In sintesi
- Il D.Lgs. 13/2024 interviene sull’accertamento tributario (DPR 600/73 e 633/72, cat 20) con modifiche significative in materia di contraddittorio e poteri istruttori.
- Generalizzazione del contraddittorio preventivo: ogni accertamento di tipo sostanziale richiede l’invito a comparire prima dell’emissione.
- Razionalizzazione dell’accertamento per redditometro e indici sintetici, con introduzione del nuovo ISA potenziato.
- Modifiche al regime dell’accertamento con adesione, prolungando i termini e ampliando l’operatività.
- Estensione delle definizioni agevolate degli avvisi bonari (entro 30 giorni dalla notifica, sanzione ridotta a 1/9).
Testo dell'articoloVigente
Riforma fiscale 2024 — D.Lgs. 13/2024: nuovo accertamento tributario
D.Lgs. 13/2024 — Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)
Accertamento tributario. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.
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Commento
Il D.Lgs. 13/2024 ridisegna l’accertamento tributario attuando la parte della delega 111/2023 dedicata alla razionalizzazione dell’attività di controllo. È un decreto centrale nella riforma: ridefinisce il rapporto fra ufficio e contribuente in fase di controllo, generalizzando il contraddittorio e potenziando gli strumenti di compliance preventiva. Il riferimento incrociato naturale è all’Accertamento (cat 20) e allo Statuto del contribuente (cat 52).
Generalizzazione del contraddittorio
Il D.Lgs. 13/2024 coordina l’accertamento con il nuovo art. 6-bis L. 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 219/2023): ogni accertamento sostanziale, salvo le specifiche esclusioni tassative, deve essere preceduto da contraddittorio. Il modulo dell’accertamento si arricchisce così di una fase obbligatoria preliminare: schema di atto, 60 giorni per le osservazioni, risposta motivata dell’ufficio, emissione dell’atto definitivo. È superato lo schema tradizionale che prevedeva, salvo eccezioni, l’emissione diretta dell’atto.
Razionalizzazione del redditometro
L’accertamento sintetico (redditometro) ex art. 38 DPR 600/73 è riformato con modifiche significative: rimodulazione degli elementi indicativi di capacità contributiva, valorizzazione dei dati finanziari, garanzia di un contraddittorio rafforzato, possibilità di prova contraria mediante documenti, dichiarazioni di terzi (oggi anche testimonianza scritta), tracciabilità dei flussi finanziari. La logica è quella di rendere il redditometro uno strumento di controllo più “mirato” e meno “automatico”, riducendo il contenzioso che ha caratterizzato gli scorsi anni.
Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)
Gli ISA, già introdotti nel 2017 in sostituzione degli studi di settore, sono ulteriormente potenziati e aggiornati. Il D.Lgs. 13/2024 riarticola il sistema premiale (per i contribuenti che raggiungono punteggio elevato) e ridisegna le conseguenze sanzionatorie per chi presenta punteggi bassi. Gli ISA sono coordinati con il nuovo concordato preventivo biennale (CPB) come piattaforma di dialogo fra contribuente e amministrazione (vedi specifico articolo).
Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è oggetto di modifiche significative. I termini per la conclusione dell’adesione sono ampliati: 90 giorni di sospensione dall’istanza, con possibile proroga di ulteriori 30 in casi complessi. È estesa l’operatività dell’istituto: ora applicabile anche agli atti emessi a seguito di controlli formali, prima esclusi. Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo, con possibile rateizzazione in 8-16 rate trimestrali. Si rafforza così l’adesione come strumento di chiusura preventiva del contenzioso.
Avvisi bonari e definizione agevolata
Per gli avvisi bonari (comunicazione di liquidazione automatica della dichiarazione), il D.Lgs. 13/2024 introduce una definizione agevolata strutturale: pagamento entro 30 giorni dalla notifica con sanzione ridotta a 1/9 del minimo. È strumento utile per chiudere rapidamente le irregolarità formali emerse dai controlli automatici. La definizione agevolata si applica a IRPEF, IRES, IRAP, IVA e altre imposte oggetto di liquidazione.
Poteri istruttori e PVC
I poteri istruttori dell’AdE sono confermati ma riequilibrati. Resta il potere di acceso, ispezione e verifica (artt. 32-33 DPR 600/73), con tempi ordinari di 30 giorni di permanenza presso la sede del contribuente (60 in casi complessi). Il PVC della Guardia di Finanza conserva fede privilegiata per i fatti diretti del verbalizzante. Il contraddittorio finale resta come momento essenziale prima dell’emissione dell’avviso.
Coordinamento sistematico
Il D.Lgs. 13/2024 si coordina con le altre componenti della riforma: lo Statuto (cat 52) per i principi generali, il D.Lgs. 87/2024 per le sanzioni, il D.Lgs. 220/2023 per il contenzioso, il D.Lgs. 221/2023 per la cooperative compliance. Il quadro complessivo è coerente: meno controlli pesanti per i contribuenti compliant (ISA alti, cooperative compliance), più controlli mirati per chi presenta indicatori di rischio. La piramide dei rapporti fisco-contribuente è ripensata su basi più razionali.
Domande frequenti
Devo sempre avere il contraddittorio prima di un accertamento?
Sì, in via generale, per gli accertamenti sostanziali. Le esclusioni sono tassative (atti automatizzati, controlli formali, atti urgenti con termini decadenziali ravvicinati). L’omissione comporta annullabilità dell’atto.
Come funziona la definizione agevolata degli avvisi bonari?
Pagamento dell’intero importo richiesto entro 30 giorni dalla notifica, con sanzione ridotta a 1/9 del minimo. È strumento utile per chiudere rapidamente irregolarità formali emerse da controlli automatici.
Cosa è cambiato per il redditometro?
Razionalizzazione degli indici, valorizzazione dei dati finanziari, contraddittorio rafforzato, prova contraria ampliata (anche con testimonianza scritta), tracciabilità finanziaria. È strumento più “mirato” e meno automatico.
Vedi anche