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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 87/2024: nuove sanzioni tributarie amministrative
D.Lgs. 87/2024 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)
Sanzioni tributarie. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il D.Lgs. 87/2024 riscrive in profondità il sistema delle sanzioni tributarie amministrative, intervenendo sui D.Lgs. 471/1997 (sanzioni per specifici tributi) e 472/1997 (disciplina generale). È l’ultimo grande tassello della riforma fiscale 2024 e quello con l’impatto più diretto sulla vita quotidiana di contribuenti e professionisti. Riferimento naturale: Statuto del contribuente (cat 52), Contenzioso (cat 47).
Logica della riforma
Il legislatore ha affrontato due problemi storici delle sanzioni tributarie: l’eccessività di alcune aliquote (in particolare per le violazioni dichiarative) e la variabilità connessa alle forbici min-max che generavano discrezionalità e contenzioso. La riforma persegue tre obiettivi: ridurre le sanzioni complessive, sostituire le forbici con aliquote fisse, allineare il sistema italiano a quello europeo (in genere meno severo).
Le principali riduzioni
La riduzione è significativa per le sanzioni più comuni: omesso versamento di tributi dichiarati, dal 30% al 25%; infedele dichiarazione, dal 90-180% al 70% (aliquota fissa); omessa dichiarazione, dal 120-240% al 120% fisso (con riduzione al 75% se la dichiarazione è presentata entro i termini di accertamento e prima di controlli); indebita compensazione di crediti, dal 30% al 25% per i crediti non spettanti e dal 100-200% al 70% per i crediti inesistenti; omessa fatturazione, dal 90-180% al 70% dell’imposta, con minimo di 300 euro.
Aliquote fisse
La sostituzione delle forbici min-max con aliquote fisse è un’innovazione importante. Prima della riforma, l’art. 1 D.Lgs. 471/1997 prevedeva sanzioni con forbici (es. 90-180%): l’AdE applicava il minimo nei casi ordinari, ma poteva spingere oltre con motivazione. Era fonte di incertezza. Ora l’aliquota è fissa (es. 70%), salvo aggravamento per condotte qualificate (es. utilizzo di documenti falsi: +50% sull’aliquota base). La logica è quella della prevedibilità.
Cumulo giuridico
Il D.Lgs. 87/2024 razionalizza il cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997) per le violazioni continuate. Quando il contribuente commette più violazioni della stessa natura, si applica una sanzione unica aumentata da un quarto al doppio (anziché la sommatoria di tutte le sanzioni). La razionalizzazione mira a evitare effetti sanzionatori draconiani per chi commette ripetute violazioni formali della stessa specie (es. omessa fatturazione su molte operazioni). Vedi articolo specifico per dettagli.
Favor rei e regime transitorio
La nuova disciplina si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni precedenti vige il favor rei: si applica la disciplina più favorevole al contribuente fra quella vigente al momento della commissione e quella attuale. La giurisprudenza tributaria sta delineando i criteri per il confronto: in via generale, la riforma è considerata più favorevole per le sanzioni proporzionali (riduzioni significative), mentre per alcune sanzioni fisse il quadro è invariato. È buona prassi richiedere la riliquidazione per gli atti notificati a partire dal 1° settembre 2024.
Sanzioni differenziate
Il decreto distingue meglio fra sanzioni proporzionali (parametrate al tributo evaso) e sanzioni fisse (forfettarie). Le sanzioni fisse sono leggermente aumentate per i ritardi formali più gravi, ma in modo da incentivare la regolarizzazione tempestiva. Sono inoltre introdotte sanzioni specifiche per nuove fattispecie: violazioni del CPB, omesso TCF nei soggetti aderenti alla cooperative compliance, irregolarità nell’adempimento collaborativo.
Rapporto con le sanzioni penali
Per le violazioni che integrano anche reati tributari (D.Lgs. 74/2000), resta il principio di specialità: si applica la sola sanzione penale, escludendo quella amministrativa. Il D.Lgs. 87/2024 introduce alcune cause di non punibilità coordinate con la cooperative compliance: per le condotte tax-disclosed, la sanzione amministrativa è esclusa anche se la condotta integra astrattamente fattispecie penali. Vedi articolo dedicato al rapporto sanzioni penali/amministrative.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo - Gazzetta Ufficiale
Pubblicazione ufficiale del decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio tributario, emanato in attuazione dell'art. 20 della legge delega n. 111/2023. Il provvedimento riduce in modo strutturale le sanzioni amministrative (es. omesso/ritardato versamento al 25%, dichiarazione infedele tra il 70% e il 140%), rivisita il ravvedimento operoso, introduce il cumulo giuridico anche in fase di ravvedimento e si applica alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024.
Casi pratici
Caso 1: omesso versamento
Tizio ha versato in ritardo IVA per 10.000 euro relativa al 2024. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione è del 25% (anziché del 30%): paga 2.500 euro di sanzione anziché 3.000. Risparmio diretto della riforma: 500 euro. Con ravvedimento operoso entro 90 giorni può ridurre ulteriormente la sanzione a 1/9 della misura ridotta del 12,5% (circa 139 euro).
Caso 2: favor rei
Caia, imprenditore, ha presentato dichiarazione infedele nel 2023. L’AdE le contesta nel 2025 una pretesa con sanzione al 90% (regime previgente). Caia chiede applicazione del favor rei: la riforma del 2024 prevede aliquota fissa del 70%. L’AdE deve riliquidare la sanzione al 70%. La differenza è significativa: su un’imposta evasa di 20.000 euro, la sanzione passa da 18.000 a 14.000 (risparmio 4.000 euro).
Domande frequenti
Da quando si applicano le nuove sanzioni?
Alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni precedenti vige il favor rei: si applica la disciplina più favorevole fra quella vigente al momento e la nuova.
Sono cambiate tutte le sanzioni o solo alcune?
Sono stati ridotti significativamente le principali sanzioni proporzionali (infedele, omessa, omesso versamento). Alcune sanzioni fisse sono leggermente aumentate. Il quadro complessivo è più favorevole al contribuente.
Posso chiedere il riesame di un atto del 2025?
Sì. Se l’atto è stato notificato dopo il 1° settembre 2024 e riguarda violazioni precedenti, è possibile richiedere l’applicazione del favor rei in autotutela o con istanza al giudice tributario.