- Disciplinava il regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica fino al 31 dicembre 2009.
- L'amministrazione competente trasmetteva immediatamente alla Soprintendenza le autorizzazioni rilasciate.
- La Soprintendenza poteva annullare l'autorizzazione entro 60 giorni dalla ricezione.
- Norma di garanzia ministeriale sull'autorizzazione regionale-comunale transitoria.
- Sostituito dal regime ordinario dell'articolo 146 dal 2010 in poi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 159 D.Lgs. 42/2004 — Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009 .
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495 .
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell' articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 , fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 .
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 , e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.
Commento
Cornice storica
L'articolo 159 disciplinava il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica vigente fino al 31 dicembre 2009. Si trattava di un sistema bifasico: l'autorizzazione era rilasciata dall'amministrazione competente (tipicamente Comune delegato dalla Regione), che la trasmetteva immediatamente alla Soprintendenza. Quest'ultima conservava per 60 giorni un potere di annullamento dell'autorizzazione, con funzione di garanzia statale.
Verifica dei requisiti delle deleghe
Il comma 1 prevedeva che entro il 31 dicembre 2009 le regioni verificassero la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria paesaggistica, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146 comma 6. Il mancato adempimento avrebbe determinato la decadenza delle deleghe. La regola accompagnava la transizione al regime ordinario con un test di adeguatezza degli enti delegati.
Trasmissione alla Soprintendenza
Il comma 2 prescriveva che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione desse immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche le risultanze degli atti istruttori. La regola garantiva piena conoscenza dell'attivita autorizzativa locale al livello statale, presupposto per l'esercizio del potere di annullamento.
Potere di annullamento ministeriale
La Soprintendenza, entro 60 giorni dalla ricezione, poteva annullare l'autorizzazione paesaggistica. Si trattava di potere amministrativo di secondo grado, esercitato per vizi di legittimita (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere). Il sistema rifletteva il primato statale sulla tutela del paesaggio (art. 117 Cost.) e garantiva uniformita interpretativa attraverso la verifica ministeriale di provvedimenti rilasciati a livello locale.
Termine perentorio
Il termine di 60 giorni era perentorio: decorso senza intervento, l'autorizzazione consolidava i propri effetti. La giurisprudenza ha precisato che il termine decorreva dalla ricezione della comunicazione completa, comprensiva di tutta la documentazione istruttoria. L'annullamento parziale o l'inerzia oltre il termine erano inefficaci, in tutela della certezza dei rapporti giuridici per il cittadino.
Superamento del regime transitorio
Dal 1 gennaio 2010 il regime transitorio dell'articolo 159 e stato sostituito dal regime ordinario dell'articolo 146, che prevede il parere vincolante preventivo della Soprintendenza all'interno del procedimento autorizzativo, anziche l'intervento successivo per annullamento. La modifica ha semplificato il sistema, evitando il doppio passaggio e accentuando la cooperazione preventiva fra amministrazioni invece del controllo successivo.
Sopravvivenza ai procedimenti pendenti
L'articolo 159 conserva rilievo applicativo per i procedimenti gia in corso al 31 dicembre 2009 e per i contenziosi su autorizzazioni rilasciate sotto il regime transitorio. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi sulla validita di annullamenti soprintendentizi tardivi, sull'estensione del controllo (legittimita vs merito), sull'effetto dell'eventuale silenzio. Per gli interventi successivi al 2010 opera direttamente l'articolo 146 senza ulteriori passaggi.
Casi pratici
Caso 1: Annullamento di autorizzazione del 2008
Caso 2: Procedimento del 2009 ancora pendente
Domande frequenti
L'articolo 159 e ancora in vigore?
Disciplinava il regime transitorio fino al 31 dicembre 2009. Dal 2010 e operativo il regime ordinario dell'articolo 146, con parere vincolante preventivo della Soprintendenza. L'articolo 159 conserva rilievo solo per procedimenti pendenti al 2009 e per contenziosi residui.
Cosa poteva fare la Soprintendenza sotto il regime dell'articolo 159?
Entro 60 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'ente delegato, la Soprintendenza poteva annullare l'autorizzazione per vizi di legittimita. Il termine era perentorio: decorso senza intervento, l'autorizzazione consolidava i propri effetti.
Cosa e cambiato con il regime ordinario dell'articolo 146?
Il parere della Soprintendenza opera oggi preventivamente all'interno del procedimento autorizzativo, anziche successivamente per annullamento. La cooperazione fra amministrazioni si sviluppa quindi in fase istruttoria, semplificando il sistema.
Vedi anche