- Onorario e spese di difensore, ausiliario del magistrato e consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento.
- La liquidazione avviene al termine di ogni fase o grado del processo, comunque alla cessazione dell'incarico.
- Per il giudizio di cassazione provvede il giudice di rinvio o quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
- Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il PM, ed è emesso contestualmente al provvedimento che chiude la fase.
Testo dell'articoloVigente
Art. 83 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. 79
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Commento
L'articolo 83 disciplina la liquidazione dei compensi spettanti, oltre che al difensore, anche all'ausiliario del magistrato (perito, interprete, traduttore, CTU) e al consulente tecnico di parte (CTP) nominato dall'ammesso al patrocinio. La norma estende quindi la copertura della parte tecnica della difesa: nessun ammesso al patrocinio deve essere costretto a sostenere personalmente l'onorario del consulente tecnico necessario alla propria tutela.
Il decreto di pagamento e la disciplina generale (comma 1)
Onorario e spese di difensore, ausiliario e CTP sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del testo unico. Per il difensore vale l'articolo 82 (tariffa professionale, tetto al valore medio). Per ausiliario e CTP vale la disciplina degli articoli 49-63 (criteri di liquidazione dei compensi tecnici, anche tabellari).
La liquidazione del CTP è particolarmente rilevante in cause civili complesse (responsabilità medica, infortunistica, controversie immobiliari) dove l'ammesso al patrocinio deve poter contrapporre al CTU del giudice un proprio consulente.
Il momento della liquidazione (comma 2, primo periodo)
La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico. La regola consente al difensore e al consulente di percepire periodicamente il compenso senza dover attendere la conclusione di tutto il giudizio. Ogni grado (primo, appello, cassazione) genera quindi un proprio decreto di pagamento.
La cessazione dell'incarico opera come ulteriore momento liquidatorio: per esempio, se il cliente revoca il mandato in corso di causa, il decreto liquida quanto maturato fino alla revoca.
La competenza per la cassazione (comma 2, secondo periodo)
Per il giudizio di cassazione, la liquidazione è effettuata dal giudice di rinvio o, in caso di sentenza passata in giudicato senza rinvio, da quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. La regola sposta la competenza dal giudice di legittimità (che non si pronuncia su questioni di fatto come la liquidazione dei compensi) al giudice di merito di rinvio o a quello la cui sentenza è divenuta definitiva.
La competenza del giudice di rinvio per la liquidazione dell'attività di cassazione è prassi consolidata e attiene anche alle ipotesi in cui il rinvio non si attiva (perché la Cassazione pronuncia direttamente nel merito).
La liquidazione retroattiva delle fasi precedenti (comma 2, terzo periodo)
Il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. La regola tutela il caso in cui l'ammissione è ottenuta in fase avanzata del giudizio (per esempio in cassazione, dopo due gradi di merito già conclusi): l'ammesso può chiedere la liquidazione retroattiva dei compensi maturati nei gradi precedenti.
La comunicazione del decreto (comma 3)
Il decreto è comunicato al beneficiario (difensore, ausiliario, CTP) e alle parti, compreso il PM. La comunicazione apre il termine di venti giorni per l'opposizione ex articolo 170, richiamato dall'articolo 84. Tutte le parti legittimate possono impugnare il decreto.
La contestualità (comma 3-bis)
Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce. La regola, introdotta per accelerare i tempi di liquidazione, impone al giudice di emettere il decreto insieme alla sentenza (o all'altro provvedimento conclusivo).
Nella pratica, la contestualità è realizzata predisponendo la nota spese al momento del deposito delle conclusioni e curando che il giudice ne disponga insieme alla sentenza. È buona prassi del difensore presentare la nota spese in udienza con l'atto difensivo finale.
Profili pratici
I tempi effettivi di pagamento dei decreti restano spesso lunghi, anche dopo l'emissione, per il vincolo delle disponibilità di cassa del funzionario delegato. La contestualità del decreto è una garanzia formale di tempistica, ma il pagamento effettivo dipende dalla regolarità dei flussi di bilancio del Ministero della giustizia.
Casi pratici
Caso 1: Liquidazione del CTP
Caso 2: Ammissione tardiva e liquidazione retroattiva
Domande frequenti
Chi ha diritto alla liquidazione ex art. 83?
Il difensore della parte ammessa al patrocinio, l'ausiliario del magistrato (perito, CTU, interprete) e il consulente tecnico di parte nominato dall'ammesso al patrocinio.
Quando si liquida il compenso?
Al termine di ciascuna fase o grado del processo, comunque alla cessazione dell'incarico. Il decreto è emesso contestualmente al provvedimento che chiude la fase.
Chi liquida il compenso per il giudizio di cassazione?
Il giudice di rinvio o, se non c'è rinvio, il giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. La Cassazione non liquida direttamente.
Vedi anche