← Torna a Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la riscossione delle somme dovute allo Stato per danno ambientale
  • Rinvia al D.Lgs. 112/1999 sul concessionario della riscossione
  • Prevede pagamento rateale per soggetti in condizioni economiche disagiate
  • Istituisce un fondo di rotazione per finanziare interventi ambientali
  • Strumento operativo essenziale per l'efficacia del sistema

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 317 Cod. Amb. — riscossione dei crediti e fondo di rotazione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell’ammontare determinato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 .

2. Nell’ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro cinquemila.

3. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l’obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione. 5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166 .

Commento

L'articolo 317 chiude il sistema procedurale della parte sesta disciplinando la fase di riscossione delle somme dovute allo Stato per il ripristino e il risarcimento del danno ambientale. La norma e operativa: stabilisce le modalita di recupero, prevede agevolazioni per i soggetti in difficolta economica e istituisce un fondo destinato a finanziare interventi ambientali.

Il riferimento al D.Lgs. 112/1999

Il comma 1 prevede l'applicazione delle norme del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riscossione coattiva tramite il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione). Si tratta della disciplina ordinaria per il recupero dei crediti dello Stato, che offre strumenti efficaci (cartella esattoriale, pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca). La scelta di applicare il regime ordinario evita la creazione di procedure speciali e sfrutta il sistema esistente.

Il ruolo dell'AdER

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione gestisce il recupero coattivo delle somme dovute. Le procedure prevedono notifiche, termini per il pagamento spontaneo, sollecitazioni e, in caso di inerzia, azioni esecutive. L'AdER coopera con il MASE nella gestione dei crediti, fornendo report periodici e gestendo eventuali rateazioni o transazioni. L'efficienza del recupero e elemento centrale per l'effettivita della tutela ambientale.

Le rateazioni per soggetti in difficolta

Il comma 2 introduce una previsione di equita: nell'ordinanza o nella sentenza puo essere disposto, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, che gli importi siano dilazionati nel tempo. La norma riconosce che obblighi risarcitori molto elevati potrebbero rivelarsi impossibili da adempiere immediatamente, e prevede meccanismi di gradualita. La valutazione delle condizioni economiche e tecnica e si basa su documentazione patrimoniale.

L'istituzione del fondo di rotazione

L'articolo prevede l'istituzione di un fondo di rotazione destinato a finanziare interventi ambientali. Le somme recuperate dal MASE per danno ambientale alimentano il fondo, che a sua volta puo essere utilizzato per anticipare risorse per interventi urgenti, per progetti di ripristino o per supporto a soggetti che non possono attendere il ciclo di recupero. La logica del fondo di rotazione e quella di valorizzare le risorse del sistema per nuovi interventi.

Il decreto attuativo

Il funzionamento del fondo richiede un decreto attuativo, previsto dal comma 6. Nelle more dell'adozione, l'art. 318 prevede che continui ad applicarsi il decreto del MATTM 14 ottobre 2003. La continuita regolatoria evita vuoti operativi e mantiene la funzionalita del sistema fino all'aggiornamento normativo.

Profili contabili e di bilancio

Le somme recuperate hanno destinazione vincolata, in coerenza con il principio dell'unitarieta finanziaria mitigato dalla specialita ambientale. Questo significa che non confluiscono nel bilancio generale dello Stato, ma vengono destinate a finalita specifiche di tutela ambientale. Si tratta di un meccanismo di affettazione che valorizza il principio chi inquina paga anche sotto il profilo del reimpiego delle risorse.

Strumenti esecutivi

I crediti dello Stato per danno ambientale godono di particolari prerogative nelle procedure esecutive: privilegi, possibilita di iscrizione di ipoteca, accesso a procedure semplificate. L'AdER puo agire su tutti i beni del debitore, con limitazioni minime previste dall'ordinamento. Le procedure concorsuali (fallimento, oggi liquidazione giudiziale) coinvolgono i crediti ambientali secondo i criteri di privilegio applicabili.

La dimensione comunitaria

Il recupero efficace delle somme e elemento valutato anche a livello europeo, nell'ambito del monitoraggio sull'attuazione della direttiva 2004/35/CE. La Commissione europea e attenta all'effettivita del recupero, perche un sistema di responsabilita ambientale che non ottenga il recupero delle somme dovute risulterebbe ineffettivo nei suoi obiettivi di deterrenza.

Domande frequenti

Come si recuperano le somme dovute?

Tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo il D.Lgs. 112/1999, con cartelle esattoriali e azioni esecutive.

Si puo ottenere una rateazione?

Si, per soggetti in condizioni economiche disagiate, su richiesta nell'ordinanza o nella sentenza, secondo criteri di equita.

Che fine fanno le somme recuperate?

Confluiscono in un fondo di rotazione vincolato al finanziamento di interventi ambientali, secondo modalita stabilite da decreto attuativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.