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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Stato, regioni ed enti territoriali possono sostenere la valorizzazione dei beni culturali privati di interesse rilevante.
  • Il sostegno è subordinato all'apertura al pubblico del bene secondo modalità concordate.
  • Sono previsti accordi tra il proprietario e l'amministrazione concedente.
  • Il bene resta privato ma la sua fruizione pubblica è disciplinata da convenzioni vincolanti.
  • La norma è connessa a Art Bonus, regime fiscale e Codice del Terzo Settore.

Testo dell'articoloVigente

Art. 113 D.Lgs. 42/2004 — Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.

4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Commento

L'articolo 113 disciplina il sostegno pubblico alla valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata. La norma riconosce che una quota rilevante del patrimonio italiano è in mani private (palazzi storici, ville, raccolte d'arte, biblioteche di famiglia) e che senza incentivi sarebbe difficile garantire fruizione e tutela.

I beni interessati

Si tratta di beni culturali appartenenti a privati di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante. Non tutti i beni privati vincolati rientrano nel sostegno: la norma seleziona quelli di rilievo significativo, individuati dalla Soprintendenza in sede istruttoria. Tipicamente sono dimore storiche aperte al pubblico, raccolte private di pregio, archivi privati di personalità storiche.

Forme di sostegno

Il sostegno può essere economico (contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati per restauri), tecnico (consulenza scientifica delle Soprintendenze) o organizzativo (inserimento in circuiti turistico-culturali, supporto comunicazione). I contributi del Ministero della Cultura sono regolati da bandi annuali e da specifiche disposizioni della Legge di Bilancio.

Condizione: apertura al pubblico

L'accesso al sostegno è subordinato all'apertura al pubblico secondo modalità concordate. La logica è chiara: la collettività finanzia il privato solo se il bene diventa effettivamente fruibile. Le modalità prevedono di norma giornate di apertura, visite guidate, partecipazione a eventi (Giornate FAI, Open Studi Aperti), accessi gratuiti per scolaresche.

L'accordo proprietario-amministrazione

L'apertura è regolata da accordi formali (convenzioni) che disciplinano: calendario delle aperture, tariffe e gratuità, sicurezza, vigilanza, copertura assicurativa, durata dell'impegno. La violazione dell'accordo comporta la revoca dei benefici e il recupero delle somme erogate.

Sinergia con Art Bonus e Terzo Settore

L'articolo si raccorda con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per gli enti senza scopo di lucro proprietari di beni culturali e con l'Art Bonus, che agevola erogazioni liberali a favore di interventi di restauro su beni pubblici e privati aperti al pubblico. La fiscalità di vantaggio (esenzioni IMU per dimore storiche, agevolazioni IRPEF per restauri) integra il quadro degli incentivi.

Strumenti recenti

Recenti interventi normativi (Legge 124/2017 sulla concorrenza, articolo 65-bis D.L. 83/2014) hanno ampliato gli strumenti di sostegno: contributi annuali per dimore storiche aperte al pubblico, riconoscimento delle case-museo, agevolazioni per archivi storici privati di rilevante interesse.

Casi pratici

Caso 1: Dimora storica aperta al pubblico

Caso 2: Inadempimento e revoca

Domande frequenti

Quanto è la quota minima di apertura al pubblico richiesta?

Non è fissata in via generale: varia da accordo ad accordo, tipicamente almeno 100 giorni l'anno o un numero significativo di visitatori. I criteri sono definiti dai bandi del Ministero o dalle convenzioni regionali.

Posso aprire al pubblico la mia villa storica e accedere ai contributi?

Sì, se la villa è di rilievo significativo (riconoscimento Soprintendenza) e si stipula una convenzione con il Ministero o la regione che disciplini modalità, calendario e tariffe di accesso. I contributi sono concessi per restauri, manutenzione straordinaria, allestimenti.

Cosa accade se chiudo il bene al pubblico prima della scadenza?

Si configura inadempimento contrattuale: l'amministrazione può revocare i contributi, chiedere la restituzione delle somme già erogate e, in caso di danni reputazionali, agire per ulteriori danni. La convenzione di norma prevede penali specifiche.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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