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Art. 133 L. 689/1981 — Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
L' articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.
485. – (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). – Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall' articolo 206 del codice penale , ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
Stesso numero, altri codici
- Art. 133 Cod. Amb. — sanzioni amministrative
- Art. 133 D.Lgs. 209/2005 — Formule tariffarie
- Art. 133 D.Lgs. 42/2004 — (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio)
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- Articolo 133 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
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