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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS autorizza l'impresa con sede in Italia che intende esercitare la sola riassicurazione, alle condizioni dell'art. 59.
  • L'autorizzazione è pubblicata nel Bollettino IVASS.
  • Può riguardare uno o più rami vita, uno o più rami danni, oppure entrambe le categorie congiuntamente.
  • L'autorizzazione vale nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri UE in regime di stabilimento o di libera prestazione.
  • Per gli Stati terzi vale alle condizioni dell'art. 59-quinquies e nel rispetto della legislazione locale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 58 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall' IVASS , con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.

2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.

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3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui all'articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

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Commento

L'articolo disciplina il procedimento autorizzativo dell'impresa italiana di riassicurazione, parallelo a quello dell'impresa di assicurazione (art. 13) ma con specificità coerenti con la natura dell'attività riassicurativa professionale.

Competenza e procedimento

Il comma 1 individua il competente: l'IVASS, autorità unica nazionale di vigilanza assicurativa e riassicurativa. Il presupposto è la sede legale dell'impresa nel territorio della Repubblica e l'intenzione di esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione. Le condizioni dell'autorizzazione sono fissate dall'art. 59 (organizzazione, capitale, governance, programma di attività). Il provvedimento, una volta rilasciato, è pubblicato nel Bollettino IVASS per dare conoscenza al mercato.

Estensione merceologica

Il comma 2 prevede tre possibili configurazioni dell'autorizzazione: per uno o più rami vita, per uno o più rami danni, oppure congiuntamente per rami vita e danni. La regola differisce dalla disciplina assicurativa, dove l'esercizio congiunto vita e danni è di norma vietato (art. 11). Nella riassicurazione, la conformazione mista è ammessa: lo testimoniano i grandi riassicuratori internazionali, che operano trasversalmente su vita e danni con economie di diversificazione.

Portata territoriale

Il comma 3 estende l'autorizzazione a tre perimetri territoriali. Primo, il territorio della Repubblica. Secondo, il territorio degli altri Stati membri UE, in regime di stabilimento (sede secondaria) o di libera prestazione di servizi, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 59-ter e 59-quater che disciplinano l'accesso a tali regimi (passaporto europeo). Terzo, il territorio degli Stati terzi indicati dall'art. 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati: l'autorizzazione italiana copre l'attività all'estero, ma le regole locali del Paese ospitante possono richiedere ulteriori adempimenti.

Passaporto europeo per la riassicurazione

Solvency II ha esteso il passaporto europeo alla riassicurazione: un riassicuratore autorizzato in uno Stato membro può operare in tutta l'UE senza ulteriori autorizzazioni, in stabilimento o in LPS. La vigilanza resta della home country, con cooperazione con le autorità degli Stati ospitanti. Il modello accelera la circolazione transnazionale del capitale riassicurativo.

Operatività extra-UE

Per gli Stati terzi, la situazione è più articolata: l'autorizzazione italiana copre il principio, ma occorre verificare le condizioni del Paese ospitante. Alcuni Stati riconoscono le imprese UE come equivalenti (es. Bermuda, Svizzera, Stati Uniti per la riassicurazione), altri richiedono autorizzazione locale o forme di garanzia (depositi, collaterale).

Coordinamento

L'art. 58 si coordina con gli artt. 59-59-quinquies (condizioni di autorizzazione e regimi di operatività transnazionale), 60-65 (autorizzazione di imprese di Stati terzi che operano in Italia tramite stabilimento) e con il Regolamento IVASS 24/2016 sulle riassicurazioni.

Casi pratici

Caso 1: Riassicuratore italiano in passaporto multi-paese

Caso 2: Operatività in Stati terzi

Domande frequenti

Chi autorizza un'impresa italiana di riassicurazione?

L'IVASS, alle condizioni stabilite dall'art. 59 (organizzazione, capitale, governance, programma di attività). Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino IVASS.

Un'impresa italiana di riassicurazione può operare in tutta l'UE?

Sì, con il passaporto europeo previsto da Solvency II. Può operare in stabilimento o in libera prestazione di servizi nel rispetto degli artt. 59-ter e 59-quater del Codice.

L'impresa di riassicurazione può esercitare congiuntamente rami vita e danni?

Sì, a differenza dell'impresa di assicurazione. L'autorizzazione può riguardare uno o più rami vita, uno o più rami danni o entrambe le categorie congiuntamente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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