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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina spese di spedizione, diritti e indennità
  • Riferito alle notificazioni e agli atti di esecuzione
  • Soggetto tipico: ufficiale giudiziario
  • Norma di apertura del titolo dedicato
  • Coordinamento con le tariffe della parte VII

Testo dell'articoloVigente

Art. 19 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

Commento

L'articolo 19 è la disposizione di apertura del titolo dedicato alle spese degli ufficiali giudiziari. La norma circoscrive la materia disciplinata: spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta spettanti per le notificazioni e per gli atti di esecuzione. Si tratta di voci tecniche ma significative nella struttura complessiva delle spese di giustizia, perché le notificazioni e gli atti esecutivi costituiscono passaggi essenziali per l'efficacia del processo.

Funzione introduttiva

L'art. 19 non disciplina direttamente importi e modalità: rinvia all'articolato di dettaglio (artt. 20-43) e alle tabelle della parte VII. La funzione è quella di delimitare l'oggetto: la categoria delle spese di pertinenza dell'ufficiale giudiziario, distinta dalle spese liquidate ad ausiliari del giudice e dagli onorari forensi. La distinzione è importante anche sul piano organizzativo, perché individua il circuito contabile di riferimento.

Voci comprese

Le tre voci principali sono: spese di spedizione (postali, telematiche, raccomandate), diritti propri (corrispettivo per l'attività dell'ufficiale), indennità di trasferta (quando l'atto è compiuto fuori sede). Ogni voce ha tariffa specifica, oggi aggiornata da decreti ministeriali periodici. Le spese di spedizione coprono l'invio postale dell'atto; i diritti propri remunerano l'attività dell'ufficiale; l'indennità di trasferta è il rimborso forfettario per gli spostamenti.

Ambito di applicazione

Le notificazioni comprendono tutte le forme tradizionali: a mani, a mezzo posta, a mezzo PEC, per pubblici proclami. Gli atti di esecuzione coprono pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, accessi per esecuzione forzata di consegna o rilascio. La trasformazione digitale (PCT, notifiche PEC dell'avvocato ex l. 53/1994) ha ridotto il volume di alcune categorie ma non ha eliminato il rilievo del titolo, che resta fondamentale per le esecuzioni e per le notifiche internazionali.

Coordinamento sistematico

Il titolo regola il rapporto tra il privato richiedente e l'ufficio dell'ufficiale giudiziario (NEP). Le somme versate confluiscono nella tesoreria erariale e finanziano in parte il funzionamento dell'ufficio. Per il loro carattere strettamente tariffario, queste voci non sono soggette a discrezionalità del giudice: la liquidazione segue le tabelle, salvo errori materiali. Il sistema garantisce trasparenza ed evita contenziosi sulla congruità degli importi.

Il sistema delle tariffe è oggetto di periodici interventi di aggiornamento, finalizzati a mantenere l'equilibrio fra costo del servizio e remunerazione dell'attività degli ufficiali giudiziari. La digitalizzazione delle notifiche ha ridotto sensibilmente il volume tradizionale, ma ha aperto nuove voci di costo (spese tecniche, gestione delle PEC istituzionali, manutenzione delle piattaforme).

L'art. 19 funge da cerniera fra la disciplina generale delle spese e le tariffe specifiche degli ufficiali giudiziari, garantendo coerenza interna al sistema.

Casi pratici

Caso 1: Tizio richiede notifica tramite NEP

Caso 2: Caia esecuzione mobiliare

Domande frequenti

Cosa disciplina il titolo aperto dall'art. 19?

Le spese, i diritti e le indennità degli ufficiali giudiziari per notificazioni e atti di esecuzione.

Le notifiche PEC dell'avvocato seguono questa disciplina?

No. Quando l'avvocato notifica a mezzo PEC ex l. 53/1994, non opera l'ufficiale giudiziario; il titolo regola solo le notifiche tramite NEP.

Le indennità si applicano sempre?

No. L'indennità di trasferta è dovuta solo per atti compiuti fuori dalla sede dell'ufficiale, secondo l'art. 20.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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