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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il D.Lgs. 209/2023 riscrive la nozione di residenza fiscale delle persone fisiche all’art. 2 TUIR.
  • I requisiti sono ora: iscrizione anagrafica (con prova contraria possibile), domicilio inteso come “luogo delle relazioni personali e familiari”, dimora abituale, presenza fisica per più di 183 giorni.
  • Viene meno l’identificazione automatica del domicilio civilistico (centro affari ex art. 43 c.c.); prevale la dimensione personale e familiare.
  • La presenza fisica diventa un criterio autonomo, fondato sulla permanenza materiale sul territorio.
  • Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2024 e producono effetti immediati su residenti AIRE e nomadi digitali.

Testo dell'articoloVigente

Riforma fiscale 2024 — D.Lgs. 209/2023: nuova residenza fiscale persone fisiche

D.Lgs. 209/2023 — Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

Residenza fiscale persone fisiche. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

Commento

Il D.Lgs. 209/2023, in attuazione della delega 111/2023, ha riscritto l’art. 2, comma 2 del TUIR introducendo una nozione di residenza fiscale delle persone fisiche profondamente diversa rispetto a quella in vigore fino al 2023. La modifica risponde all’esigenza di adeguare la disciplina interna agli standard OCSE e di fronteggiare la mobilità internazionale dei contribuenti (smart working, nomadi digitali, espatriati). Il riferimento incrociato naturale è al TUIR (cat 2).

I quattro criteri alternativi

La nuova formulazione richiede, per metà dell’anno solare, almeno uno dei seguenti elementi: iscrizione anagrafica, domicilio nel territorio dello Stato, residenza ai sensi del codice civile, presenza fisica. Nel sistema previgente la sola iscrizione anagrafica comportava presunzione assoluta di residenza; ora vi è una presunzione relativa, superabile con prova contraria. È un cambio di paradigma: il dato anagrafico non è più dirimente.

La nuova nozione di domicilio

Il legislatore opera una rottura consapevole rispetto all’art. 43 c.c. Il domicilio fiscale è definito come “il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari”. Si supera la vecchia equazione fra domicilio civile (sede degli affari) e domicilio fiscale: oggi prevale la dimensione affettiva e familiare. Per il contribuente che lavora all’estero ma mantiene famiglia in Italia, l’aggancio alla residenza fiscale italiana diventa molto più forte. Viceversa, chi sposta la famiglia all’estero anche conservando interessi economici in Italia può perdere lo status di residente.

La presenza fisica come criterio autonomo

L’elemento di maggior novità è l’introduzione della presenza fisica sul territorio dello Stato per più di 183 giorni nell’arco solare (184 negli anni bisestili) come criterio autonomo. Anche le frazioni di giorno rilevano: è sufficiente essere fisicamente presenti in Italia anche per poche ore perché quel giorno sia computato. Il criterio risponde alle fattispecie del lavoratore digitale o del manager itinerante che, pur non avendo formale domicilio in Italia, vi trascorre la maggior parte dell’anno.

Inversione probatoria sull’iscrizione anagrafica

Il superamento della presunzione assoluta legata all’iscrizione AIRE è una significativa apertura. Il contribuente iscritto in anagrafe della popolazione residente italiana può ora dimostrare di non essere fiscalmente residente provando, ad esempio, la sua effettiva presenza all’estero, l’assenza di legami familiari in Italia, il radicamento personale altrove. Si tratta tuttavia di una prova non facile e in linea generale richiede un compendio documentale (utenze, scuole dei figli, contratti, certificazioni di residenza estera, etc.).

Implicazioni pratiche

Il nuovo quadro produce conseguenze rilevanti su più piani. Sul lato dei contribuenti italiani all’estero: chi mantiene la famiglia in Italia rischia di essere considerato residente nonostante l’iscrizione AIRE. Sul lato degli stranieri in Italia: la presenza fisica oltre 183 giorni basta a integrare la residenza, anche senza iscrizione anagrafica. Sul lato delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione: in caso di residenza in due Stati prevalgono le tie-breaker rules convenzionali (centro di interessi vitali, dimora abituale, nazionalità).

Coordinamento con il diritto convenzionale

Le convenzioni OCSE-based prevalgono in caso di doppia residenza. Quindi il contribuente che risulti residente in Italia secondo i nuovi criteri ma anche in un altro Stato firmatario di convenzione applicherà le regole di tie-break del trattato. La giurisprudenza tributaria interna, in via generale, ha sempre riconosciuto la prevalenza convenzionale, salvo casi di treaty-override espresso.

Domande frequenti

L’iscrizione AIRE è ancora rilevante?

Sì, ma non è più dirimente. La nuova norma trasforma la presunzione di residenza legata all’iscrizione anagrafica in presunzione relativa, superabile con prova contraria a carico del contribuente.

Da quando si applicano le nuove regole?

Dal 1° gennaio 2024. Per l’anno d’imposta 2023 si applicano ancora le regole previgenti basate sull’iscrizione anagrafica e sul domicilio civilistico.

Cosa cambia per i lavoratori in smart working dall’estero?

Se la famiglia resta in Italia o se la presenza fisica supera 183 giorni l’anno, anche frazionati, scatta la residenza fiscale italiana. La sola iscrizione AIRE non basta più a sottrarsi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.