In sintesi
- Apre la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario.
- Rinvia in via residuale alle disposizioni della parte III, titoli I e IV.
- Le disposizioni del capo specifico (artt. 138-141) prevalgono sulle generali.
- Garantisce l'accesso al patrocinio nelle controversie con il Fisco.
- Attua l'art. 24 Cost. nella materia tributaria di particolare complessita tecnica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 137 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 137 apre il capo dedicato al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, indicando la tecnica normativa adottata: rinvio alle disposizioni generali del patrocinio civile salvo le regole speciali dettate negli articoli successivi. La disposizione assicura la coerenza fra patrocinio civile e tributario, riducendo la necessita di duplicare norme.
Il riconoscimento del diritto al patrocinio tributario
L'estensione del patrocinio al contenzioso tributario e stata storicamente tardiva: prima del d.P.R. 115/2002 mancava una specifica disciplina. Il rinvio alle disposizioni generali ha riempito il vuoto, riconoscendo che il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 Cost. opera anche nelle controversie con il Fisco. L'esigenza e particolarmente sentita per la complessita tecnica della materia, che rende necessaria l'assistenza specialistica.
Il rinvio alle norme generali
La norma rinvia alle disposizioni della parte III, titoli I e IV, del medesimo decreto. Il titolo I contiene disposizioni generali del patrocinio (artt. 74-89: presupposti, soggetti, esercizio del diritto, effetti). Il titolo IV regola il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. 119-141): istanza, ammissione, recupero spese.
La sussidiarieta delle norme generali
Le norme richiamate si applicano sino a quando non sono emanate disposizioni particolari per il processo tributario. La clausola di salvaguardia conferisce ai successivi articoli 138-141 (specificita del tributario: commissione di patrocinio, competenza territoriale, scelta del difensore, liquidazione) priorita applicativa. Le norme generali fungono da base sussidiaria.
I tratti distintivi del patrocinio tributario
Il patrocinio tributario presenta peculiarita rispetto a quello civile: la commissione del patrocinio e istituita presso ciascuna commissione tributaria (oggi corte di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado dopo la riforma 2022), con composizione mista (giudice tributario, presidente di sezione, rappresentanti degli ordini professionali e dell'amministrazione finanziaria); il difensore puo essere scelto fra avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti abilitati alla difesa tributaria; la disciplina del compenso utilizza le tariffe applicabili agli iscritti agli elenchi dell'articolo 12, comma 2, d.lgs. 546/1992.
Cross-reference
L'articolo 137 si legge con gli articoli 74-141 d.P.R. 115/2002 (disciplina generale del patrocinio), 138 (commissione tributaria del patrocinio), 139 (competenze), 140 (scelta del difensore), 141 (liquidazione), 12 d.lgs. 546/1992 (difesa tecnica tributaria), 24 Cost. (diritto di difesa). Si coordina con la riforma del processo tributario operata dalla legge 130/2022 e dai decreti delegati (d.lgs. 119, 130, 220 del 2023 e 2024), che ha introdotto la magistratura tributaria professionale e ridisegnato la competenza per gradi. La giurisprudenza tributaria ha chiarito che il patrocinio copre anche le fasi cautelari e di esecuzione (Cass. civ., sez. trib., n. 31254/2019), ed e ammissibile anche per il ricorso in Cassazione tributaria. Sul piano operativo, la prassi delle commissioni di patrocinio mostra tempi medi di ammissione di 30-45 giorni, sensibilmente piu lunghi rispetto al patrocinio civile per la complessita degli accertamenti reddituali in materia fiscale. I dottori commercialisti hanno acquisito posizione preminente nella difesa del patrocinio tributario per competenze settoriali e radicamento territoriale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Accertamento IRPEF impugnato
Caso 2: Caso 2 — Ricorso contro cartella esattoriale
Domande frequenti
Esiste un patrocinio specifico per il processo tributario?
Si, gli articoli 137-141 del d.P.R. 115/2002 dettano la disciplina. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni generali del patrocinio civile.
Le condizioni di reddito sono le stesse?
Si, valgono i limiti dell'articolo 76 anche per il patrocinio tributario, salvo i criteri di accertamento patrimoniale piu rigorosi in considerazione della materia.
Chi puo difendere l'ammesso nel tributario?
Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti abilitati ex art. 12 d.lgs. 546/1992 alla difesa tributaria, secondo le specificita dell'articolo 140.
Vedi anche