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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Dovuto per ogni grado di giudizio civile, amministrativo, tributario
  • Sostituisce bollo, tassa di iscrizione e diritti vari
  • Esonero per controversie previdenziali sotto reddito-soglia
  • Importi fissati dall'art. 13 in scaglioni
  • Esenzioni elencate dall'art. 10

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, . . . nel processo amministrativo e nel processo tributario , secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

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Commento

L'articolo 9 introduce il contributo unificato, l'imposta di iscrizione a ruolo che ha sostituito il sistema previgente di bollo, tassa di registro processuale e diritti di cancelleria. La norma fissa il principio generale: ogni atto introduttivo di un grado di giudizio civile, amministrativo o tributario sconta il contributo, salvo le esenzioni dell'art. 10 e gli importi dell'art. 13. La riforma del 2002 ha unificato decine di voci frammentarie in un solo pagamento, semplificando l'accesso alla giustizia.

Razionalità del contributo unificato

Il contributo unificato semplifica drasticamente l'imposizione sull'attività giurisdizionale: una sola somma, da versare in modo telematico o con modello F23/F24, sostituisce decine di voci frammentarie. La struttura per scaglioni di valore (art. 13) collega l'importo all'interesse economico della lite, secondo un principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. Il sistema combina funzione fiscale (entrata erariale) e funzione deflattiva (disincentivo a liti pretestuose).

Ambito materiale

Si applica al processo civile contenzioso e volontario, alle procedure concorsuali, al processo amministrativo e a quello tributario. Per ciascun grado è dovuto un nuovo versamento: introdurre l'appello o il ricorso per cassazione comporta un nuovo contributo, con maggiorazione (art. 13, c. 1-bis e 1-quater). Anche il giudizio di rinvio comporta un nuovo contributo, secondo la giurisprudenza di legittimità.

Esenzioni e regime previdenziale

Il comma 1-bis introduce un trattamento speciale per le controversie previdenziali, assistenziali e di lavoro: chi è titolare di reddito imponibile sotto la soglia tre volte l'importo previsto dall'art. 76 (gratuito patrocinio) è esonerato dal contributo. La misura attua l'art. 24 Cost., evitando che il costo dell'accesso alla giustizia impedisca la tutela di diritti sociali. Il calcolo della soglia segue le regole del patrocinio e va aggiornato periodicamente con decreto ministeriale.

Coordinamento con altre voci

Il contributo unificato non sostituisce tutte le voci: rimangono i diritti di copia, le spese di notifica, eventuali bolli su atti particolari come la procura alle liti. L'imposta di bollo è invece esclusa per gli atti processuali ex art. 18. Il quadro complessivo riduce il numero di pagamenti ma non azzera del tutto le voci accessorie. Per il processo telematico, le piattaforme PCT consentono il pagamento contestuale al deposito.

Il versamento del contributo unificato avviene tramite modello F23 (versamento con causale specifica), modello F24 con elementi identificativi, o canale telematico integrato nei sistemi PCT. Per il processo amministrativo l'iter è simile, con codici tributo dedicati. Le ricevute di pagamento vanno allegate all'atto introduttivo in formato originale o copia conforme; nei sistemi telematici è sufficiente l'inserimento dei dati identificativi del versamento.

La disciplina del contributo unificato è oggetto di revisioni periodiche e di interpretazioni giurisprudenziali consolidate, che ne hanno via via precisato il campo di applicazione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 35/2019

La Corte ha esaminato profili di legittimita del contributo unificato in relazione al diritto di azione (art. 24 Cost.), confermando la sua natura di prelievo tributario destinato alla copertura dei costi del servizio giustizia.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Sentenza n. 78/2016

La Consulta ha ribadito che il contributo unificato non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. ove il suo importo non risulti tale da costituire ostacolo all'esercizio del diritto di difesa.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi e linee guida

circolare · Circolare Ministero Giustizia DAG 1 ottobre 2014

Indicazioni operative agli uffici giudiziari sulle modalita di applicazione del contributo unificato e sul recupero delle somme dovute dalle parti soccombenti.

Leggi il documento su www.giustizia.it

risoluzione · Risoluzione Agenzia Entrate n. 97/E del 27 luglio 2017

Chiarimenti sulle modalita di versamento del contributo unificato tramite modello F23 e gestione dei codici tributo nei procedimenti civili e amministrativi.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio promuove causa civile di €10.000

Caso 2: Caia in causa di lavoro a basso reddito

Domande frequenti

Cosa è il contributo unificato?

Un'imposta che sostituisce bollo e tasse processuali; si paga per ciascun grado di giudizio civile, amministrativo o tributario.

Si paga anche in appello?

Sì, e con maggiorazione: l'art. 13 prevede aumenti per appello e ricorso per cassazione.

Le cause di lavoro pagano il contributo?

Solo se il reddito supera il triplo della soglia per il gratuito patrocinio (art. 9, c. 1-bis).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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