Testo dell'articoloVigente
Art. 11 D.Lgs. 209/2005 – Attività assicurativa
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall' IVASS con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 11 enuncia il principio cardine della riserva di attività. L'esercizio dell'assicurazione non è libero: presuppone un'autorizzazione amministrativa rilasciata da IVASS o da un'autorità di altro Stato membro. La ratio è tutelare gli assicurati da imprese non solide.
Riserva di attività
Solo imprese costituite in forma di società per azioni, mutua, cooperativa o Società europea (SE), autorizzate IVASS, possono esercitare attività assicurativa. L'autorizzazione è prerequisito per stipulare contratti e raccogliere premi. Lo stesso principio vale per le imprese di riassicurazione.
Specializzazione vita/danni
L'art. 11, comma 2, vieta a una stessa impresa di esercitare ramo vita e ramo danni, salvo i casi storici di compagnie già autorizzate alla composita prima della direttiva 73/239/CEE. La separazione protegge gli assicurati vita (titolari di posizioni di lungo periodo) da rischi del ramo danni con andamento volatile.
Sanzioni per esercizio abusivo
L'esercizio abusivo dell'attività assicurativa è punito penalmente dall'art. 305 del Codice (reclusione da 2 a 4 anni, multa da 20.000 a 100.000 euro). Si tratta di delitto perseguibile d'ufficio; la sanzione coinvolge legali rappresentanti, amministratori e soggetti che concorrono.
Confini con altri prodotti
L'IVASS vigila anche su prodotti che, pur non assicurativi nel nome, presentano causa assicurativa (garanzie estese su elettrodomestici, contratti di assistenza che includono coperture per rischi). La qualificazione segue la causa concreta del contratto, secondo gli orientamenti della Corte di Cassazione (Cass. SU 22437/2018).
Mutue assicuratrici e enti senza scopo di lucro
Le mutue assicuratrici operano secondo il principio mutualistico: i soci sono al tempo stesso assicurati e partecipanti alla gestione. Restano imprese assicurative a tutti gli effetti, soggette ad autorizzazione e vigilanza, ma con regole specifiche sul capitale (fondo di garanzia in luogo del capitale sociale) e sulla governance (assemblea dei soci con voto pro capite).
Esercizio abusivo: profili penali
L'art. 305 del Codice punisce l'esercizio abusivo dell'attività assicurativa con la reclusione da 2 a 4 anni e multa da 20.000 a 100.000 euro. La giurisprudenza di legittimità ha confermato la natura del reato come delitto di pericolo, indipendente dal danno concreto al singolo cliente: la condotta è punibile per il rischio sistemico che genera al mercato.
Self-insurance e captive
Le grandi imprese possono autoassicurarsi attraverso compagnie captive del gruppo, ossia compagnie controllate che assicurano i rischi del gruppo stesso. Le captive devono essere autorizzate e vigilate come qualunque altra compagnia, ma godono di regimi di solvibilità adattati alla loro funzione interna.
Sistemi peer-to-peer e crowdsourcing
Negli ultimi anni sono emersi modelli innovativi (peer-to-peer insurance, parametric insurance, crowdsourcing) che pongono interrogativi sull'applicabilità della riserva di attività. L'IVASS valuta caso per caso: se l'iniziativa configura trasferimento di rischio dietro corrispettivo, serve un'impresa autorizzata; le piattaforme tecnologiche possono operare solo come intermediari iscritti al RUI o come fornitori tecnologici della compagnia.
Casi pratici
Caso 1: Garanzia estesa qualificata come assicurazione
Caso 2: Compagnia composita pre-direttiva
Domande frequenti
Un'associazione no profit può vendere assicurazioni?
No, se l'attività configura esercizio di assicurazione (assunzione di rischi a fronte di premi). Serve l'autorizzazione IVASS, salvo specifiche eccezioni di legge (mutue di soccorso, fondi sanitari).
Perché vita e danni devono essere separati?
Per la diversa logica attuariale: il ramo vita lavora su flussi di lungo periodo e capitali garantiti, il danni su risarcimenti volatili. Mischiarli esporrebbe gli assicurati vita ai rischi del danni.
Vendere garanzie estese su elettrodomestici è attività assicurativa?
Spesso sì, se il contratto trasferisce un rischio a fronte di un corrispettivo. In tal caso serve l'intervento di un'impresa autorizzata; la giurisprudenza guarda alla causa concreta del contratto.