Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 72 L. 184/1983: Introduzione illecita di minori stranieri
- Art. 72 Reg. (UE) 2024/1689 — Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 72 Cod. Amb. — finanziamento
- Art. 72 D.Lgs. 159/2011 — Reati concernenti le armi e gli esplosivi
- Art. 72 D.Lgs. 209/2005 — Nozione di controllo
- Art. 72 D.Lgs. 42/2004 — Ingresso nel territorio nazionale