In sintesi
- Disciplina il regime transitorio in attesa delle disposizioni regionali di attuazione.
- Restano in vigore le disposizioni del regolamento RD 1357/1940 in quanto applicabili.
- Si tratta del regolamento di attuazione della legge 1497/1939.
- La salvezza opera fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali.
- Norma di continuita per evitare vuoti normativi in materia paesaggistica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 158 D.Lgs. 42/2004 — Disposizioni regionali di attuazione
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 .
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Commento
Cornice e finalita
L'articolo 158 e una norma di continuita: in attesa che le regioni emanino le proprie disposizioni di attuazione del Codice in materia paesaggistica, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357. Si tratta del regolamento di attuazione della legge 1497/1939, principale riferimento per la disciplina di dettaglio della tutela paesaggistica per oltre sessant'anni.
Funzione di continuita normativa
La regola evita vuoti normativi durante il transito dal vecchio al nuovo regime: senza l'articolo 158, dall'entrata in vigore del Codice del 2004 sarebbero scoperti molti aspetti di dettaglio della disciplina (procedure operative, modalita istruttorie, contenuto delle istanze), con incertezza per amministrazioni e cittadini. La continuita opera fino all'effettiva emanazione delle disposizioni regionali di attuazione.
Clausola di applicabilita
Il regolamento del 1940 resta in vigore solo in quanto applicabile. La clausola e di adattamento sistematico: dove il regolamento si pone in contrasto con il Codice del 2004 o con le riforme intermedie (D.Lgs. 63/2008), deve essere disapplicato. L'interprete e l'amministrazione devono valutare in concreto la compatibilita di ciascuna disposizione regolamentare con il quadro normativo attuale, applicando solo cio che e coerente.
Disposizioni regionali di attuazione
L'articolo 158 presuppone che le regioni emanino apposite disposizioni di attuazione del Codice. Cio rispecchia il riparto di competenze costituzionale: la tutela del paesaggio e competenza esclusiva statale (art. 117 Cost.), ma la valorizzazione e l'attuazione amministrativa coinvolgono significativamente le competenze regionali e locali. Le disposizioni regionali tipicamente disciplinano: organizzazione degli uffici paesaggistici regionali; commissioni locali; procedure operative; modulistica.
Stato dell'arte regionale
Diverse regioni hanno emanato compiute discipline di attuazione del Codice in materia paesaggistica (Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Sicilia, Puglia, Lombardia, fra le altre). Altre dispongono di normative parziali o frammentarie. Dove la normativa regionale e incompleta, opera la salvezza dell'articolo 158 con applicazione residuale del RD 1357/1940 in quanto compatibile con il Codice.
Effetti pratici e contenzioso
Per cittadini, professionisti e amministrazioni, l'articolo 158 puo presentare aspetti di delicata applicazione: occorre coordinare la disciplina regionale eventualmente emanata, le disposizioni del Codice, le residue norme del regolamento del 1940 ancora applicabili. Il contenzioso amministrativo ha avuto modo di confrontarsi con tali sovrapposizioni, valorizzando il principio di gerarchia delle fonti e di specialita normativa.
Prospettive future
L'articolo 158 ha natura intrinsecamente transitoria: il completamento del quadro normativo regionale di attuazione ne svuota progressivamente la portata. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi due decenni mostra che il completamento e processo lento e disomogeneo. La norma conserva quindi rilievo applicativo, ricordando il valore della stratificazione storica della disciplina paesaggistica italiana e la necessita di una lettura sistematica fra strumenti di epoche diverse.
Casi pratici
Caso 1: Procedura di dichiarazione di interesse pubblico
Caso 2: Conflitto fra regolamento del 1940 e Codice
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 158?
Conferma in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento RD 1357/1940 (attuazione della L. 1497/1939) fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del Codice. E norma di continuita normativa.
Il regolamento del 1940 si applica integralmente?
No, solo in quanto applicabile, cioe compatibile con il Codice del 2004 e con le riforme intermedie. Dove vi e contrasto con il quadro normativo attuale, le disposizioni regolamentari sono disapplicate.
Tutte le regioni hanno emanato disposizioni di attuazione?
No. Diverse regioni dispongono di normative compiute (Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Sicilia), altre di discipline parziali. Dove la normativa regionale e incompleta, opera la salvezza con applicazione residuale del regolamento del 1940.
Vedi anche