D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall' IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui all'articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'IVASS autorizza l'impresa con sede in Italia che intende esercitare la sola riassicurazione, alle condizioni dell'art. 59.
L'autorizzazione è pubblicata nel Bollettino IVASS.
Può riguardare uno o più rami vita, uno o più rami danni, oppure entrambe le categorie congiuntamente.
L'autorizzazione vale nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri UE in regime di stabilimento o di libera prestazione.
Per gli Stati terzi vale alle condizioni dell'art. 59-quinquies e nel rispetto della legislazione locale.
Indice dei contenuti
L'articolo disciplina il procedimento autorizzativo dell'impresa italiana di riassicurazione, parallelo a quello dell'impresa di assicurazione (art. 13) ma con specificità coerenti con la natura dell'attività riassicurativa professionale.
Competenza e procedimento
Il comma 1 individua il competente: l'IVASS, autorità unica nazionale di vigilanza assicurativa e riassicurativa. Il presupposto è la sede legale dell'impresa nel territorio della Repubblica e l'intenzione di esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione. Le condizioni dell'autorizzazione sono fissate dall'art. 59 (organizzazione, capitale, governance, programma di attività). Il provvedimento, una volta rilasciato, è pubblicato nel Bollettino IVASS per dare conoscenza al mercato.
Estensione merceologica
Il comma 2 prevede tre possibili configurazioni dell'autorizzazione: per uno o più rami vita, per uno o più rami danni, oppure congiuntamente per rami vita e danni. La regola differisce dalla disciplina assicurativa, dove l'esercizio congiunto vita e danni è di norma vietato (art. 11). Nella riassicurazione, la conformazione mista è ammessa: lo testimoniano i grandi riassicuratori internazionali, che operano trasversalmente su vita e danni con economie di diversificazione.
Portata territoriale
Il comma 3 estende l'autorizzazione a tre perimetri territoriali. Primo, il territorio della Repubblica. Secondo, il territorio degli altri Stati membri UE, in regime di stabilimento (sede secondaria) o di libera prestazione di servizi, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 59-ter e 59-quater che disciplinano l'accesso a tali regimi (passaporto europeo). Terzo, il territorio degli Stati terzi indicati dall'art. 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati: l'autorizzazione italiana copre l'attività all'estero, ma le regole locali del Paese ospitante possono richiedere ulteriori adempimenti.
Passaporto europeo per la riassicurazione
Solvency II ha esteso il passaporto europeo alla riassicurazione: un riassicuratore autorizzato in uno Stato membro può operare in tutta l'UE senza ulteriori autorizzazioni, in stabilimento o in LPS. La vigilanza resta della home country, con cooperazione con le autorità degli Stati ospitanti. Il modello accelera la circolazione transnazionale del capitale riassicurativo.
Operatività extra-UE
Per gli Stati terzi, la situazione è più articolata: l'autorizzazione italiana copre il principio, ma occorre verificare le condizioni del Paese ospitante. Alcuni Stati riconoscono le imprese UE come equivalenti (es. Bermuda, Svizzera, Stati Uniti per la riassicurazione), altri richiedono autorizzazione locale o forme di garanzia (depositi, collaterale).
Coordinamento
L'art. 58 si coordina con gli artt. 59-59-quinquies (condizioni di autorizzazione e regimi di operatività transnazionale), 60-65 (autorizzazione di imprese di Stati terzi che operano in Italia tramite stabilimento) e con il Regolamento IVASS 24/2016 sulle riassicurazioni.
Casi pratici
Caso 1: Riassicuratore italiano in passaporto multi-paese
Caso 2: Operatività in Stati terzi
Domande frequenti
Chi autorizza un'impresa italiana di riassicurazione?
L'IVASS, alle condizioni stabilite dall'art. 59 (organizzazione, capitale, governance, programma di attività). Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino IVASS.
Un'impresa italiana di riassicurazione può operare in tutta l'UE?
Sì, con il passaporto europeo previsto da Solvency II. Può operare in stabilimento o in libera prestazione di servizi nel rispetto degli artt. 59-ter e 59-quater del Codice.
L'impresa di riassicurazione può esercitare congiuntamente rami vita e danni?
Sì, a differenza dell'impresa di assicurazione. L'autorizzazione può riguardare uno o più rami vita, uno o più rami danni o entrambe le categorie congiuntamente.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo disciplina il procedimento autorizzativo dell'impresa italiana di riassicurazione, parallelo a quello dell'impresa di assicurazione (art. 13) ma con specificità coerenti con la natura dell'attività riassicurativa professionale.
Competenza e procedimento
Il comma 1 individua il competente: l'IVASS, autorità unica nazionale di vigilanza assicurativa e riassicurativa. Il presupposto è la sede legale dell'impresa nel territorio della Repubblica e l'intenzione di esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione. Le condizioni dell'autorizzazione sono fissate dall'art. 59 (organizzazione, capitale, governance, programma di attività). Il provvedimento, una volta rilasciato, è pubblicato nel Bollettino IVASS per dare conoscenza al mercato.
Estensione merceologica
Il comma 2 prevede tre possibili configurazioni dell'autorizzazione: per uno o più rami vita, per uno o più rami danni, oppure congiuntamente per rami vita e danni. La regola differisce dalla disciplina assicurativa, dove l'esercizio congiunto vita e danni è di norma vietato (art. 11). Nella riassicurazione, la conformazione mista è ammessa: lo testimoniano i grandi riassicuratori internazionali, che operano trasversalmente su vita e danni con economie di diversificazione.
Portata territoriale
Il comma 3 estende l'autorizzazione a tre perimetri territoriali. Primo, il territorio della Repubblica. Secondo, il territorio degli altri Stati membri UE, in regime di stabilimento (sede secondaria) o di libera prestazione di servizi, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 59-ter e 59-quater che disciplinano l'accesso a tali regimi (passaporto europeo). Terzo, il territorio degli Stati terzi indicati dall'art. 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati: l'autorizzazione italiana copre l'attività all'estero, ma le regole locali del Paese ospitante possono richiedere ulteriori adempimenti.
Passaporto europeo per la riassicurazione
Solvency II ha esteso il passaporto europeo alla riassicurazione: un riassicuratore autorizzato in uno Stato membro può operare in tutta l'UE senza ulteriori autorizzazioni, in stabilimento o in LPS. La vigilanza resta della home country, con cooperazione con le autorità degli Stati ospitanti. Il modello accelera la circolazione transnazionale del capitale riassicurativo.
Operatività extra-UE
Per gli Stati terzi, la situazione è più articolata: l'autorizzazione italiana copre il principio, ma occorre verificare le condizioni del Paese ospitante. Alcuni Stati riconoscono le imprese UE come equivalenti (es. Bermuda, Svizzera, Stati Uniti per la riassicurazione), altri richiedono autorizzazione locale o forme di garanzia (depositi, collaterale).
Coordinamento
L'art. 58 si coordina con gli artt. 59-59-quinquies (condizioni di autorizzazione e regimi di operatività transnazionale), 60-65 (autorizzazione di imprese di Stati terzi che operano in Italia tramite stabilimento) e con il Regolamento IVASS 24/2016 sulle riassicurazioni.
Casi pratici
Caso 1: Riassicuratore italiano in passaporto multi-paese
Caso 2: Operatività in Stati terzi
Domande frequenti
Chi autorizza un'impresa italiana di riassicurazione?
L'IVASS, alle condizioni stabilite dall'art. 59 (organizzazione, capitale, governance, programma di attività). Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino IVASS.
Un'impresa italiana di riassicurazione può operare in tutta l'UE?
Sì, con il passaporto europeo previsto da Solvency II. Può operare in stabilimento o in libera prestazione di servizi nel rispetto degli artt. 59-ter e 59-quater del Codice.
L'impresa di riassicurazione può esercitare congiuntamente rami vita e danni?
Sì, a differenza dell'impresa di assicurazione. L'autorizzazione può riguardare uno o più rami vita, uno o più rami danni o entrambe le categorie congiuntamente.