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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Demanda a decreto ministeriale l'approvazione delle tabelle di indennità per i custodi.
  • La competenza è del Ministro della giustizia di concerto con il MEF.
  • Le tabelle si raccordano alle tariffe vigenti per attività analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica.
  • Le tabelle prevedono riduzioni percentuali in base allo stato di conservazione del bene.
  • L'aggancio alle tariffe garantisce un parametro di mercato adeguato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 59 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.

Commento

L'articolo è il pendant dell'articolo 50 per i compensi degli ausiliari: stabilisce il meccanismo di approvazione delle tabelle che quantificano l'indennità di custodia prevista dall'articolo 58. Il rinvio alla normativa secondaria è coerente con la scelta di lasciare alla regolamentazione amministrativa la dinamica adeguatrice degli importi.

L'architettura del rinvio

Il comma 1 prevede che le tabelle siano approvate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La doppia firma esprime la duplice prospettiva regolatrice: dal lato della giustizia, l'esigenza di assicurare custodi qualificati e disponibili; dal lato del bilancio, l'esigenza di contenere gli oneri erariali. Il principale strumento attuativo è stato il D.M. 30 maggio 2002 (sezione custodia) e successivi.

L'ancoraggio alle tariffe vigenti

Il comma 2 detta i criteri di redazione delle tabelle. Il riferimento è alle tariffe vigenti per attività analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. La formula riprende quella dell'articolo 50 ma è applicata alla custodia. Le tariffe di riferimento sono quelle commerciali per servizi simili: tariffe di rimessaggio per veicoli, tariffe di magazzinaggio per merci, tariffe di pensione per animali. Il principio della natura pubblicistica modera gli importi rispetto al puro valore di mercato, riconoscendo che il custode opera al servizio della giustizia e non per pura logica commerciale.

Le riduzioni per stato di conservazione

Il comma 3 introduce una previsione specifica: le tabelle devono prevedere riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene. La regola riflette una logica di proporzionalità: la custodia di un bene in buono stato, che richiede solo sorveglianza, è meno onerosa rispetto a quella di un bene degradato che impone interventi conservativi. Anche il valore del bene può incidere: la custodia di beni di scarso valore economico, talora rifiutati dagli stessi aventi diritto al termine della procedura, non giustifica indennità piene.

Profili pratici e criticità

Le tabelle delle indennità di custodia hanno conosciuto, nel tempo, le stesse criticità delle tabelle degli onorari: mancato aggiornamento periodico, scollamento dalle tariffe di mercato, difficoltà a coprire i costi reali dei custodi. Il fenomeno è particolarmente sentito nella custodia di veicoli sequestrati, dove gli importi tabellari spesso non riescono a coprire i costi di rimessaggio. Si è generato un contenzioso significativo, anche con responsabilità erariale per la pubblica amministrazione, quando i custodi non hanno ricevuto compensi adeguati.

Il rapporto con gli usi locali

L'articolo 58, comma 2, ammette in via residuale il riferimento agli usi locali quando manchi una tabella applicabile. L'articolo 59 detta tuttavia il principio generale di tabellazione, con priorità della fonte normativa secondaria sull'uso. Gli usi conservano un ruolo integrativo, applicabile per fattispecie atipiche o per beni di nicchia non coperti da tabelle specifiche. La giurisprudenza ha riconosciuto agli usi locali una funzione di parametro residuale, da applicare con motivazione del decreto di liquidazione.

Casi pratici

Caso 1: Custodia di veicolo nuovo

Caso 2: Custodia di bene degradato

Domande frequenti

Chi approva le tabelle delle indennità di custodia?

Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 400/1988.

Quali criteri orientano la redazione delle tabelle?

Il riferimento alle tariffe vigenti per attività analoghe (rimessaggio, magazzinaggio, pensione animali), temperate dalla natura pubblicistica dell'incarico.

Cosa si intende per riduzione in base allo stato di conservazione?

Le tabelle possono prevedere percentuali di riduzione dell'indennità quando il bene è in particolare stato (deteriorato, di scarso valore), perché la custodia richiede oneri minori.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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