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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la destinazione delle spese processuali quando una parte è ammessa al patrocinio.
  • Nei reati a querela, le spese liquidate a carico del querelante sono pagate allo Stato.
  • Nei reati d'ufficio, idem se la parte civile non ammessa è condannata alle spese.
  • In caso di vittoria della parte civile ammessa, l'imputato non ammesso paga lo Stato.
  • Il principio: chi è soccombente verso un beneficiario rifonde l'erario.

Testo dell'articoloVigente

Art. 110 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

Commento

L'articolo 110 chiude il circuito economico del patrocinio nel processo penale: quando una parte ammessa al beneficio risulta vincitrice della questione sulle spese, il pagamento è destinato allo Stato. Il principio scarica sul soccombente non beneficiario il costo che altrimenti graverebbe sull'erario.

L'ipotesi del reato a querela

Il primo comma riguarda i reati perseguibili a querela. Se l'imputato ammesso al patrocinio è prosciolto perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso, e il querelante è condannato alle spese in favore dell'imputato, il pagamento è effettuato in favore dello Stato. La norma evita che la liquidazione si traduca in vantaggio diretto della parte ammessa, già coperta dal patrocinio.

L'ipotesi del reato d'ufficio

Il secondo comma estende il meccanismo ai reati procedibili d'ufficio: se la parte civile non ammessa viene condannata alle spese in favore dell'imputato ammesso, il pagamento è dovuto allo Stato. Il presupposto è che il magistrato abbia rigettato la domanda di restituzione o risarcimento, o assolto l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità.

L'ipotesi simmetrica della vittoria della parte civile ammessa

Il terzo comma copre la situazione inversa: la parte civile ammessa vince la domanda risarcitoria. L'imputato non ammesso, condannato alle spese in favore della parte civile, paga lo Stato. Anche in questo caso l'erario rientra dell'anticipazione.

La logica della deviazione del pagamento

L'articolo 110 funziona come strumento di recupero parziale degli oneri del patrocinio. La parte ammessa non incassa direttamente le spese liquidate, perché il difensore è già pagato dallo Stato. Spostare il pagamento sull'erario evita doppi indennizzi e attua il principio della soccombenza a vantaggio della collettività.

Cross-reference

La norma va coordinata con l'articolo 535 c.p.p. (condanna alle spese del processo penale), con l'articolo 541 c.p.p. (regolamento delle spese tra parti private) e con l'articolo 91 c.p.c. Si applica anche quando il decreto di liquidazione segue le sentenze di patteggiamento o di non luogo a procedere. Sul piano contabile l'articolo 110 evita duplicazioni di pagamento e permette allo Stato di rientrare almeno parzialmente delle somme anticipate per il difensore della parte ammessa. La scelta legislativa di indirizzare il pagamento all'erario invece che alla parte vincitrice è coerente con la struttura del patrocinio come anticipazione condizionata: il beneficio statale non si traduce in arricchimento dell'assistito ma in copertura del solo costo professionale. La Cassazione ha esteso il principio anche alla liquidazione spese decisa nei riti speciali (patteggiamento, giudizio abbreviato), purché la parte ammessa abbia formalmente svolto attività difensiva attribuibile al beneficio. Nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione vi è invece autonoma disciplina specifica che resta esterna al meccanismo dell'articolo 110, in coerenza con la natura indennitaria della pretesa azionata davanti al giudice penale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Querelante condannato alle spese

Caso 2: Caso 2 — Parte civile ammessa vincitrice

Domande frequenti

Chi incassa le spese liquidate a carico del soccombente?

Lo Stato, quando la parte vincitrice è stata ammessa al patrocinio. Il difensore è già pagato dall'erario, quindi non si crea duplicazione.

Vale solo per i reati a querela?

No, l'articolo 110 distingue tre ipotesi: querela, reato d'ufficio con parte civile soccombente, vittoria della parte civile ammessa contro imputato non ammesso.

Cosa succede se entrambe le parti sono ammesse?

Le spese non vengono liquidate a carico dell'altra parte ammessa, perché si tradurrebbe in un giro contabile interno all'erario. Si applica la compensazione di fatto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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