← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il rendiconto comprende conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale.
  • È deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dal consiglio.
  • In caso di mancata approvazione si applica la procedura sostitutiva ex art. 141, c. 2 TUEL.
  • Va approvato anche il rendiconto consolidato secondo il D.Lgs. 118/2011.
  • È documento cardine del ciclo di programmazione e controllo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 227 TUEL — Articolo 227

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. 95

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141. 95

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l’ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall’ art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.

4. Ai fini del referto di cui all’ articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. 5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’ art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

6. Gli enti locali di cui all’articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.

6-bis. Nel sito internet dell’ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell’eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 . Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

6-quater. Contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.

Commento

L'articolo 227 TUEL disciplina il rendiconto della gestione, atto fondamentale del ciclo annuale di programmazione e controllo dell'ente locale. È il documento attraverso cui l'amministrazione rende conto della propria gestione all'organo consiliare, ai cittadini e alle istituzioni di controllo. La sua centralità è tale da renderlo uno dei principali snodi della disciplina contabile degli enti locali.

La composizione del rendiconto

Il rendiconto si compone di tre documenti integrati: il conto del bilancio (art. 228), che evidenzia i risultati della gestione finanziaria rispetto alle autorizzazioni del bilancio di previsione; il conto economico (art. 229), che misura il risultato della gestione di competenza economica; lo stato patrimoniale (art. 230), che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. La triplice rappresentazione (finanziaria, economica, patrimoniale) è frutto dell'armonizzazione contabile introdotta dal D.Lgs. 118/2011.

Il termine del 30 aprile

Il rendiconto deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. È un termine ordinatorio ma cogente, che presidia la tempestività dell'accountability. Il mancato rispetto rappresenta una grave anomalia gestionale e attiva la procedura sostitutiva prevista dall'art. 141, comma 2, TUEL, con possibile scioglimento del consiglio. La Corte dei conti monitora puntualmente il rispetto dei tempi di approvazione.

La procedura sostitutiva

In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini, si applica la procedura sostitutiva ex art. 141, c. 2 TUEL: il prefetto diffida l'ente ad adempiere entro un termine, scaduto il quale interviene un commissario ad acta nominato dal prefetto stesso. Si tratta di un meccanismo di garanzia istituzionale che assicura il funzionamento del ciclo di programmazione anche in caso di disfunzioni dell'organo consiliare.

Il rendiconto consolidato

Va approvato anche il rendiconto consolidato del gruppo amministrazione pubblica, secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e l'art. 233-bis TUEL. Si tratta della rappresentazione finanziaria, economica e patrimoniale del gruppo che comprende l'ente capofila e le sue partecipate, secondo i principi del consolidato. È strumento di trasparenza sull'insieme delle attività riconducibili all'ente, oltre la sola sfera giuridica diretta.

La funzione strategica

Il rendiconto non è solo adempimento contabile: è il momento in cui l'ente prende cognizione consolidata della propria gestione, analizza scostamenti, identifica criticità, alimenta la successiva programmazione. La relazione al rendiconto, redatta dalla giunta, espone i risultati gestionali e raggiunti rispetto agli obiettivi del DUP e del PEG, chiudendo il ciclo della programmazione. La sua approvazione consiliare segna il giudizio politico annuale sulla gestione dell'esecutivo.

Domande frequenti

Da cosa è composto il rendiconto?

Da tre documenti integrati: conto del bilancio (gestione finanziaria), conto economico (gestione di competenza economica), stato patrimoniale (consistenza del patrimonio). La triplice rappresentazione deriva dall'armonizzazione contabile.

Entro quando va approvato il rendiconto?

Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, dall'organo consiliare. È termine cogente la cui violazione attiva la procedura sostitutiva ex art. 141, c. 2 TUEL.

Cosa succede se il rendiconto non viene approvato?

Il prefetto diffida l'ente; scaduto il termine senza adempimento, nomina un commissario ad acta. Nei casi più gravi può scattare lo scioglimento del consiglio per impossibilità di funzionamento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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