- Glossario di 20 nozioni tecniche ricorrenti
- Distingue magistrato professionale e onorario
- Definisce ausiliario, perito, consulente tecnico
- Chiarisce parte, parte privata, parte pubblica
- Fissa la nozione di processo presupposto
Testo dell'articoloVigente
Art. 3 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile; b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione; c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato; d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise; e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario; f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile; g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario; h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna; i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna; l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP); m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto; n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge; o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale; p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare; q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri; s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero; t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile; u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale , recuperabile nelle forme previste per le spese; v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell' articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 .
Commento
L'articolo 3 raccoglie il glossario del testo unico. La tecnica delle definizioni preliminari, mutuata dalla legislazione europea, evita ambiguità interpretative su nozioni che ricorrono centinaia di volte: magistrato, ausiliario, parte, processo presupposto. Le lettere a) - t) vincolano l'interprete a un significato unico, salvo deroga espressa. La scelta segue il modello dei testi unici contemporanei, dove la chiarezza terminologica precede la disciplina sostanziale.
Magistrato professionale e onorario
Le lettere a-c distinguono il magistrato in senso ampio (giudice o pubblico ministero) dal professionale (stabile rapporto di servizio) e dall'onorario (giudice di pace, GOT, vice procuratore onorario, GOA). La distinzione rileva per il regime di indennità e rimborso. Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 116/2017) la categoria si è semplificata in un'unica figura di magistrato onorario, ma il testo unico mantiene la nomenclatura storica per ragioni di continuità contabile.
Ausiliari del magistrato
L'ausiliario è figura tecnica chiamata a coadiuvare il giudice: perito, consulente tecnico d'ufficio, custode, interprete, traduttore. Le definizioni vincolano la disciplina degli onorari della parte VII e quella delle spese ripetibili dell'art. 5. La definizione di interprete e traduttore rinvia agli artt. 143 c.p.p. e 122 c.p.c., assicurando uniformità con la disciplina processuale generale. Il custode, in particolare, ha un ruolo centrale nelle esecuzioni immobiliari ex art. 559 c.p.c.
Parti e processo presupposto
Le definizioni di parte privata e parte pubblica organizzano i flussi di anticipazione delle spese. Particolarmente importante è il processo presupposto: il giudizio nel quale matura la spesa che deve poi essere riscossa, snodo per la liquidazione finale del foglio notizie e per il recupero crediti. La nozione consente di collegare correttamente costo e centro di imputazione, evitando dispersioni contabili tipiche dei sistemi frammentati.
Effetti pratici delle definizioni
Ogni qualifica condiziona competenze territoriali, modalità di pagamento e legittimazione alle azioni di rimborso. Una errata classificazione del soggetto può invalidare la richiesta di liquidazione: la giurisprudenza di legittimità è costante nel pretendere il rigoroso rispetto delle definizioni dell'art. 3. La precisione lessicale evita contenziosi su singole voci e velocizza la liquidazione delle spese al termine del giudizio.
Le definizioni rilevano anche ai fini della disciplina sanzionatoria. Una qualifica erronea può comportare nullità delle liquidazioni o impossibilità di recupero, con conseguente danno erariale. Per questo gli operatori (cancellieri, ufficiali giudiziari, magistrati) sono tenuti a una rigorosa applicazione del glossario, supportata dalla modulistica ministeriale aggiornata periodicamente con circolari interpretative.
Le definizioni dell'art. 3 sono richiamate in centinaia di luoghi del testo unico e costituiscono la spina dorsale terminologica dell'intera materia, oltre a essere riprese da numerosi atti regolamentari attuativi.
Casi pratici
Caso 1: Tizio CTU chiede la liquidazione
Caso 2: Caio chiede il recupero della spesa
Domande frequenti
Perché l'art. 3 contiene definizioni così dettagliate?
Per garantire univocità interpretativa nelle migliaia di rinvii interni del testo unico ed evitare contenziosi su nozioni ricorrenti.
Il giudice di pace è magistrato professionale o onorario?
Onorario, ai sensi della lettera c). Ciò incide sul regime delle indennità e sulla disciplina del compenso.
Cos'è il processo presupposto?
Il giudizio in cui matura la spesa da riscuotere, fondamento della liquidazione finale e del recupero crediti erariali.
Vedi anche