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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il D.Lgs. 13/2024 ridisegna gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), strumento di valutazione del livello di compliance dei contribuenti.
  • Aggiornamento progressivo dei modelli ISA per riflettere mutamenti economici, settoriali, normativi.
  • Sistema premiale rafforzato: chi raggiunge punteggio 8 o superiore beneficia di esenzioni e priorità.
  • Penalizzazioni per i contribuenti con punteggi bassi: accertamenti rafforzati, riduzione termini di decadenza non applicabile.
  • Gli ISA sono il fondamento dell’algoritmo di proposta CPB e fungono da “patente di affidabilità” per accedere ai vantaggi della cooperative compliance.

Testo dell'articoloVigente

Riforma fiscale 2024 — D.Lgs. 13/2024: nuovi ISA Indici Sintetici di Affidabilità

D.Lgs. 13/2024 — Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

ISA aggiornati. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

Commento

Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono lo strumento che, dal 2017, l’Agenzia delle Entrate utilizza per valutare il livello di affidabilità fiscale di imprese e professionisti soggetti agli studi di settore (oggi sostituiti dagli ISA). Il D.Lgs. 13/2024 ne potenzia il ruolo, trasformandoli da strumento valutativo a vero e proprio centro di gravità del nuovo sistema di compliance.

Logica degli ISA

Gli ISA sono modelli statistico-econometrici che, per ciascun settore di attività, valutano la coerenza dei dati dichiarati dal contribuente con la realtà economica di riferimento. A ogni contribuente viene attribuito un punteggio da 1 a 10: 10 indica massima affidabilità, 1 minima. Il punteggio è calcolato sulla base di indicatori specifici (ricavi per addetto, margini, gestione del magazzino, costi del personale, redditività). I modelli ISA sono aggiornati periodicamente per settore.

Aggiornamento dei modelli

Il D.Lgs. 13/2024 prevede un aggiornamento più rapido e tempestivo dei modelli ISA. Le revisioni avvengono ora con cadenza biennale, sulla base di gruppi di lavoro che includono rappresentanti delle categorie professionali, accademici, AdE. La logica è ridurre lo scarto fra modelli e realtà: i modelli devono riflettere mutamenti normativi (es. tassazione differenziata, nuovi regimi), trasformazioni economiche (digitalizzazione, smart working), evoluzioni settoriali.

Sistema premiale

Per i contribuenti con punteggio ISA elevato è previsto un sistema premiale rafforzato. Punteggio 8-10: esonero dal visto di conformità per compensazioni IVA fino a 70.000 euro, accesso al CPB con aliquote più favorevoli sull’eccedenza, priorità nei rimborsi, esenzione da accertamenti basati su presunzioni semplici. Punteggio 9-10: ulteriori benefici, accesso facilitato alla cooperative compliance. Il sistema premiale è significativo e incentiva il contribuente a curare gli aspetti che determinano il punteggio ISA.

Penalizzazioni per punteggi bassi

Per i contribuenti con punteggio basso (sotto 4) sono previste forme di intensificazione del controllo: accertamenti basati su presunzioni semplici, controlli più frequenti, non accesso a strumenti premiali. È un meccanismo di selezione: il sistema si concentra sui contribuenti percepiti come a rischio. Il legislatore tiene tuttavia a precisare che il punteggio ISA non è in sé prova di evasione: resta strumento di valutazione del rischio, non di accertamento automatico.

ISA e CPB

Il legame fra ISA e Concordato Preventivo Biennale (CPB) è strutturale. La proposta di CPB si basa proprio sui dati ISA del contribuente, integrati con altri elementi. Chi ha punteggio 8 o superiore ha accesso al CPB ordinario; chi ha punteggio 6-8 può accedere a un CPB con condizioni modificate; chi ha punteggio inferiore a 6 è escluso. Gli ISA fungono quindi da “patente” di affidabilità per i vantaggi della cooperative compliance.

Adempimento ISA

La compilazione del modello ISA è adempimento integrato nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente compila il modello dichiarativo (con cui fornisce i dati specifici per il calcolo del punteggio) e ottiene il punteggio. La precompilazione è significativamente assistita dai software AdE che attingono ai dati di fatturazione elettronica e ad altre fonti. È prevista la possibilità di richiedere chiarimenti sul calcolo del punteggio per individuare aree di miglioramento.

Aggiornamenti per il 2024

Per il 2024 sono stati introdotti nuovi modelli ISA per 25 settori, con revisione dei coefficienti e aggiunta di nuovi indicatori (digitalizzazione, sostenibilità, formazione). Il legislatore intende rendere gli ISA strumento più sofisticato e meno meccanico: non solo controllo, ma anche stimolo a buone pratiche aziendali (compliance, formazione, investimenti).

Domande frequenti

Cosa misura esattamente il punteggio ISA?

Misura la coerenza dei dati dichiarati con i modelli statistico-econometrici del settore: ricavi per addetto, margini, gestione magazzino, costi del personale, redditività. Punteggio da 1 (basso) a 10 (alto).

Quali vantaggi ho con un punteggio alto?

Esonero dal visto di conformità per compensazioni IVA fino a 70.000 euro, accesso al CPB con aliquote agevolate, priorità nei rimborsi, esenzione da accertamenti basati su presunzioni semplici.

Posso contestare il mio punteggio?

Sì, è possibile richiedere chiarimenti sul calcolo e segnalare situazioni specifiche (es. eventi eccezionali) che hanno influenzato i parametri. La revisione del punteggio non è frequente ma è prevista nei casi documentati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.