga a sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
- Dal ricavato vengono prima dedotte le spese previste dall'art. 155 (prenotate a debito o anticipate).
Testo dell'articoloVigente
Art. 154 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.
3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.
Commento
L'art. 154 chiude il ciclo aperto dall'art. 151: stabilisce quando i beni e le somme custoditi cessano di appartenere virtualmente al privato e diventano risorsa pubblica. La cassa delle ammende, alimentata dalle entrate di provenienza penale, finanzia attività trattamentali, programmi di reinserimento dei detenuti e progetti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Il termine di tre mesi dalla vendita
Il comma 1 fissa il dies a quo nel momento della vendita disposta ai sensi dell'art. 151. Se entro tre mesi nessuno dimostra di avere titolo a riscuotere il ricavato, la somma è devoluta. Il termine corrisponde a un ragionevole intervallo per consentire al titolare, eventualmente reso edotto dall'affissione del provvedimento, di farsi avanti. La detrazione delle spese di cui all'art. 155 (contributo unificato, diritti di copia, indennità di custodia, oneri di pubblicità) determina il netto effettivamente versato alla cassa.
Somme sequestrate non vendute
Il comma 2 si occupa di valori che non sono passati per l'asta — denaro contante, titoli di credito al portatore, beni preziosi non dispersi. Per queste posizioni il termine di tre mesi decorre dalla comunicazione dell'avviso di cui all'art. 150, comma 4: cioè dall'invito formale rivolto all'avente diritto di ritirare la somma. La regola presuppone un soggetto identificato ma inerte; la sua omissione viene assimilata, dopo il decorso del termine, a una rinuncia tacita.
Avente diritto ignoto: sei mesi dal giudicato
Il comma 3 disciplina l'ipotesi residuale: quando neppure l'identità del proprietario è nota o questi è irreperibile, il termine si raddoppia (sei mesi) e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla definitività del provvedimento conclusivo. Il legislatore concede un margine più ampio per evitare devoluzioni precipitose, ma alla fine accetta che lo stato di incertezza non possa protrarsi indefinitamente.
Coordinamento con il Fondo unico giustizia
In concreto, la devoluzione si traduce in un trasferimento contabile dal capitolo di deposito al capitolo della cassa delle ammende, oggi mediato dalle strutture del Fondo unico giustizia. La cancelleria predispone gli atti, il concessionario esegue il versamento e ne dà evidenza nel registro previsto dall'art. 161. La filiera è quasi interamente telematica.
Tutela tardiva del proprietario
La devoluzione alla cassa non estingue irrimediabilmente il diritto del privato che si presenti oltre i termini. La giurisprudenza riconosce la possibilità di ottenere la restituzione per equivalente in via amministrativa o giudiziaria, sebbene con oneri probatori più gravosi e nei limiti delle norme generali sulla prescrizione. La devoluzione cristallizza, in sostanza, un onere di iniziativa a carico dell'interessato.
Profili pratici
L'art. 154 va letto in coordinamento con la disciplina della cassa delle ammende (R.D. 1908/1923 e successive integrazioni). I proventi della cassa finanziano programmi penitenziari e progetti di reinserimento dei detenuti, sicché ogni devoluzione costituisce risorsa funzionale agli obiettivi costituzionali dell'art. 27, comma 3, sulla finalità rieducativa della pena.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e i contanti mai ritirati
Caso 2: Caio e il proprietario ignoto
Domande frequenti
Dopo quanto tempo le somme sequestrate vengono devolute alla cassa delle ammende?
Tre mesi dalla vendita o dall'avviso di ritiro; sei mesi dal giudicato se l'avente diritto è ignoto o irreperibile.
Cosa si detrae prima della devoluzione?
Le spese prenotate a debito o anticipate dall'erario indicate nell'art. 155 (contributo unificato, diritti di copia, indennità di custodia, oneri di pubblicità).
Se mi presento dopo la devoluzione posso ancora recuperare il denaro?
Non in via automatica. Resta percorribile la richiesta amministrativa o giudiziaria di restituzione per equivalente, entro i limiti della prescrizione.
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