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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'istanza è in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilità: richiesta di ammissione, generalità del nucleo, dichiarazione sostitutiva sui redditi, impegno a comunicare variazioni.
  • Per i redditi prodotti all'estero da cittadino non UE, certificazione dell'autorità consolare.
  • Il giudice o il consiglio dell'ordine possono richiedere documentazione integrativa.
  • La completezza del contenuto è essenziale: lacune comportano l'inammissibilità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 79 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell' articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 74

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Commento

L'articolo 79 disciplina in dettaglio il contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio. La norma elenca puntualmente, a pena di inammissibilità, i dati e gli impegni che l'istante deve fornire.

I quattro contenuti tassativi (comma 1)

L'istanza, redatta in carta semplice, deve contenere:

a) Richiesta di ammissione e indicazione del processo: l'oggetto della domanda e gli estremi del procedimento (RG, autorità procedente, posizione processuale del richiedente). Se il processo non è ancora pendente, occorre indicare il giudice competente e la natura della causa che si intende intraprendere.

b) Generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, con codici fiscali: il dato è essenziale per calcolare il reddito complessivo del nucleo ex articolo 76, comma 2, e per consentire i controlli incrociati dell'Agenzia delle Entrate. La omissione anche di un solo componente convivente compromette la veridicità della dichiarazione.

c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del DPR 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile calcolato secondo l'articolo 76. La dichiarazione ha valore di autocertificazione e impegna l'istante alla responsabilità penale ex articolo 76 c.p. e articoli 95 e 125 del testo unico spese di giustizia (falsità).

d) Impegno a comunicare le variazioni rilevanti di reddito: l'interessato si impegna a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine annuale dalla data di presentazione dell'istanza o della precedente comunicazione di variazione. L'obbligo di comunicazione consente al sistema di monitorare la persistenza dei requisiti.

I cittadini extra-UE (comma 2)

Per i redditi prodotti all'estero da cittadini di Stati non UE, l'istanza va corredata da certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità delle dichiarazioni. La regola garantisce un controllo formale sui redditi extra-italiani, di norma non rilevati dall'Agenzia delle Entrate.

L'omissione della certificazione consolare non comporta inammissibilità automatica: l'ufficio può chiedere la produzione successiva. Tuttavia, in mancanza, l'istanza non può essere accolta. Per i cittadini UE vale il principio del libero scambio di informazioni amministrative (regolamenti CE), che consente al giudice di acquisire i dati direttamente.

La richiesta di documentazione integrativa (comma 3)

Il giudice procedente o il consiglio dell'ordine competente possono richiedere all'interessato di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. La mancata produzione, su richiesta, comporta l'inammissibilità dell'istanza.

La norma rafforza il potere istruttorio dell'ufficio: la dichiarazione sostitutiva è il punto di partenza, ma il sistema mantiene la facoltà di richiedere riscontri documentali (CU, modello 730, estratti di conto corrente, certificazione catastale per accertare la titolarità di immobili, dichiarazione ISEE, ecc.).

Conseguenze della falsità

La dichiarazione mendace integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico ex articolo 483 c.p., aggravato dalla finalità di conseguire indebitamente un beneficio (articolo 95 del testo unico, che richiama la disciplina sulla falsità in materia di patrocinio a spese dello Stato). Le conseguenze sono: revoca del beneficio con effetto retroattivo, recupero delle somme già erogate, condanna penale, segnalazione all'Ordine degli avvocati per eventuali profili disciplinari del difensore.

Profili pratici per la compilazione

L'istanza si presenta su modello tipo, scaricabile dai siti dei consigli dell'ordine. Buona prassi è allegare comunque, anche se non richiesti, i documenti reddituali più recenti (CU, dichiarazione dei redditi, certificazione ISEE) per anticipare eventuali richieste istruttorie e velocizzare la decisione. Per i residenti all'estero o con redditi misti, è opportuno predisporre un fascicolo documentale completo.

Casi pratici

Caso 1: Omissione del codice fiscale familiare

Caso 2: Cittadino extra-UE con redditi all'estero

Domande frequenti

Cosa deve contenere l'istanza di patrocinio?

Richiesta di ammissione, indicazione del processo, generalità e codici fiscali del nucleo familiare, dichiarazione sostitutiva sui redditi calcolati ex art. 76, impegno a comunicare variazioni di reddito.

Cosa serve per i cittadini extra-UE con redditi all'estero?

Una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità dei redditi dichiarati prodotti all'estero. Senza certificazione l'istanza non può essere accolta.

Il giudice può chiedere documenti aggiuntivi?

Sì. Il giudice procedente o il consiglio dell'ordine competente possono richiedere documentazione di riscontro (CU, 730, ISEE, certificazioni varie). La mancata produzione comporta inammissibilità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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