Testo dell'articoloVigente
Art. 12 D.Lgs. 28/2010 – Efficacia esecutiva ed esecuzione
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell' articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile . L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (9) (10)
1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all' articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.
2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. (9) (10)
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 12 è il cuore operativo del decreto: definisce gli effetti giuridici dell'accordo conciliativo. La distinzione tra accordo «avvocato-firmato» e accordo «omologato» è cruciale e governa la concreta utilizzabilità della mediazione come strumento di tutela.
Accordo con avvocati
Quando l'accordo è sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti, ed essi attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, l'accordo acquista efficacia di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna o rilascio, per quella degli obblighi di fare o non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Si tratta di efficacia equivalente a quella della sentenza, senza necessità di passare per il giudice.
Il ruolo degli avvocati
L'attestazione degli avvocati è qualificata. Essi certificano che l'accordo non viola norme imperative e non è contrario all'ordine pubblico. È un controllo di legittimità che sostituisce, nelle materie disponibili, quello giudiziale. La responsabilità professionale degli avvocati è quindi rilevante: una sottoscrizione superficiale espone a contestazioni.
Omologazione giudiziale
Se l'accordo non è sottoscritto dagli avvocati (perché una parte non era assistita), può ottenere efficacia esecutiva attraverso omologazione del tribunale. Il presidente del tribunale, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative, omologa l'accordo. L'omologazione è procedura rapida ma richiede comunque passaggio in cancelleria.
Trascrizione
Quando l'accordo ha contenuto trascrivibile (trasferimento di immobili, costituzione di diritti reali, divisione), il verbale firmato dagli avvocati o autenticato dal notaio può essere trascritto nei registri immobiliari. La trascrizione produce gli effetti ordinari di opponibilità ai terzi.
Esecuzione forzata
Il creditore munito di titolo esecutivo mediativo può procedere direttamente all'esecuzione forzata: pignoramento mobiliare o immobiliare, esecuzione per consegna, esecuzione di obblighi di fare. La rapidità è notevole rispetto a un percorso che, partendo da un giudizio ordinario, richiederebbe anni.
Limiti
L'efficacia esecutiva opera solo per obbligazioni determinate o determinabili. Accordi con contenuti vaghi o condizionati non possono essere oggetto di esecuzione diretta. L'attenzione redazionale è quindi essenziale: l'accordo deve essere preciso, completo, eseguibile.
Casi pratici
Caso 1: esecuzione immediata
Tizio e Caio firmano l'accordo che prevede pagamento di 50.000 euro in tre rate. Caio non paga la prima rata. Tizio, munito di accordo sottoscritto dagli avvocati, procede direttamente all'esecuzione forzata pignorando il conto corrente di Caio, senza dover prima ottenere una sentenza.
Caso 2: omologazione tribunale
Sempronio e una controparte non assistita raggiungono un accordo informale. Per ottenere efficacia esecutiva, depositano istanza presso il tribunale che, verificata la regolarità, omologa l'accordo. Da quel momento il titolo è esecutivo come una sentenza.
Domande frequenti
Come ottenere efficacia esecutiva dell'accordo?
Se sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti con attestazione di legittimità, l'accordo è subito esecutivo. Altrimenti serve omologazione del tribunale.
Cosa attestano gli avvocati?
La conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. È un controllo di legittimità che sostituisce, in materia disponibile, quello giudiziale.
Posso fare esecuzione forzata sull'accordo?
Sì, l'accordo che ha efficacia esecutiva consente pignoramenti, consegne forzate, esecuzione di obblighi di fare. Equivale a una sentenza per questi profili.
Posso trascrivere l'accordo sui registri immobiliari?
Sì, se il contenuto è trascrivibile (trasferimenti, diritti reali) e il verbale è firmato dagli avvocati o autenticato dal notaio. Produce opponibilità ai terzi.