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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS comunica annualmente all'AEAP (EIOPA) le informazioni sulle maggiorazioni del capitale e sugli esoneri di disclosure.
  • I dati sono articolati per categoria di imprese: assicurazione, riassicurazione, vita, danni, mista.
  • Le maggiorazioni sono ripartite per causa: formula standard, modello interno, governance.
  • L'informativa include il numero di imprese che beneficiano di limitazioni o esoneri.
  • Strumento di convergenza europea della vigilanza prudenziale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 47-undecies D.Lgs. 209/2005 — (Informativa all’AEAP)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. 1. L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti: a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie: 1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; 2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami vita; 3) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami danni; 4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività nei rami vita e danni; 5) per le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione; b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c); c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica; d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210.

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Commento

L'articolo realizza il principio di convergenza europea della vigilanza assicurativa. L'IVASS non esercita i propri poteri in isolamento: l'EIOPA, autorità europea di vigilanza sulle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali, costruisce attraverso queste comunicazioni una visione aggregata e comparabile delle pratiche di vigilanza nei singoli Stati membri.

Contenuto della comunicazione

Il comma 1 prevede tre blocchi informativi. Il primo (lettera a) riguarda la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle add-on imposte nell'anno, calcolate in percentuale del SCR, suddivise per categoria: vita, danni, mista, riassicurazione. Il secondo (lettera b) precisa, per ciascuna delle categorie, la proporzione delle maggiorazioni imposte in applicazione delle tre lettere dell'art. 47-sexies (formula standard, modello interno, governance). Il terzo (lettera c) comunica il numero di imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica o sono esonerate dalla comunicazione analitica, unitamente al volume aggregato dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche, attivi.

Funzione di convergenza

Mettendo in fila i dati di tutte le autorità nazionali, l'EIOPA verifica se gli strumenti di Pillar II vengono applicati in modo coerente fra Stati membri. Se in un Paese le maggiorazioni del capitale sono sistematicamente più severe, oppure se le esenzioni sono concesse in modo più liberale, possono attivarsi raccomandazioni di convergenza o, nei casi più gravi, la procedura di mediazione vincolante prevista dal regolamento istitutivo dell'EIOPA.

Strumento di policy europea

I dati alimentano anche le revisioni di Solvency II. La Commissione, sulla base delle informazioni EIOPA, può proporre modifiche legislative: la riforma di Solvency II del 2024 è stata fondata, in parte, anche sull'evidenza empirica del funzionamento dei capital add-on raccolta attraverso questo canale.

Tutela del segreto sulle singole imprese

L'informativa è aggregata: l'identità delle imprese che hanno ricevuto add-on o esenzioni non è comunicata pubblicamente attraverso questo canale. La trasparenza verso il mercato resta affidata all'SFCR della singola impresa.

Trasparenza verso assicurati e mercato

La trasparenza prescritta da art. 47-undecies risponde a due distinti destinatari: il mercato (analisti, agenzie di rating, controparti riassicurative) e gli assicurati di fatto, i quali tramite la SFCR possono valutare la solidità patrimoniale del proprio gestore di polizza. I broker e i comparatori utilizzano sempre più i ratio SFCR (SCR ratio, MCR ratio, rendimento netto dei fondi propri) come parametri di scelta della compagnia. Una SFCR confusa o tardiva produce conseguenze reputazionali immediate. Per questa ragione l'impresa accompagna spesso la pubblicazione con un comunicato stampa chiarificatore e una sezione dedicata sul sito istituzionale.

Articolazione della Relazione SFCR

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (Solvency and Financial Condition Report, SFCR) richiamata da art. 47-undecies segue una struttura tassativa fissata dal Reg. del. 2015/35 (artt. 290-303): A) attività e risultati; B) sistema di governance; C) profilo di rischio per categoria (sottoscrizione, mercato, credito, liquidità, operativo); D) valutazione ai fini di solvibilità (bilancio Solvency II e differenze rispetto al bilancio civilistico); E) gestione del capitale. La pubblicazione avviene sul sito dell'impresa entro 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio (16 settimane per i gruppi) ed è accompagnata dai QRT pubblici. Inadempimenti formali sono sanzionati dagli artt. 310-bis ss. del Codice.

Casi pratici

Caso 1: Convergenza europea sui capital add-on

Caso 2: Riforma Solvency II basata su evidenza empirica

Domande frequenti

A chi comunica l'IVASS le informazioni sulle maggiorazioni del capitale?

All'AEAP, acronimo italiano dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, comunemente nota come EIOPA.

Le informazioni includono i nomi delle imprese sanzionate?

No. L'informativa all'EIOPA è aggregata e articolata per categorie. La trasparenza sulla singola impresa è affidata al SFCR pubblicato dall'impresa stessa.

A cosa serve questa informativa?

Consente all'EIOPA di verificare la convergenza delle pratiche di vigilanza fra Stati membri, formulare raccomandazioni e supportare le revisioni della disciplina di Solvency II.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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