Testo dell'articoloVigente
Art. 234 TUEL – Articolo 234
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
2. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni , salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 234 TUEL disciplina la composizione e le modalità di elezione dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali. Si tratta di una figura cardine del sistema dei controlli interni, di cui presidia l'indipendenza professionale e tecnica. La disciplina ha conosciuto importanti riforme nel tempo, da ultimo con l'introduzione dell'estrazione a sorte dei candidati dall'elenco prefettizio.
La composizione collegiale
Negli enti di maggiori dimensioni il collegio è composto da tre revisori, eletti dal consiglio con voto limitato a due (ciascun consigliere può votare al massimo due dei tre nominativi proposti). La regola del voto limitato è finalizzata a garantire la rappresentanza delle minoranze, evitando che la maggioranza politica possa esprimere autonomamente l'intera composizione del collegio. È un presidio di pluralismo che rafforza l'indipendenza dell'organo.
I requisiti professionali
I componenti sono scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali e tra commercialisti o ragionieri iscritti agli appositi albi professionali. La qualifica professionale qualificata è essenziale per l'esercizio della funzione, che richiede competenze contabili, finanziarie e di revisione di livello evoluto. La disciplina recente ha ulteriormente irrigidito i requisiti, prevedendo anche obblighi di aggiornamento professionale.
L'estrazione dall'elenco prefettizio
La riforma del 2012-2015 ha introdotto, per gli enti locali, il meccanismo dell'estrazione a sorte dei candidati da un elenco tenuto presso la prefettura. Il consiglio elegge i revisori tra i candidati estratti, con criteri che garantiscono trasparenza e casualità. È un sistema che ha ridotto i margini di influenza politica nelle nomine, aumentando l'indipendenza dei revisori. La disciplina di dettaglio è contenuta nel D.M. interno 15 febbraio 2012, n. 23.
Il revisore unico nei piccoli comuni
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione è affidata a un solo revisore. La scelta tiene conto della minore complessità contabile e organizzativa di questi enti, garantendo al contempo il presidio della funzione di controllo. Il revisore unico ha gli stessi poteri e doveri del collegio, esercitati in via individuale.
Le unioni di comuni
Esistono regole specifiche per le unioni di comuni che esercitano in forma associata la funzione di revisione: in questi casi l'organo di revisione dell'unione svolge il controllo anche sui comuni aderenti, secondo modalità definite dallo statuto e dai regolamenti. È una soluzione che consente economie di scala e maggiore qualità del controllo, particolarmente utile per i piccoli comuni che, isolatamente, faticano a reperire revisori qualificati.
Casi pratici
Caso 1: ente di medie dimensioni
Il Comune di Tizio (25.000 abitanti) elegge il collegio dei revisori tra i candidati estratti dalla prefettura. Il consiglio vota con voto limitato a due, eleggendo tre revisori: il presidente, indicato dall'elenco dei revisori legali, e due componenti commercialisti.
Caso 2: revisione associata
L'unione dei Comuni di Sempronio gestisce in forma associata la funzione di revisione. Il revisore unico dell'unione svolge il controllo anche sui comuni aderenti (tutti sotto 15.000 abitanti), generando economie di scala e qualità professionale superiore rispetto alle scelte isolate.
Domande frequenti
Come è composto l'organo di revisione?
Negli enti di maggiori dimensioni il collegio è di tre revisori eletti con voto limitato a due. Nei comuni sotto 15.000 abitanti la revisione è affidata a un revisore unico. Le unioni possono prevedere la revisione associata.
Quali requisiti professionali devono avere i revisori?
Iscrizione al registro dei revisori legali o agli albi dei commercialisti o ragionieri. La qualifica professionale qualificata è essenziale per l'esercizio della funzione tecnica di controllo.
Come avviene la scelta dei revisori?
Mediante estrazione a sorte dei candidati da un elenco tenuto presso la prefettura. Il consiglio elegge i revisori tra i candidati estratti, con criteri che garantiscono trasparenza e casualità, riducendo i margini di influenza politica.