- Enti pubblici o privati abilitati a costituire organismi di mediazione previa iscrizione al registro tenuto dal Ministero della giustizia.
- Requisiti di serietà: onorabilità di soci, amministratori, responsabili e mediatori; oggetto esclusivo di mediazione/ADR/formazione; impegno a non operare con interesse nella lite.
- Requisiti di efficienza: adeguatezza organizzativa, capacità finanziaria, qualità servizio, trasparenza, qualificazione professionale.
- Registro tenuto su piattaforma informatica del Ministero della giustizia, con decreti ministeriali su formazione, sospensione, cancellazione.
- L'organismo deposita regolamento di procedura, codice etico e tabelle indennità con la domanda di iscrizione.
- Vigilanza esercitata dal Ministero della giustizia (e MISE per la materia consumo).
Testo dell'articoloVigente
Art. 16 D.Lgs. 28/2010 — Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
1-bis. 1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà: a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi; b) la previsione, per gli organismi costituiti da enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite. (9) (10)
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori. (9) (10)
2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 216 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 216 .
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. (9) (10)
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(4) (9) (10)
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto , in conformità all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. (9) (10)
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Commento
L'articolo 16 è la norma cardine dell'organizzazione del sistema della mediazione: definisce chi può costituire organismi di mediazione, quali requisiti devono soddisfare e come funziona il registro che assicura trasparenza e controllo. È un'architettura amministrativa complessa, modificata in profondità dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) e, più recentemente, dal D.Lgs. 216/2024, che ha soppresso alcuni passaggi procedurali per semplificare la gestione del registro.
L'accesso al sistema: l'abilitazione
Il comma 1 individua i soggetti abilitati a costituire organismi di mediazione: gli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza. La formula è ampia ma non illimitata: i requisiti di serietà ed efficienza, dettagliati nei commi 1-bis e 1-ter, costruiscono un sistema di filtri qualitativi. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria: senza iscrizione, l'attività di mediazione non può essere lecitamente svolta. Le materie in cui l'organismo può operare sono quelle dell'articolo 2 (controversie civili e commerciali su diritti disponibili).
I requisiti di serietà
Il comma 1-bis enumera quattro requisiti di serietà. Primo, l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori: si tratta del classico requisito reputazionale, valutato sulla base di certificati penali e dichiarazioni sostitutive. Secondo, per gli organismi costituiti da enti privati, la previsione nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dello svolgimento esclusivo di servizi di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie o formazione: si impedisce così l'utilizzo dell'organismo come "veicolo" parallelo per altre attività commerciali. Terzo, per gli organismi pubblici (compresi ordini professionali, fondazioni o associazioni), la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con i servizi ADR. Quarto, l'impegno a non prestare servizi quando ha un interesse nella lite: clausola anticonflitto di interessi che opera a livello istituzionale.
I requisiti di efficienza
Il comma 1-ter individua i requisiti di efficienza: adeguatezza dell'organizzazione, capacità finanziaria, qualità del servizio, trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, qualificazione professionale del responsabile e dei mediatori. È un cluster di profili gestionali e qualitativi, valutati dal Ministero della giustizia con criteri specificati nei decreti attuativi. Alcuni esempi pratici: capacità di gestire un volume minimo di pratiche, strutture informatiche adeguate, personale amministrativo dedicato, sistemi di tracciabilità contabile, formazione continua dei mediatori.
Il registro digitale del Ministero
Il comma 2 dispone che il registro degli organismi e gli elenchi siano tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. La digitalizzazione consente trasparenza, accessibilità ai cittadini e razionalizzazione amministrativa. La formazione e la revisione del registro, l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e la determinazione delle indennità sono disciplinate da decreti ministeriali. È prevista la possibilità di istituire sezioni separate del registro per la trattazione di affari che richiedono specifiche competenze (materia di consumo e affari internazionali), riflettendo la specializzazione richiesta in determinati settori. Il D.Lgs. 216/2024 ha soppresso i precedenti periodi che prevedevano partecipazione della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali al decreto ministeriale, ulteriormente semplificando l'iter amministrativo.
Regolamento di procedura e codice etico
Il comma 3 impone all'organismo di depositare presso il Ministero, unitamente alla domanda di iscrizione, il proprio regolamento di procedura e il codice etico. Ogni successiva variazione va comunicata. Il regolamento deve prevedere le procedure telematiche eventualmente utilizzate, garantendo sicurezza delle comunicazioni e riservatezza dei dati. Sono allegate le tabelle delle indennità per gli organismi privati e i relativi criteri di calcolo. Il Ministero valuta l'idoneità del regolamento. Si tratta del fulcro della governance dell'organismo: regolamento e codice etico definiscono concretamente la qualità del servizio e tutelano le parti.
La vigilanza
Il comma 4 attribuisce al Ministero della giustizia la vigilanza sul registro. Per la sezione relativa alla materia di consumo, la vigilanza è condivisa con il Ministero dello sviluppo economico. La vigilanza comprende verifiche sulla permanenza dei requisiti, controlli sull'attività svolta, gestione di reclami e segnalazioni, applicazione delle misure di sospensione o cancellazione. È un'attività continuativa, non episodica.
Avvocati e qualifica di mediatore
Il comma 4-bis (parzialmente riportato nel testo originale) stabilisce che gli avvocati iscritti all'albo siano di diritto mediatori, una volta acquisita la formazione specifica. Il principio rafforza il ruolo dell'avvocatura nel sistema ADR e crea un bacino qualificato di professionisti, già abituati alla gestione della controversia. Tuttavia, la qualità di mediatore richiede comunque la formazione specifica e l'iscrizione all'elenco di un organismo, oltre al rispetto degli obblighi formativi continui.
Operatività per l'organismo
Per chi voglia costituire o gestire un organismo di mediazione, la mappa adempimentale è stringente. Prima fase, costituzione: scelta della forma giuridica (associazione, fondazione, S.r.l., consorzio), redazione di statuto con oggetto sociale esclusivo, identificazione di amministratori e responsabile dotati di onorabilità. Seconda fase, predisposizione documentale: regolamento di procedura conforme alle previsioni del decreto e del decreto ministeriale attuativo, codice etico, tabelle indennità, procedure telematiche. Terza fase, domanda di iscrizione: presentazione al Ministero della giustizia tramite la piattaforma dedicata. Quarta fase, mantenimento: rispetto continuo dei requisiti, comunicazione di ogni variazione, partecipazione ai controlli del Ministero.
Sinergie con la riforma Cartabia
La riforma Cartabia ha rafforzato il ruolo del registro come strumento di qualità del sistema. Ha introdotto requisiti più stringenti di serietà ed efficienza, ha unificato la piattaforma informatica e ha previsto specifiche sezioni per competenze speciali. L'orientamento generale è verso una maggiore professionalizzazione del settore, con organismi capaci di gestire mediazioni complesse anche su materie tecniche (sanitaria, finanziaria, commerciale internazionale).
Domande frequenti
Chi può costituire un organismo di mediazione?
Gli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza, secondo i requisiti dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 16. L'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della giustizia è condizione necessaria per svolgere l'attività di mediazione.
Quali documenti servono per l'iscrizione al registro?
Domanda di iscrizione, regolamento di procedura, codice etico, tabelle delle indennità (per organismi privati) e relativi criteri di calcolo. Il Ministero valuta l'idoneità del regolamento. Ogni variazione successiva va comunicata.
Chi vigila sugli organismi di mediazione?
Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza generale sul registro. Per la sezione consumo, la vigilanza è condivisa con il Ministero dello sviluppo economico. La vigilanza include verifiche sulla permanenza dei requisiti e gestione di reclami e segnalazioni.
Vedi anche