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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la notifica chiesta dalla P.A. ammessa alla prenotazione a debito
  • Vi rientrano la notifica dell'invito al pagamento e quella del pubblico ministero
  • Si applica il regime delle notifiche a richiesta d'ufficio del processo di riferimento
  • Rinvio agli artt. 145, 158, 212 e 248 dello stesso testo unico

Testo dell'articoloVigente

Art. 22 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.

Commento

L'articolo individua un gruppo di notifiche che, pur essendo richieste da soggetti pubblici distinti, vengono assoggettate al medesimo regime delle notifiche a richiesta d'ufficio. La norma serve a evitare incertezze sulla disciplina applicabile e a uniformare il trattamento contabile e procedurale degli atti istruttori della pubblica amministrazione e del pubblico ministero nel quadro del recupero spese.

Le notifiche equiparate

Il comma 1 menziona tre categorie: la notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito (cioè la P.A. che agisce in giudizio senza anticipare materialmente le spese), la notifica dell'invito al pagamento di cui all'art. 248 del testo unico, e la notifica richiesta dal pubblico ministero negli atti di cui agli artt. 145, 158 e 212. Si tratta di atti che strutturalmente non rientrano nelle notifiche a richiesta di parte, perché provengono da un soggetto investito di funzioni pubbliche.

Rinvio al regime processuale

Il riferimento è alla disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui la notifica è inserita. Significa che, se la notifica è effettuata nell'ambito di un giudizio civile, valgono le regole d'ufficio del processo civile; se è in un giudizio penale, valgono quelle penali. Il regime tariffario, in particolare, si ricava dagli artt. 29 e 31 del DPR 115/2002, che escludono il diritto unico per le notifiche d'ufficio e lasciano a carico dell'erario le sole indennità di trasferta.

Rapporto con la prenotazione a debito

La prenotazione a debito è la tecnica contabile con cui lo Stato annota le spese senza chiederne il pagamento immediato, salvo recuperarle dalla parte soccombente all'esito del giudizio. L'art. 22 chiarisce che la notifica richiesta dall'amministrazione ammessa al beneficio è trattata come notifica d'ufficio, e dunque rientra nello stesso meccanismo di annotazione previsto dagli artt. 158 e 212. Il recupero successivo seguirà le regole degli artt. 168 ss.

Coordinamento con il pubblico ministero

Per la notifica del pubblico ministero il rinvio risolve una questione di prassi: il PM non agisce come parte privata, e dunque non ha senso fargli anticipare il diritto unico previsto dall'art. 27. L'equiparazione alla notifica d'ufficio assicura che l'ufficiale giudiziario sia comunque rimborsato dall'erario per le indennità di trasferta, senza appesantire le procedure inquirenti.

Effetti sulla difesa dell'amministrazione

L'equiparazione al regime delle notifiche d'ufficio ha un effetto pratico significativo per l'avvocatura dello Stato e per gli avvocati comunali: l'attività di notifica risulta sostanzialmente gratuita per l'ente, senza necessità di anticipi e senza incidenza diretta sui capitoli di bilancio dedicati ai giudizi. La parte privata convenuta, viceversa, non può eccepire la mancata anticipazione del diritto unico per chiedere la nullità della notifica, perché la disciplina applicabile esclude proprio quella voce. Il coordinamento con gli artt. 168 e 169 del DPR 115 assicura il recupero successivo dalla parte soccombente, salvaguardando l'equilibrio dei conti pubblici. Per il pubblico ministero il regime evita aggravi procedimentali nelle indagini più rapide.

Casi pratici

Caso 1: Notifica del Comune in causa civile

Caso 2: Notifica dell'invito al pagamento al condannato

Domande frequenti

Quali notifiche disciplina l'art. 22?

Le notifiche richieste dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, quella dell'invito al pagamento e quella del pubblico ministero negli atti di cui agli artt. 145, 158, 212 e 248.

Che cosa significa applicare la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio?

Significa che vale il regime tariffario e procedurale delle notifiche d'ufficio del processo in cui l'atto è inserito: niente diritto unico anticipato dalla parte, indennità di trasferta a carico dell'erario.

Perché la P.A. non anticipa le spese di notifica?

Perché è ammessa alla prenotazione a debito ex art. 158 DPR 115/2002: le spese sono annotate dallo Stato e recuperate dalla parte soccombente alla fine del giudizio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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