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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le spese per rogatorie estere seguono il testo unico
  • Fermo restando il rinvio all'art. 696 c.p.p.
  • Norma di coordinamento con la cooperazione giudiziaria
  • Vale per processo penale e civile

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Fermo quanto disposto dall' articolo 696, del codice di procedura penale , le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

Commento

L'articolo 7 è una norma di rinvio breve ma importante: le spese per rogatorie all'estero rientrano nella disciplina del testo unico, fermo restando l'art. 696 c.p.p. sui rapporti con autorità straniere. La cooperazione giudiziaria internazionale comporta costi non irrilevanti (traduzioni giurate, trasferte, indennità per autorità straniere, oneri consolari) e l'art. 7 li riconduce al regime ordinario delle spese di giustizia, prevenendo lacune che altrimenti graverebbero in modo non chiaro su erario e parti.

Coordinamento con la cooperazione internazionale

L'art. 696 c.p.p. richiama la prevalenza delle convenzioni internazionali e degli atti dell'Unione europea sui rapporti con le autorità straniere. Il rinvio dell'art. 7 implica che, salvo quanto disposto da tali fonti sovranazionali, le spese seguono il regime ordinario: anticipazione erariale nel penale, ripetibilità a carico del soccombente nel civile. La gerarchia delle fonti assicura il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

Voci di spesa tipiche

Le spese per rogatorie possono comprendere: traduzioni asseverate degli atti, trasferte dei magistrati italiani all'estero, indennità per il personale ausiliario, oneri consolari, eventuali compensi per esperti stranieri. La liquidazione segue le regole della parte VII; nei rapporti europei si applica il regolamento 2018/1805 sul reciproco riconoscimento di provvedimenti di congelamento e confisca, che semplifica anche la gestione delle spese.

Casi pratici di applicazione

Tipicamente l'art. 7 rileva nelle indagini su reati transnazionali (frodi, riciclaggio, criminalità organizzata) e nei processi civili con esecuzione all'estero. L'erario anticipa le spese e, in caso di condanna, ne richiede il rimborso. Le convenzioni bilaterali possono prevedere reciprocità con riduzione dei costi; nello spazio europeo l'ordine europeo di indagine penale ex direttiva 2014/41/UE ha drasticamente ridotto i tempi e abbattuto alcune voci.

Limiti del rinvio

Il richiamo all'art. 696 c.p.p. circoscrive la portata: dove convenzioni o regolamenti UE dettano regole specifiche, queste prevalgono. L'art. 7 svolge perciò funzione residuale, riempiendo i vuoti di disciplina con il regime generale del testo unico. Per gli atti compiuti dal magistrato italiano all'estero restano applicabili le regole sulle missioni del personale di giustizia e i decreti tariffari del Ministero degli affari esteri.

In materia di rogatorie, il Ministero della giustizia gestisce un capitolo di bilancio dedicato che assicura la disponibilità delle risorse necessarie a sostenere le richieste delle autorità giudiziarie italiane verso l'estero. Le procedure si svolgono attraverso il canale della cooperazione internazionale, con coinvolgimento del Ministero degli affari esteri per gli aspetti consolari e diplomatici.

L'evoluzione della cooperazione europea, con l'introduzione di OEI e mandato d'arresto europeo, ha sensibilmente ridotto tempi e costi delle rogatorie nello spazio UE rispetto al passato.

Casi pratici

Caso 1: Tizio PM richiede rogatoria

Caso 2: Caia parte civile chiede esecuzione estera

Domande frequenti

Chi anticipa le spese di una rogatoria penale all'estero?

L'erario, secondo la regola generale dell'art. 4. Il recupero segue il regime ordinario in caso di condanna.

Si applicano i regolamenti europei sulla cooperazione?

Sì. Prevalgono le convenzioni internazionali e gli atti UE; l'art. 7 si applica in via residuale.

Le traduzioni giurate sono incluse?

Sì, rientrano tra le spese tipiche della rogatoria e seguono la disciplina della parte VII del testo unico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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