In sintesi
- Il D.Lgs. 209/2023 ridisegna il regime degli impatriati: detassazione del reddito di lavoro al 50% (60% con figli minori) entro un tetto annuo di 600.000 euro.
- Durata ordinaria del beneficio: cinque periodi d’imposta; possibile estensione triennale in caso di trasferimento di residenza dei figli minori.
- Requisiti soggettivi: titolo di studio di livello universitario o elevata specializzazione/qualificazione.
- Requisito temporale: assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti; obbligo di mantenimento per almeno quattro anni successivi.
- Il regime si applica ai trasferimenti di residenza dal 2024; per i precedenti rimane in vigore il regime previgente, più vantaggioso ma chiuso al nuovo ingresso.
Testo dell'articoloVigente
Riforma fiscale 2024 — D.Lgs. 209/2023: regime impatriati e rientro cervelli
D.Lgs. 209/2023 — Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)
Regime impatriati. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.
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Commento
Il D.Lgs. 209/2023 riscrive ampiamente il regime fiscale degli impatriati, già noto come “rientro dei cervelli”. Il nuovo regime, contenuto nell’art. 5 del decreto, sostituisce le previsioni dell’art. 16 D.Lgs. 147/2015 per i trasferimenti che avvengono dal 1° gennaio 2024. La logica della riforma è di stringere selettività e profilo dei beneficiari, dopo che il regime precedente aveva raggiunto una platea ampia ma con rischi di abuso.
L’entità dell’agevolazione
I redditi di lavoro dipendente, assimilato e di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti impatriati concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50% del loro ammontare, entro il limite annuo di 600.000 euro. La quota detassata sale al 60% se il lavoratore impatriato trasferisce in Italia anche un figlio minore o se durante il regime nasce un figlio. È una riduzione sensibile rispetto al precedente regime che prevedeva detassazione al 70% (90% al Sud).
Durata e proroga
Il beneficio dura cinque periodi d’imposta: l’anno del trasferimento e i quattro successivi. Può essere prorogato di tre periodi a fronte dell’acquisto di un immobile residenziale in Italia nei dodici mesi precedenti il trasferimento, ovvero in presenza di un figlio minore. È stato eliminato il meccanismo di proroga quinquennale del regime precedente, sostituito da un’opzione meno ampia.
Requisiti soggettivi
Beneficiano del regime i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che possiedono requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, individuati con riferimento alle direttive europee sui lavoratori altamente qualificati o agli elenchi nazionali di professioni specialistiche. Il regime non è quindi più generalista: privilegia profili manageriali, scientifici e tecnologici.
Requisito temporale di esteriorità
Per accedere occorre non essere stati residenti fiscali in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento (sei o sette periodi se il datore di lavoro è lo stesso o appartiene allo stesso gruppo del precedente datore italiano: misura antielusiva contro i “rientri pilotati”). È inoltre richiesto l’obbligo di mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni: in caso contrario decadono i benefici fruiti, con recupero a tassazione ordinaria.
Coordinamento con il regime previgente
Chi ha trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023 continua ad applicare il regime previgente, più vantaggioso (detassazione 70-90%, durata cinque anni con proroga quinquennale). Si crea così un doppio binario destinato a convivere per anni. Per i lavoratori che hanno acquistato un immobile entro il 31 dicembre 2023 è prevista una norma transitoria specifica.
Profili applicativi
Resta aperta la questione della certificazione dei requisiti di elevata qualificazione, oggetto di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. È inoltre delicato il coordinamento con il regime dei “forfetari” per i lavoratori autonomi che si trasferiscono in Italia: la norma esclude espressamente la cumulabilità con il forfettario. Il riferimento normativo principale resta il TUIR (cat 2) per le regole generali sulla tassazione dei redditi di lavoro.
Domande frequenti
Posso ancora applicare il vecchio regime al 70%?
Solo se hai trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023. Dal 2024 si applica il nuovo regime al 50% (60% con figli minori) entro il tetto di 600.000 euro annui.
Cosa succede se rientro all’estero prima dei quattro anni?
Decadono i benefici fruiti, con recupero della tassazione ordinaria sui redditi degli anni agevolati e applicazione degli interessi. Le sanzioni dipendono dalla regolarizzazione spontanea o meno.
Posso cumulare con il regime forfettario?
No, la norma esclude espressamente la cumulabilità con il regime forfettario. È necessario scegliere l’uno o l’altro.
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