In sintesi
- Si applica al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
- Eccezioni solo se espressamente previste dal testo unico
- Parte VIII contiene regole speciali per i tre riti pubblicistici
- Disciplina trasversale ai cinque plessi giurisdizionali
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 2 individua l'ambito processuale del testo unico. La norma copre l'intero arco della giurisdizione italiana, sia ordinaria che speciale: processo penale e civile per il giudice ordinario, amministrativo per TAR e Consiglio di Stato, contabile per la Corte dei conti, tributario per le Corti di giustizia tributaria (denominazione adottata dalla legge 130/2022). L'estensione riflette una scelta di sistema: una sola fonte per la materia delle spese, salve specificità di rito.
Una disciplina unitaria con riti differenziati
Il principio è la generalità delle regole sulle spese, salvo eccezioni espresse. La scelta riduce il rischio di lacune: ogni dubbio sulla disciplina del contributo, del patrocinio o delle spese ripetibili va prima cercato nel testo unico, poi nelle regole speciali. La parte VIII contiene tali eccezioni per i processi amministrativo, contabile e tributario, evitando duplicazioni normative e garantendo coerenza interpretativa.
Rinvio alla parte VIII
Per il processo amministrativo la parte VIII recepisce i contributi maggiorati (art. 13, comma 6-bis), per il tributario fissa lo scaglione legato al valore della lite tributaria, per il contabile distingue i giudizi di responsabilità da quelli pensionistici. Le differenze sono giustificate dalla diversità degli interessi tutelati e dal valore tipico delle controversie. Nell'amministrativo, ad esempio, contributi elevati nei ricorsi su appalti riflettono il rilievo economico delle gare pubbliche.
Coordinamento con la giurisdizione
Il riferimento ai cinque riti riflette la struttura costituzionale della giurisdizione ex artt. 102, 103 e 113 Cost. Il testo unico non si applica alla giurisdizione di legittimità costituzionale: i giudizi davanti alla Corte costituzionale seguono le norme integrative del 2008. Anche i ricorsi straordinari al Capo dello Stato hanno disciplina propria, integrata però da rinvii al testo unico per le voci comuni.
Esclusioni e zone grigie
Rimangono fuori i procedimenti arbitrali, regolati dalla volontà delle parti e dalle norme del codice di procedura civile sull'arbitrato (artt. 806 ss.), e i giudizi davanti a organi non giurisdizionali (es. ordini professionali in fase disciplinare). Per il giudice di pace e per la mediazione obbligatoria valgono regole specifiche di esenzione richiamate dall'art. 10. Le ADR fiscali (reclamo-mediazione, accertamento con adesione) restano fuori dall'ambito.
Per i giudizi misti (es. opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice ordinario, controversie miste di pubblico impiego) l'art. 2 vale come regola generale, salvo che il legislatore non abbia previsto specifiche eccezioni nelle norme di rito. La giurisprudenza è costante nell'applicare il testo unico in via residuale, riservando la parte VIII solo alle ipotesi espressamente ricondotte al perimetro del rito amministrativo, contabile o tributario.
L'esperienza applicativa ha consolidato l'idea di un testo unico come riferimento di sistema, capace di assorbire anche le evoluzioni dei singoli riti senza richiedere continui interventi di coordinamento normativo formale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio impugna un atto amministrativo
Caso 2: Caia in giudizio contabile pensionistico
Domande frequenti
Il testo unico si applica anche davanti al giudice tributario?
Sì. Le specificità sono raccolte nella parte VIII, ma le regole generali su pagamento, esenzioni e patrocinio restano applicabili.
Cosa accade nei procedimenti arbitrali?
L'arbitrato non rientra nell'ambito del testo unico: le spese sono regolate dalla convenzione arbitrale e dal codice di procedura civile.
La giurisdizione contabile segue le stesse regole di quella civile?
Solo in parte. Il principio è quello unitario, ma la parte VIII detta scaglioni e contributi diversi per la Corte dei conti.
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