- Il requisito misura il capitale a copertura di perdite da processi interni, persone, sistemi o eventi esterni non già colti dai moduli sottoscrizione, mercato, controparte.
- La formula standard usa proxy semplici: premi acquisiti e riserve tecniche per il non vita, spese annuali per il vita unit linked.
- Per i rami non vita opera un tetto del 30% del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base.
- La calibrazione e' coerente con l'art. 45-ter, comma 3 e 4: VaR al 99,5% su orizzonte annuale.
- L'IVASS verifica la corretta applicazione della formula in sede di SCR review.
Testo dell'articoloVigente
Art. 45-decies D.Lgs. 209/2005 — (Requisito patrimoniale per il rischio operativo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies. Tale requisito è calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.
3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.
))
Commento
La nozione di rischio operativo nel quadro Solvency II
Il rischio operativo e' un rischio residuale: cattura perdite che non rientrano nei moduli classici dello SCR (mercato, sottoscrizione vita, sottoscrizione non vita, sottoscrizione malattia, default controparte). La direttiva 2009/138/CE lo definisce in linea con Basilea: frodi, errori di processo, malfunzionamenti IT, controversie legali, eventi esterni. La scelta del legislatore italiano e' di importare la regola europea senza adattamenti, lasciando la calibrazione fine ai regolamenti delegati 2015/35/UE.
La formula standard: tre fattori, un tetto
Per i contratti vita unit linked dove il rischio finanziario resta in capo all'assicurato (rami III), il requisito si parametra sulle spese annuali sostenute, perché i premi non sono indicativi del rischio assunto dall'impresa. Per gli altri rami la formula combina due fattori: premi acquisiti negli ultimi dodici mesi e riserve tecniche al netto dei recuperi dalle riassicurazioni. Il tetto del 30% sull'SCR di base evita che un portafoglio in crescita rapida o con riserve molto elevate generi un requisito sproporzionato rispetto al rischio complessivo dell'impresa.
Esempio numerico
Impresa multiramo con premi annui per 800 milioni e riserve tecniche per 1,2 miliardi. Applicando i coefficienti regolamentari (3% sui premi, 3 per mille sulle riserve oltre certe soglie), il requisito grezzo per il rischio operativo si attesta intorno a 28 milioni. Se l'SCR di base e' di 90 milioni, il tetto del 30% scatta a 27 milioni: il requisito finale resta 27 milioni.
Modelli interni e validazione
L'art. 45-decies si riferisce alla formula standard. Le imprese autorizzate a un modello interno completo o parziale (artt. 46-bis ss.) possono calcolare il rischio operativo con metodologie proprie, purche' superino il use test, gli standard statistici e la convalida indipendente. La calibrazione resta vincolata al VaR 99,5% su un anno.
Vigilanza IVASS
L'Autorita' verifica la coerenza del dato segnalato nei Quantitative Reporting Templates (QRT) S.26.07 con i dati gestionali. Anomalie nel rapporto premi/riserve o crescite anomale dei volumi attivano richieste di chiarimento e, nei casi più gravi, un capital add-on ex art. 47-sexies.
Coordinamento con gli Atti delegati 2015/35
Il contenuto tecnico richiamato da art. 45-decies è ulteriormente specificato dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (artt. 219 ss. per i modelli interni) e dagli orientamenti EIOPA: l'impresa italiana applica direttamente queste fonti sovranazionali, mentre la norma nazionale ne assicura il presidio sanzionatorio e l'innesto procedurale (autorizzazione, modifiche, revoca). Eventuali contrasti interpretativi si risolvono in favore della disciplina UE, salva l'integrazione operata da IVASS con regolamento attuativo. Per l'operatore il riferimento di prima istanza è dunque il combinato Codice + Atti delegati + linee guida EIOPA, non la sola norma primaria.
Profili di responsabilità degli organi sociali
L'utilizzo del modello interno per il calcolo del SCR comporta responsabilità specifica del consiglio di amministrazione, che ne approva la struttura e ogni modifica rilevante (art. 46-quinquies). L'inosservanza degli standard tecnici richiamati da art. 45-decies può integrare violazione dei doveri di diligenza ex art. 2392 c.c. e attivare le sanzioni amministrative del Titolo XVIII del Codice (artt. 305 ss.), oltre a misure prudenziali quali la maggiorazione del capitale (capital add-on, art. 47-sexies). La giurisprudenza di merito ha iniziato a valutare la diligenza alla luce delle policy IVASS pubblicate.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio S.p.A. — calibrazione operativa per impresa danni
Caso 2: Caso Caia Vita S.p.A. — unit linked e spese annuali
Domande frequenti
Cosa rientra nel rischio operativo ai fini Solvency II?
Perdite da frodi interne o esterne, errori di processo, guasti dei sistemi informatici, controversie legali e amministrative, eventi naturali che colpiscono l'operativita'. Sono esclusi i rischi gia' coperti dagli altri moduli (mercato, sottoscrizione, controparte).
Perche' per i contratti unit linked si usano le spese e non i premi?
Nei rami III il rischio finanziario resta sull'assicurato, quindi i premi non misurano il rischio operativo assunto dall'impresa. Le spese di gestione sono un proxy piu' realistico del volume operativo.
Il tetto del 30% si applica a ogni ramo o all'aggregato?
Si applica al risultato della formula standard per il complesso delle operazioni diverse dal vita unit linked. Il limite e' espresso sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base aggregato.
Vedi anche