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Testo dell'articoloVigente
Art. 123 T.U.B. – Pubblicita’.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l’importo totale dovuto dal consumatore.
02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.
1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l’impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità:
a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile ovvero una combinazione dei due tipi, e le spese comprese nel costo totale del credito;
b) l’importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l’acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l’importo degli eventuali pagamenti anticipati;
f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.
2. E’ vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:
a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un’influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;
c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.
2-bis. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, individua:
a) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);
b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;
c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 123 TUB
L'art. 123 T.U.B. (nel testo in vigore dal 10 gennaio 2026, come riformulato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 CCD2) disciplina la pubblicità del credito ai consumatori. Si tratta della prima norma di dettaglio del Capo II del Titolo VI TUB, che segue immediatamente l'art. 122 TUB sull'ambito di applicazione: la sequenza normativa riflette la logica della tutela, prima si definisce il perimetro (art. 122), poi si disciplina la fase pre-pre-contrattuale della pubblicità (art. 123), poi l'informativa precontrattuale (art. 124), poi la forma del contratto e il suo contenuto (artt. 125-bis ss.).
La pubblicità del credito è un punto critico nella tutela del consumatore: è il primo contatto del consumatore con il prodotto di credito, avviene in un contesto (media, web, app, social) in cui l'attenzione è frammentata e in cui il consumatore è esposto a stimoli emotivi potenti. La CCD2, e il D.Lgs. 212/2025 che la recepisce, ha rafforzato la disciplina della pubblicità rispetto alla CCD1 del 2008, introducendo l'obbligo di avvertimento sui costi (comma 02), i divieti specifici per le pubblicità "positive" che incentivano il credito (comma 2) e la delega al CICR per disciplinare nel dettaglio i contenuti e le modalità delle comunicazioni pubblicitarie (comma 2-bis).
L'art. 123 TUB si affianca e si coordina con le norme del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) sulla pubblicità ingannevole e comparativa (artt. 21-22 CDC), sulle pratiche commerciali scorrette in generale (artt. 18-27-quater CDC) e sulle pratiche sleali specifiche nel settore finanziario. Il comma 01 esplicitamente fa "ferme restando" le norme della parte II, titolo III del CDC: la disciplina dell'art. 123 TUB si applica in aggiunta (non in alternativa) alla disciplina generale della pubblicità ingannevole, con l'effetto che il finanziatore può essere sanzionato sia dall'AGCM (per pratiche commerciali scorrette ex CDC) sia dalla Banca d'Italia (per violazioni dell'art. 123 TUB ex artt. 144-144-ter TUB).
2. Il principio generale e l'obbligo di avvertimento sui costi (commi 01 e 02)
I commi 01 e 02 dell'art. 123 TUB (nuovi rispetto alla precedente versione CCD1, introdotti dalla CCD2) stabiliscono due principi generali applicabili a tutti gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito, anche a quelli che non riportano dati di costo specifici (e che quindi non attivano l'obbligo di informazioni di base del comma 1):
(a) Correttezza, chiarezza e non ingannevolezza (comma 01): la pubblicità del credito deve essere corretta, chiara e non ingannevole e non deve contenere formulazioni che inducano false aspettative sulla disponibilità del credito (es. "credito facile per tutti", "approvazione garantita"), sul suo costo (es. "tasso zero" quando in realtà vi sono commissioni o polizze obbligatorie) o sull'importo totale dovuto. La norma è una specificazione del principio generale di non ingannevolezza applicata ai contratti di credito, con riferimento alle tre informazioni chiave che il consumatore deve conoscere prima di accedere al credito: disponibilità (non tutti ottengono il credito), costo (il credito non è mai gratuito nel senso economico pieno, anche quando gli interessi sono zero) e ammontare complessivo del debito.
(b) Avvertimento obbligatorio sui costi del credito (comma 02): gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito devono includere "un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi". Questo obbligo, assente nella CCD1 e introdotto dalla CCD2 per rispondere alla diffusione del BNPL e del credito digitale presentato come servizio "gratuito" o come elemento accessorio dell'acquisto, ha un impatto pratico immediato su tutte le forme di comunicazione dei prodotti di credito, incluse le comunicazioni online, le app degli e-commerce, i banner publicitari e i messaggi SMS/push notification relativi a prodotti di credito. Il CICR/BdI specificheranno le modalità concrete dell'avvertimento (formato, posizione, dimensione del carattere, wording standard) nell'ambito della delega del comma 2-bis.
3. Le informazioni obbligatorie negli annunci con dati di costo: l'esempio rappresentativo (comma 1)
Il comma 1 disciplina il contenuto degli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito: questi annunci devono indicare le "informazioni di base" attraverso un "esempio rappresentativo". Le informazioni di base da includere sono:
(a) Il tasso d'interesse, specificando se è fisso, variabile o una combinazione, insieme alle spese comprese nel costo totale del credito. L'indicazione del solo tasso nominale sarebbe ingannevole: il consumatore deve conoscere le spese incluse nel TAEG per poter comparare offerte diverse e comprendere il costo reale.
(b) L'importo totale del credito: il capitale messo a disposizione del consumatore, senza includere i costi (cfr. definizione all'art. 121 TUB). La distinzione tra importo totale del credito e importo totale dovuto (capitale + interessi + costi) è fondamentale per il confronto tra offerte.
(c) Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): il tasso che esprime il costo totale del credito in percentuale annua del capitale. È la metrica standard di comparazione tra prodotti di credito diversi, introdotta dalla CCD1 e confermata dalla CCD2. Le Disposizioni di vigilanza Banca d'Italia (Provvedimento BdI 29 luglio 2009 e successive modifiche) disciplinano nel dettaglio le modalità di calcolo del TAEG per ciascuna tipologia di prodotto.
(d) I servizi accessori obbligatori esclusi dal TAEG: es. polizze assicurative obbligatorie per ottenere il credito il cui costo non è determinabile in anticipo (e quindi non è incluso nel TAEG), servizi di intermediazione obbligatori. La menzione separata di questi costi è necessaria perché il consumatore potrebbe altrimenti confrontare TAEG diversi credendo che siano comparabili quando in realtà differiscono per la presenza/assenza di costi accessori.
(e) La durata del contratto (se determinata): elemento essenziale per la comprensione dell'impegno finanziario pluriennale.
(e-bis) Prezzo in contanti e importo degli eventuali pagamenti anticipati per i crediti sotto forma di dilazione di pagamento per acquisto di beni specifici: norma introdotta dalla CCD2 per i prodotti BNPL/rateali, per consentire al consumatore di confrontare il prezzo "cash" con il prezzo "rateale" e percepire il costo effettivo della dilazione.
(f) Se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore e l'ammontare delle singole rate: la trasparenza sull'ammontare complessivo del debito (capitale + interessi + spese) è la tutela più immediata per il consumatore, che deve sapere quanto dovrà complessivamente restituire.
Le informazioni di base devono essere espresse "in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità": formula che recepisce la prassi della CCD1 e dei provvedimenti BdI, che hanno riconosciuto che l'annuncio radiofonico, il banner web, il video pubblicitario e la comunicazione stampata hanno caratteristiche tecniche diverse che richiedono adattamenti nelle modalità di presentazione delle informazioni. La "forma adattata ai limiti tecnici del mezzo" non consente però di omettere le informazioni obbligatorie: si deve trovare una modalità di presentazione adeguata al mezzo (es. scroll, link, voce fuori campo) che garantisca ugualmente la comprensibilità e l'accessibilità delle informazioni.
4. I divieti di pubblicità "positiva" sul credito (comma 2)
Il comma 2 introduce divieti specifici di pubblicità per le comunicazioni che rischiano di alterare la percezione del consumatore sul credito in modo sistematicamente distorto in senso favorevole al finanziatore. Sono vietati gli annunci che:
(a) "incoraggiano i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria": divieto che colpisce le pubblicità del tipo "con il nostro prestito risolvi tutti i tuoi problemi economici", "il credito è la soluzione alla tua liquidità", "smetti di risparmiare per mesi, ottieni subito quello che vuoi". Queste messaggi distorcono la percezione del rischio finanziario: il credito non migliora la situazione finanziaria del consumatore nel medio termine (aumenta le obbligazioni future), e presentarlo come strumento di miglioramento immediato della situazione finanziaria è fuorviante.
(b) "precisano che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito": divieto che colpisce le pubblicità del tipo "il tuo passato creditizio non conta, finanziamo tutti". Questa affermazione è falsa (le centrali rischi sono consultate nelle istruttorie creditizie), fuorviante (il consumatore già indebitato potrebbe aumentare il proprio debito credendo di non essere segnalato) e potenzialmente antisistema (mina la fiducia nel sistema delle centrali rischi).
(c) "suggeriscono falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore": divieto che colpisce le messaggi del tipo "accresci il tuo patrimonio con il credito", "il prestito invece del risparmio", "vivi meglio con il finanziamento". Sono affermazioni ingannevoli perché il credito non aumenta le risorse nette del consumatore (aumenta attività e passività in modo simmetrico, con il costo del credito a carico del consumatore) e non è un sostituto del risparmio nel senso proprio.
I divieti del comma 2 sono innovativi rispetto alla CCD1 (che non conteneva divieti analitici specifici di questo tipo) e riflettono la consapevolezza del legislatore europeo che la pubblicità del credito al consumo, specie nella sua dimensione digitale e sui social media, tende a banalizzare il credito, a promuoverlo come strumento di benessere immediato e a minimizzare i rischi di sovraindebitamento. La norma è in linea con l'approccio comportamentale (behavioral finance/economics) che ha influenzato la CCD2: la tutela del consumatore finanziario non riguarda solo la qualità e quantità dell'informazione (approccio informativo), ma anche la qualità del contesto decisionale (nudging, framing) in cui il consumatore riceve e processa le informazioni.
5. La delega al CICR e alla Banca d'Italia (comma 2-bis)
Il comma 2-bis delega al CICR, su proposta della Banca d'Italia, l'individuazione di: (a) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lett. e-bis) e f) (es. casi in cui la durata o l'importo totale delle rate non siano determinabili in anticipo); (b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati ulteriori rispetto al comma 2 (prerogativa di ampliare i divieti); (c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci e le modalità della loro divulgazione (es. dimensione minima del carattere, posizione dell'avvertimento, modalità per il mezzo digitale/sociale, wording standard). La Banca d'Italia eserciterà questa delega aggiornando le Disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza (Provvedimento BdI del 29 luglio 2009 e successive modifiche) per adeguarle alle nuove prescrizioni della CCD2.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Un annuncio pubblicitario che indica solo 'tasso zero, rata da 99 euro al mese' soddisfa gli obblighi dell'art. 123 TUB?
No. Ai sensi dell'art. 123, c. 1 TUB, un annuncio che riporta cifre concernenti il costo del credito (la rata mensile è una 'cifra concernente il costo del credito') deve indicare tutte le informazioni di base attraverso un esempio rappresentativo: tasso di interesse (fisso/variabile), importo totale del credito, TAEG, servizi accessori, durata, importo totale dovuto e delle rate. L'indicazione della sola rata mensile senza TAEG e senza le altre informazioni è una violazione dell'art. 123 TUB, sanzionabile dalla Banca d'Italia.
Un e-commerce che offre BNPL senza interessi deve includere un avvertimento sui costi del credito nella pubblicità?
Sì, ai sensi dell'art. 123, c. 02 TUB (introdotto dalla CCD2/D.Lgs. 212/2025). Tutti gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito, incluso il BNPL presentato come 'gratuito', devono includere un avvertimento chiaro ed evidenziato che prendere in prestito denaro comporta dei costi. Il CICR/BdI definiranno le modalità concrete dell'avvertimento per i canali digitali (banner, app, e-mail). Il fatto che il prodotto sia a tasso zero non esonera dall'obbligo, poiché il consumatore deve essere comunque consapevole della natura creditizia dell'operazione e dei potenziali costi (spese di mora, penali, costi in caso di inadempimento).
È vietata la pubblicità che afferma 'il tuo passato creditizio non conta, finanziamo tutti' ex art. 123 TUB?
Sì. Ai sensi dell'art. 123, c. 2, lett. b) TUB (introdotto dalla CCD2/D.Lgs. 212/2025), è vietata la pubblicità che precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito. Tale affermazione è falsa (le centrali rischi vengono consultate nell'istruttoria) e fuorviante (può indurre consumatori già indebitati ad aumentare l'esposizione). La violazione è sanzionabile dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 ss. TUB.
Quale rapporto esiste tra la disciplina dell'art. 123 TUB e le norme del Codice del consumo sulla pubblicità ingannevole?
L'art. 123, c. 01 TUB esplicitamente fa 'ferme restando' le norme della parte II, titolo III del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) sulla pubblicità ingannevole. Le due discipline si applicano cumulativamente: il finanziatore che violi l'art. 123 TUB può essere sanzionato dalla Banca d'Italia (ai sensi degli artt. 144-144-ter TUB) E dall'AGCM (per pratiche commerciali scorrette ex artt. 18-27-quater CDC). I due regimi di tutela operano in parallelo e non si escludono.
Cosa deve includere l'esempio rappresentativo obbligatorio negli annunci pubblicitari ex art. 123, comma 1 TUB?
L'esempio rappresentativo deve contenere, ai sensi dell'art. 123, c. 1 TUB: (a) tasso di interesse (fisso/variabile/misto) e spese nel costo totale del credito; (b) importo totale del credito; (c) TAEG; (d) servizi accessori obbligatori esclusi dal TAEG (se non determinabili in anticipo); (e) durata del contratto (se determinata); (e-bis) prezzo in contanti e importo dei pagamenti anticipati per dilazioni di pagamento; (f) importo totale dovuto e singole rate (se determinabili). Le informazioni devono essere chiare, concise, evidenziate, facilmente leggibili/udibili e adattate ai limiti tecnici del mezzo pubblicitario.