Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 133 L. 689/1981 – Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

L' articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.

485. – (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). – Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall' articolo 206 del codice penale , ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".

In sintesi

  • La norma sostituisce l'art. 485 c.p.p. (codice previgente) in materia di esecuzione provvisoria di misure di sicurezza.
  • Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall'art. 206 c.p., ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.
  • La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza.
  • L'impugnazione non sospende l'esecuzione, in coerenza con la finalità preventiva della misura.
  • L'istituto risponde all'esigenza di neutralizzare immediatamente la pericolosità sociale accertata in sentenza, senza attendere il passaggio in giudicato.
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L'art. 133 della legge 689/1981 riscrive l'art. 485 del codice di procedura penale del 1930, disciplinando l'esecuzione provvisoria delle misure di sicurezza disposte in sentenza. La materia tocca un punto sensibile del sistema penale: il bilanciamento tra il principio della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.) e l'esigenza di pronta neutralizzazione della pericolosità sociale accertata.

La cornice sostanziale dell'art. 206 c.p.

La norma rinvia ai casi consentiti dall'art. 206 c.p., che disciplina l'esecuzione delle misure di sicurezza in via provvisoria durante l'istruzione o il giudizio. L'art. 206 prevede la possibilità di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nei confronti di soggetti pericolosi anche prima della sentenza definitiva, secondo un meccanismo di anticipazione cautelare. L'art. 133 in commento è la disposizione di rito che opera in coordinamento con quella sostanziale.

La logica preventiva

Le misure di sicurezza, a differenza delle pene, hanno funzione preventiva e non retributiva. Si applicano a soggetti pericolosi (imputabili o non imputabili) per prevenire la reiterazione di condotte illecite. Questa funzione preventiva giustifica un trattamento procedurale particolare: l'esecuzione provvisoria, che consente di rendere immediatamente operativa la misura senza attendere il giudicato, è coerente con la natura specialpreventiva dell'istituto.

Il regime delle impugnazioni

La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura. Il legislatore garantisce così il diritto di difesa: il condannato può contestare non solo il merito della misura di sicurezza, ma anche la decisione di renderla immediatamente esecutiva. Tuttavia il regime delle impugnazioni è temperato dall'effetto non sospensivo: il gravame non sospende l'esecuzione, perché la finalità preventiva resterebbe altrimenti vanificata.

Coordinamento con il sistema

L'art. 133 si inscrive in un più ampio sistema di norme volte a garantire l'effettività delle decisioni penali anche nella fase del gravame: artt. 131 e 132 per le pene accessorie, art. 133 per le misure di sicurezza, art. 134 e 135 per l'appello contro le sentenze. La coerenza sistematica è evidente: il legislatore costruisce un sistema in cui le misure cautelari e quelle definitive sono presidiate dall'effettività esecutiva.

Implicazioni costituzionali

La materia è particolarmente delicata sul piano costituzionale: incide sulla libertà personale e sui principi della presunzione di non colpevolezza. La giurisprudenza costituzionale ha tuttavia ritenuto compatibile l'istituto, riconoscendo la specifica natura preventiva delle misure di sicurezza e la loro funzione distinta dalle pene. Il regime di applicazione provvisoria è stato in larga misura assorbito dal codice del 1988 e dalla successiva evoluzione legislativa.

Casi pratici

Caso 1: misura di sicurezza per non imputabile

Tizio è imputato di un fatto grave ed è giudicato non imputabile per infermità di mente. Il giudice, nella sentenza, dispone una misura di sicurezza e ne ordina l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 133 in commento, considerando la concreta pericolosità del soggetto. Tizio impugna la sentenza, contestando anche il capo sull'esecuzione provvisoria, ma medio tempore la misura opera, perché l'impugnazione non sospende l'esecuzione.

Caso 2: imputabile pericoloso

Caio è condannato a una pena detentiva con applicazione di misura di sicurezza per la sua riconosciuta pericolosità sociale. Il giudice ordina l'esecuzione provvisoria della misura, di modo che essa possa operare anche durante il periodo intermedio tra sentenza di primo grado e definitivo. L'appello prosegue, ma la misura è già attiva.

Domande frequenti

In quali casi è ammessa l'esecuzione provvisoria della misura?

Nei casi consentiti dall'art. 206 c.p., che disciplina l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Si tratta di ipotesi in cui la pericolosità sociale del soggetto giustifica un'anticipazione cautelare dell'effetto preventivo, senza attendere il giudicato.

Si può impugnare il capo che dispone l'esecuzione provvisoria?

Sì. La sentenza è impugnabile anche per la parte che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza. Il diritto di difesa è garantito, ma il gravame non sospende l'efficacia della misura.

Perché l'impugnazione non sospende l'esecuzione?

La ratio è preventiva: le misure di sicurezza puntano a neutralizzare la pericolosità sociale, e ammettere la sospensione automatica con il gravame vanificherebbe la loro funzione. Resta salvo l'effetto retroattivo dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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