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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Compenso non dovuto per impugnazioni dichiarate inammissibili.
  • Non liquidabili le spese per CTP irrilevanti o superflui al momento del conferimento dell'incarico.
  • Filtro di pertinenza ex ante: valutazione sull'utilità tecnica della consulenza.
  • Tutela delle risorse pubbliche destinate al patrocinio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 106 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Commento

L'art. 106 introduce due limiti sostanziali alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato. La norma realizza un equilibrio fra effettività della difesa e contenimento della spesa pubblica, evitando che il patrocinio finanzi attività manifestamente inutili.

Impugnazioni inammissibili

Il comma 1 esclude la liquidazione dei compensi per le impugnazioni dichiarate inammissibili. La regola è coerente con la disciplina generale dell'art. 591 c.p.p. nel processo penale e degli artt. 327 ss. c.p.c. nel civile: l'inammissibilità segnala un vizio formale o sostanziale dell'atto impugnativo che non avrebbe dovuto essere proposto. La sanzione economica completa quella processuale, scoraggiando impugnazioni temerarie.

Ambito applicativo

La regola opera quando l'inammissibilità è dichiarata dal giudice dell'impugnazione: ricorso in cassazione manifestamente infondato, appello fuori termine, ricorso privo dei motivi specifici. Non si applica invece in caso di rigetto nel merito o di accoglimento parziale: il difensore conserva il diritto al compenso anche in caso di soccombenza, purché l'impugnazione sia stata formalmente ammissibile.

Consulenze tecniche di parte irrilevanti

Il comma 2 esclude la liquidazione delle spese per CTP che, al momento del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova. La valutazione è ex ante: il giudice verifica se, alla luce del materiale probatorio disponibile e del thema decidendum, la consulenza fosse oggettivamente necessaria. Non rileva l'esito (positivo o negativo) della consulenza, ma la sua congruità iniziale.

Criteri di valutazione della pertinenza

La giurisprudenza ha enucleato alcuni indicatori: presenza di un CTU che già copra il medesimo tema, mancanza di profili tecnici specifici, oggettiva sproporzione fra l'oggetto della consulenza e gli interessi in gioco. La motivazione del decreto di liquidazione (o di diniego) deve dare conto delle valutazioni svolte, in modo da consentire l'opposizione ex art. 84.

Funzione sistemica

L'art. 106 si raccorda con i criteri generali dell'art. 83 e con la riduzione dell'art. 106-bis. Insieme, queste norme realizzano un sistema di liquidazione contenuta ma non punitiva: il professionista che opera diligentemente e per attività pertinenti viene comunque remunerato, sebbene con una decurtazione strutturale di un terzo. Il sistema premia la qualità tecnica e disincentiva strategie processuali pretestuose.

Equilibrio tra effettività e razionalità della spesa

L'art. 106 realizza un equilibrio fondamentale: non punisce il difensore diligente che ha proposto un'impugnazione formalmente ammissibile pur soccombente nel merito, ma esclude la spesa pubblica per attività manifestamente inutili. La valutazione ex ante della pertinenza del CTP introduce un filtro qualitativo che spinge il difensore a motivare con cura la necessità della consulenza. Il sistema premia la professionalità responsabile e scoraggia strategie processuali sproporzionate, in coerenza con i criteri di liquidazione del D.M. 55/2014.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: appello inammissibile per tardività

Caso 2: Caia: CTP superfluo

Domande frequenti

Quando il compenso per l'impugnazione non è dovuto?

Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice. In caso di rigetto nel merito il compenso resta dovuto.

Come si valuta la pertinenza del CTP?

Ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, tenendo conto del materiale probatorio disponibile e del thema decidendum.

Si può proporre opposizione contro il diniego?

Sì, ai sensi dell'art. 84 T.U., con il rito speciale degli onorari di avvocato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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