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Art. 133 L. 689/1981 — Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza

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Art. 133 L. 689/1981 — Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

L' articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.

485. – (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). – Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall' articolo 206 del codice penale , ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".