- Quando il giudizio si conclude conformemente alla proposta del mediatore rifiutata, il giudice esclude la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
- La parte vittoriosa è condannata a rifondere le spese sostenute dopo la proposta.
- Versamento di una somma corrispondente al contributo unificato a favore dell'erario.
- Sanzione equitativa a favore della controparte.
- La sanzione opera anche quando il giudice modifica solo limitatamente la proposta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 D.Lgs. 28/2010 — Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo , secondo e terzo, del codice di procedura civile . Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. (9) 10
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. (4)
Commento
L'articolo 13 è la norma più temuta dai litiganti. Disciplina le conseguenze del rifiuto della proposta del mediatore quando il giudizio successivo si conclude con esito coincidente. È strumento sanzionatorio severo, progettato per dare massima efficacia al meccanismo della proposta ex art. 11.
Logica della sanzione
Se la proposta del mediatore avrebbe risolto la controversia in modo equivalente all'esito del giudizio, il rifiuto della proposta ha generato un processo inutilmente costoso per tutti. Il sistema giudiziario è stato gravato di un onere evitabile. La sanzione punisce la parte che, pur avendo avuto un'opportunità di soluzione equivalente, ha preferito il giudizio.
Esclusione delle spese
Il giudice esclude la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa. È un'inversione radicale del principio della soccombenza. La parte che ha vinto non ottiene il rimborso delle spese legali, perché avrebbe potuto chiudere la controversia con la proposta accettata.
Restituzione delle spese all'avversario
La parte vittoriosa è condannata a rifondere le spese sostenute dalla controparte dopo la formulazione della proposta. È una sanzione che ribalta il risultato economico del giudizio: chi ha vinto si trova a dover pagare l'avversario per i costi del processo.
Versamento all'erario
Il giudice condanna inoltre al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato a favore dell'erario. È sanzione che riconosce l'utilizzo improprio della macchina giudiziaria.
Sanzione equitativa
Si aggiunge una sanzione equitativa a favore della controparte, modulata sulla gravità della condotta. La somma è discrezionale ma può essere significativa.
Esito coincidente
La giurisprudenza interpreta in modo non rigido la coincidenza: opera anche quando il giudizio si chiude con un risultato sostanzialmente equivalente, anche se non identico nel dettaglio. La proposta del mediatore non deve quindi prefigurare il giudizio in modo letterale, ma offrire una soluzione ragionevolmente paragonabile.
Effetti pratici
L'art. 13 ha trasformato il modo in cui le parti valutano la proposta. Prima della Cartabia il rifiuto era spesso strategico; oggi richiede un'analisi attenta del rapporto rischio-beneficio. Anche piccole differenze tra l'esito atteso del giudizio e la proposta possono giustificare l'accettazione per evitare le pesanti sanzioni dell'art. 13.
Strategia difensiva
L'avvocato che assiste un cliente di fronte a una proposta del mediatore deve fornire un parere documentato sui probabili esiti del giudizio. La decisione di rifiutare deve essere informata, motivata, riportata per iscritto al cliente. La buona prassi protegge il professionista da contestazioni successive in caso di applicazione dell'art. 13.
Domande frequenti
Cosa rischio rifiutando la proposta del mediatore?
Se il giudizio si chiude con esito coincidente, perdita delle spese in caso di vittoria, condanna a rifondere le spese all'avversario, somma al contributo unificato, sanzione equitativa.
L'esito deve coincidere esattamente?
No, basta che sia sostanzialmente equivalente. La giurisprudenza è elastica su questo punto: piccole differenze non escludono l'applicazione dell'art. 13.
Quando opera la sanzione?
Solo se è stata formulata una proposta del mediatore ex art. 11 e questa è stata rifiutata. La proposta deve essere formalizzata nel verbale.
Come decidere se accettare?
Con parere documentato dell'avvocato sui probabili esiti del giudizio. Decisione informata, scritta, consapevole dei rischi sanzionatori.
Vedi anche