Indice
- In numerose materie l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- L'elenco delle materie è stato ampliato dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).
- Il giudice rileva l'improcedibilità non oltre la prima udienza; assegna un termine per esperire la mediazione.
- La mediazione si considera tentata anche con un solo incontro effettivo.
- L'eccezione di improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5 D.Lgs. 28/2010 — Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio . L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3. 3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; b) dall' articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; d) dall' articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ; d-bis) dall' articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
6. 6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all' articolo 667 del codice di procedura civile ; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all' articolo 696-bis del codice di procedura civile ; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all' articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile ; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 . (11) (9) (10)
Commento
L'articolo 5 è il cuore politico del decreto. Identifica le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ossia adempimento necessario perché il processo possa proseguire. La riforma Cartabia ne ha ampliato il catalogo e affinato il meccanismo.
Le materie coinvolte
Il legislatore impone la mediazione preventiva in materie selezionate per ricorrenza statistica e idoneità conciliativa. Tra queste: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazioni in partecipazione, consorzio, franchising, opera intellettuale, rete d'impresa, somministrazione, società di persone, subfornitura. L'elenco non è chiuso: norme settoriali possono aggiungere materie.
Meccanismo del rilievo
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Se la mediazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti un termine di quindici giorni per depositare l'istanza presso un organismo. La causa è sospesa fino al termine della procedura mediativa o allo scadere dei tre mesi.
Quando si considera tentata
Punto cruciale, ridefinito dalla Cartabia: la condizione si considera assolta con il «primo incontro effettivo». Non basta la mera comparizione formale, occorre un confronto sostanziale sulle ragioni di lite. Se una parte non compare senza giustificato motivo, la condizione resta non assolta nei suoi confronti.
Effetti sulla prescrizione
La presentazione dell'istanza interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta. È un istituto di protezione fondamentale, perché evita che il tentativo conciliativo si traduca in pregiudizio sostanziale.
Sanzioni per la mancata partecipazione
L'articolo si coordina con il nuovo art. 12-bis, che disciplina le conseguenze processuali della mancata partecipazione senza giustificato motivo (argomento di prova, sanzione pecuniaria, condanna alle spese). Questo coordinamento è essenziale per comprendere il peso reale della condizione.
Esclusioni
La condizione non si applica nei procedimenti per ingiunzione (salvo opposizione, ai sensi dell'art. 5-bis), per convalida di sfratto, sommari urgenti, in materia di consulenza tecnica preventiva, atti di volontaria giurisdizione, opposizione all'esecuzione e a sanzioni amministrative.
Massime giurisprudenziali
Cass. SU, sent. n. 3452/2024
Perché è importante: Sgombra il campo dal dubbio se la riconvenzionale del convenuto richieda una seconda mediazione: la risposta è no, riducendo costi e duplicazioni procedimentali.
Fonte ufficiale
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 272/2012
Illegittimità costituzionale per eccesso di delega
La Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 nella parte in cui imponeva la mediazione come condizione di procedibilità: la legge delega 69/2009 non autorizzava il carattere obbligatorio. L'obbligatorietà è stata poi reintrodotta con d.l. 69/2013, conv. l. 98/2013.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 97/2019
Non fondata
La Corte ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sulla reintroduzione della mediazione obbligatoria operata dal d.l. 69/2013. Il differimento di efficacia e la differenza di disciplina rispetto alla negoziazione assistita non violano gli artt. 3, 24 e 77 Cost.: la presenza del mediatore terzo giustifica l'obbligatorietà rispetto al modello senza terzo neutrale.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
In quali materie la mediazione è obbligatoria?
In un elenco ampliato dalla Cartabia: condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazioni, contratti bancari, assicurativi, sanitari, franchising, opera intellettuale e altre. L'elenco va verificato caso per caso.
Cosa succede se non si esperisce la mediazione obbligatoria?
Il giudice rileva l'improcedibilità entro la prima udienza e assegna 15 giorni per depositare l'istanza. La causa è sospesa fino all'esito della mediazione o al massimo tre mesi.
Basta partecipare al primo incontro per assolvere la condizione?
Serve un primo incontro effettivo, con confronto sostanziale sulle ragioni di lite. La mera comparizione formale senza disponibilità a discutere non integra la condizione.
La presentazione dell'istanza interrompe la prescrizione?
Sì, e impedisce anche la decadenza, ma per una sola volta. È una garanzia importante per chi inizia il procedimento.
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