- La sede secondaria italiana di impresa di Stato terzo costituisce riserve tecniche per il proprio portafoglio secondo le regole italiane.
- Attività, passività e fondi propri della sede sono valutati secondo la disciplina del Codice e di Solvency II.
- Le attività a copertura delle riserve tecniche sono investite secondo gli artt. 37-ter, 38, 41 e 42.
- L'IVASS può richiedere la localizzazione delle attività di copertura in Italia per tutelare i contraenti.
- La regola realizza il principio di tutela equivalente al contraente italiano.
Testo dell'articoloVigente
Art. 49 D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.
1-bis. L'impresa di cui al comma 1 valuta le attività e le passività della sede secondaria conformemente all'articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo IV, del presente Titolo e investe in attività conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42.
2. L'IVASS può richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
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Commento
L'articolo è il cuore della tutela prudenziale del contraente che stipula con una sede secondaria italiana di impresa di Stato terzo: gli impegni assunti devono essere coperti da riserve tecniche calcolate secondo le regole italiane, indipendentemente dal regime contabile e prudenziale dello Stato di origine.
Riserve tecniche secondo regole italiane
Il comma 1 richiama il Capo II del Titolo del Codice, che disciplina le riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica. La sede secondaria deve calcolare le riserve secondo i medesimi criteri: best estimate più risk margin per gli impegni Solvency II, riserve civilistiche per il bilancio. Non vale, quindi, una semplice trasposizione delle riserve calcolate dalla casa madre secondo la disciplina del Paese di origine.
Valutazione di attività e passività
Il comma 1-bis richiama l'art. 35-quater per la valutazione di attività e passività e le Sezioni I e II del Capo IV per i fondi propri. Gli investimenti sono regolati dagli artt. 37-ter (principio della persona prudente), 38 (attività a copertura), 41 (gestione attivi-passivi) e 42 (limiti di concentrazione). La sede secondaria è, di fatto, una impresa italiana ridotta in scala dal punto di vista prudenziale.
Localizzazione degli attivi
Il comma 2 attribuisce all'IVASS un potere chiave: chiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia necessario alla salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto. La localizzazione, in caso di crisi della casa madre estera, agevola l'apprensione degli attivi a tutela dei contraenti italiani. È uno strumento di ring-fencing tipico della vigilanza prudenziale.
Coordinamento con la disciplina di gruppo
La norma si coordina con la vigilanza di gruppo del Titolo XV. Se la casa madre appartiene a un gruppo soggetto a vigilanza equivalente nello Stato di origine, le riserve tecniche della sede italiana possono essere considerate in coordinamento con il calcolo di gruppo, ma restano comunque soggette alle regole italiane per quanto attiene la copertura locale.
Effetti pratici
L'impresa Stato terzo che apre una sede secondaria in Italia deve dotarla di capacità attuariali italiane: funzione attuariale capace di calcolare riserve secondo IVASS, sistema informativo che produca le informative SFCR e QRT con perimetro italiano, gestione separata degli investimenti a copertura.
Determinazione attuariale e funzione attuariale
Le riserve tecniche di cui tratta art. 49 sono calcolate dalla funzione attuariale (art. 30-sexies) come somma di best estimate e risk margin. La best estimate è la media ponderata dei flussi di cassa futuri attualizzata con la curva risk-free pubblicata mensilmente da EIOPA. Il risk margin compensa il costo del capitale (CoC = 6%) che un'altra impresa richiederebbe per assumere il portafoglio. La funzione attuariale produce annualmente una relazione sulla congruità delle riserve, sottoposta al consiglio di amministrazione e a IVASS. Errori sistematici di sottostima espongono a richiamo prudenziale e a maggiorazione del capitale.
Casi pratici
Caso 1: Localizzazione degli attivi imposta dall'IVASS
Caso 2: Calcolo riserve secondo principi italiani
Domande frequenti
La sede italiana di impresa di Stato terzo può usare le riserve della casa madre?
No. Le riserve tecniche del portafoglio italiano sono calcolate secondo le regole italiane: best estimate più risk margin per Solvency II e riserve civilistiche per il bilancio, indipendentemente dai criteri della casa madre.
L'IVASS può imporre la localizzazione degli attivi a copertura?
Sì, ove ciò sia necessario alla salvaguardia degli interessi degli assicurati. Si tratta di uno strumento di ring-fencing che facilita l'apprensione degli attivi in caso di crisi.
Quali principi guidano gli investimenti a copertura?
Il principio della persona prudente (art. 37-ter), le regole sugli attivi a copertura (art. 38), la gestione attivi-passivi (art. 41) e i limiti di concentrazione (art. 42).
Vedi anche