- Disciplina la prescrizione dell'organo di vigilanza per eliminare la contravvenzione
- Si avvale di asseverazione tecnica dell'ente specializzato competente
- Fissa termine non superiore al tempo tecnicamente necessario
- Coordinata con l'art. 55 c.p.p. sulla polizia giudiziaria
- Strumento centrale del meccanismo estintivo
Testo dell'articoloVigente
Art. 318 Ter Cod. Amb. — Prescrizioni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’ articolo 55 del codice di procedura penale , ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’ articolo 347 del codice di procedura penale . 4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’ articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale
Commento
L'articolo 318-ter disciplina il primo passaggio della procedura estintiva: l'emissione di una prescrizione da parte dell'organo di vigilanza, finalizzata all'eliminazione della violazione contravvenzionale accertata. Si tratta di un atto tecnico-giuridico ibrido, che ha natura amministrativa ma effetti rilevanti sul procedimento penale.
L'organo di vigilanza
L'organo di vigilanza emette la prescrizione nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p. Si tratta tipicamente di operatori di ARPA, Carabinieri Forestali, polizia provinciale, vigili urbani. Il legislatore valorizza il rapporto stretto tra accertamento amministrativo e azione di polizia giudiziaria che caratterizza la materia ambientale, dove gli organi tecnici hanno spesso anche funzioni di polizia.
L'asseverazione tecnica
La prescrizione deve essere asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata. L'asseverazione e atto tecnico-amministrativo che attesta la correttezza e completezza delle prescrizioni proposte. Per le materie ambientali, l'ente specializzato e tipicamente ARPA o ISPRA, a seconda del livello e della competenza. L'asseverazione tutela l'operatore destinatario, garantendo che le prescrizioni siano tecnicamente adeguate.
Il contenuto della prescrizione
La prescrizione e finalizzata a eliminare la contravvenzione accertata. Si tratta dunque di interventi concreti: rimozione di rifiuti irregolarmente collocati, regolarizzazione documentale, adeguamento tecnico di impianti, ripristino di documentazione mancante. La logica e quella della cessazione della violazione, non del semplice pagamento di una sanzione. Questo approccio rispecchia la centralita del bene ambientale nella tutela penale.
Il termine di adempimento
Il termine fissato per la regolarizzazione e non superiore al periodo tecnicamente necessario. Si tratta di un criterio elastico, che tiene conto delle specificita di ciascun intervento. Per regolarizzazioni documentali, il termine puo essere breve (giorni o settimane); per adeguamenti tecnici complessi, puo arrivare a mesi. La proporzionalita del termine e elemento di sostenibilita della prescrizione.
La proroga del termine
Il comma fa salva la possibilita di proroga del termine in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore. Si tratta di una clausola di equita: se l'adempimento e impedito da fattori esterni (mancanza di autorizzazioni di terzi, difficolta di approvvigionamento, eventi straordinari), il termine puo essere prorogato senza compromettere la procedura. La verifica delle circostanze e attivita dell'organo di vigilanza.
Il rapporto con il pubblico ministero
L'emissione della prescrizione e momento cruciale: comporta l'avvio del procedimento estintivo e la comunicazione al pubblico ministero, che sospende il procedimento penale (art. 318-sexies). La dialogica tra organo di vigilanza e pubblico ministero e essenziale, perche entrambi sono attori dello stesso procedimento ma con ruoli distinti. La trasparenza nella comunicazione e elemento di legittimita della procedura.
L'atto e impugnabile
La prescrizione, in quanto atto a contenuto provvedimentale, e oggetto di possibili contestazioni. La giurisprudenza, in linea generale, ammette ricorso al giudice amministrativo per i profili procedurali e contestazione nel merito penale nella sede propria. La possibilita di contestazione presidia il diritto di difesa, fermo restando che la procedura estintiva e nel complesso favorevole al contravventore (esito estintivo del reato).
Profili sostanziali
Le prescrizioni devono essere ragionevoli, proporzionate e tecnicamente sostenibili. Prescrizioni sproporzionate o impossibili da rispettare frustrerebbero la procedura. La prassi delle ARPA ha sviluppato modelli di prescrizione tipici per le violazioni ricorrenti, garantendo uniformita applicativa e prevedibilita per gli operatori.
Domande frequenti
Chi emette la prescrizione?
L'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p., con asseverazione tecnica dell'ente specializzato competente.
Qual e il termine per l'adempimento?
Non superiore al periodo tecnicamente necessario per la regolarizzazione, con possibilita di proroga per circostanze non imputabili al contravventore.
Cosa fa il pubblico ministero?
Sospende il procedimento penale ai sensi dell'art. 318-sexies, in attesa dell'esito della procedura estintiva.
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