- I commi 36-43 introducono misure specifiche di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici, identificato come area a massimo rischio.
- Si prevedono obblighi rafforzati di trasparenza, tracciabilità e rotazione del personale negli uffici appalti.
- Viene istituita la "white list" prefettizia per le imprese che operano in settori esposti al rischio di infiltrazione mafiosa.
- L'obbligo del DURC e del protocollo di legalità diventano leve di prevenzione amministrativa nel ciclo dell'appalto.
- Si rafforzano poteri ispettivi e di vigilanza dell'autorità di settore (oggi ANAC) sui contratti pubblici.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1 (cc. 36–43) L. 190/2012 — Misure su contratti pubblici e appalti
L. 6 novembre 2012, n. 190 — testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
37. All’ articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».
38. All’ articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
39. Al fine di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell’articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 , e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.
40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art.
42. All’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2»; b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»; c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; d) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»; e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»; f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L’elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»; l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».
43. Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Commento
I commi 36-43 dell'art. 1 L. 190/2012 affrontano il settore notoriamente più vulnerabile alla corruzione: i contratti pubblici. La normativa anticipa molte misure poi consolidate prima nel D.Lgs. 50/2016 e oggi nel D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), introducendo strumenti di prevenzione amministrativa che si affiancano alle norme procedurali tecniche.
White list prefettizia
I commi 52-58 (richiamati nel cluster 1-sexies per coerenza tematica, ma tecnicamente collocati più avanti) istituiscono le "white list" prefettizie: elenchi di imprese operanti nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (estrazione, trasporto, smaltimento rifiuti, ecc.) che hanno superato controlli antimafia. Le PA possono affidare contratti in tali settori solo a imprese iscritte. È uno strumento di filtro ex ante che dialoga con il Codice Antimafia.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Il comma 36 rafforza gli obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010: i pagamenti relativi a contratti pubblici devono transitare su conti correnti dedicati, identificati con CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto). La violazione comporta nullità del contratto e sanzioni amministrative pecuniarie. È una misura tecnica con grande effetto preventivo perché rende le transazioni tracciabili e auditable.
Protocolli di legalità
Il comma 17 (richiamato per completezza nella sezione dedicata agli appalti) prevede l'inserimento nei bandi di clausole che obbligano l'aggiudicatario al rispetto del Codice di comportamento e alla sottoscrizione di un patto di integrità. La violazione di tali clausole comporta risoluzione del contratto e applicazione di penali.
Rotazione del personale negli uffici appalti
Il comma 9 (richiamato) impone la rotazione del personale negli uffici esposti a maggior rischio corruttivo. Gli uffici gare e contratti rientrano sempre tra le aree a rischio elevato secondo il PNA. La rotazione deve essere effettiva, salvo motivata impossibilità.
Vigilanza ANAC e poteri sanzionatori
I commi 38-43 attribuiscono all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC, dopo l'assorbimento dell'AVCP) poteri ispettivi e sanzionatori. L'ANAC può effettuare verifiche a campione sulle procedure di gara, richiedere documentazione, applicare sanzioni pecuniarie in caso di violazione degli obblighi informativi. Le sue determinazioni costituiscono un corpus regolatorio di prima rilevanza.
Domande frequenti
Cos'è la white list prefettizia?
È un elenco gestito dalla Prefettura, distinto per ciascun settore di attività considerato a rischio di infiltrazione mafiosa (rifiuti, trasporti, estrazione materiali, ecc.). Le imprese vi si iscrivono volontariamente, superano controlli antimafia rafforzati e ottengono un'attestazione che le abilita a partecipare a contratti pubblici nei settori coperti. Per le PA, l'affidamento in tali settori è limitato a imprese iscritte.
La rotazione negli uffici gare è obbligatoria?
Sì. Il PNA classifica gli uffici contratti come area a rischio elevato, e l'art. 1 comma 9 L. 190/2012 prescrive la rotazione del personale in tali uffici. La rotazione deve essere effettiva (non simbolica) e periodica. È ammessa la sostituzione con misure equivalenti (segregazione, doppia firma) solo in caso di motivata impossibilità per ragioni organizzative oggettive.
Cosa succede se il pagamento non rispetta la tracciabilità?
La violazione degli obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010 (rafforzati dal comma 36) comporta la nullità del contratto e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle parti. La giurisprudenza ha qualificato l'obbligo di tracciabilità come imperativo: la sua violazione non è sanabile e travolge l'efficacia del contratto.
Vedi anche