Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 671 c.c. – Legati e oneri a carico del legatario

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

In sintesi

  • Il legatario risponde dell'adempimento del legato e di ogni altro onere su di lui gravante intra vires, cioe' entro il valore della cosa legata.
  • La responsabilita' e' limitata e non si estende al patrimonio personale del legatario, a differenza di quanto accade per l'erede.
  • Il legato e' acquistato senza bisogno di accettazione, salva la facolta' di rinunciare (art. 649 c.c.).
  • Il sublegato e gli oneri rappresentano il contenuto tipico dei pesi che il testatore può imporre al legatario.
  • Il superamento del valore del bene legato non può essere preteso dai creditori del peso, che restano garantiti solo nei limiti del cespite.
Indice dei contenuti

L'art. 671 c.c. fissa uno dei capisaldi del regime della successione a titolo particolare: il legatario non subentra nella posizione del defunto come l'erede, ma acquista un singolo diritto o bene e, proprio per questo, risponde dei pesi che lo gravano soltanto nei limiti del valore di ciò che ha ricevuto. La norma cristallizza il principio del cum viribus e, più precisamente, dell'intra vires hereditatis riferito al singolo cespite: il legatario non e' mai chiamato a rispondere ultra vires, mettendo a rischio il proprio patrimonio personale.

La distinzione strutturale tra erede e legatario

La ratio dell'articolo si comprende solo alla luce della summa divisio tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare. L'erede continua la persona del defunto e risponde dei debiti ereditari anche oltre il valore dei beni ricevuti, salvo che accetti con beneficio d'inventario (art. 470 e 490 c.c.). Il legatario, invece, riceve un'attribuzione patrimoniale isolata e non risponde dei debiti del de cuius; risponde solo dei pesi che il testatore abbia voluto specificamente collegare al legato. L'art. 671 c.c. delimita dunque questa responsabilita' ancorandola, come tetto invalicabile, al valore della cosa legata.

Il contenuto degli oneri e dei pesi

I pesi che possono gravare sul legatario sono essenzialmente di due tipi. Il primo e' il sublegato (art. 662 c.c.), cioe' un legato il cui adempimento e' posto a carico non dell'erede ma di un altro legatario. Il secondo e' l'onere o modus (art. 647 c.c.), cioe' un peso destinato a comprimere parzialmente il vantaggio patrimoniale, imponendo al beneficiario una determinata condotta o prestazione. In entrambi i casi il legatario non può essere costretto a un esborso superiore al valore del bene ricevuto: se l'onere eccede tale valore, l'eccedenza resta priva di tutela esecutiva nei suoi confronti.

Il limite del valore della cosa legata

Il valore di riferimento e' quello del bene oggetto del legato. Si tratta di stabilire, in concreto, il momento e i criteri della stima: in via generale rileva il valore del cespite al tempo dell'apertura della successione, salvo che la natura del peso imponga una valutazione differente. Il legatario che adempie un peso superiore al valore può rifiutare l'eccedenza; se ha già pagato in eccesso, potra' ripetere quanto versato oltre il limite. Il meccanismo protegge il legatario da una sostanziale trasformazione del beneficio in un sacrificio.

Rapporti con la rinuncia al legato

poiché il legato si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.), il legatario che non intenda sopportare i pesi connessi può avvalersi della rinuncia. La rinuncia ha effetto retroattivo e fa venir meno tanto il vantaggio quanto l'onere: non e' ammessa una rinuncia parziale che consenta di trattenere il bene scaricando il peso, perché onere e attribuzione costituiscono un tutto inscindibile nella volonta' del testatore.

La tutela dei beneficiari del peso

Chi vanta un diritto in forza del sublegato o del modus dispone di azione nei confronti del legatario gravato, ma incontra il limite quantitativo dell'art. 671 c.c. Ne deriva che il testatore, se vuole assicurare un risultato economico determinato al sub-beneficiario, deve calibrare il valore del legato principale in modo da capienza sufficiente. In difetto, il sub-beneficiario subisce la riduzione proporzionale, senza poter aggredire il restante patrimonio del legatario.

Coordinamento con la riduzione per lesione di legittima

L'art. 671 c.c. va letto in connessione con la disciplina della tutela dei legittimari (art. 553 e ss. c.c.). Il legato che ecceda la quota disponibile e' soggetto a riduzione su domanda del legittimario leso; in tal caso il valore utile su cui si calcola la responsabilita' per i pesi e' quello residuo dopo la riduzione. Il legatario, ridotto il proprio acquisto, vede corrispondentemente ridursi anche la misura entro cui e' tenuto agli oneri.

Il momento e i criteri della stima del valore

Punto nevralgico dell'applicazione della norma e' la determinazione del valore della cosa legata, che funge da tetto della responsabilita'. In via tendenziale si guarda al valore del cespite al momento dell'apertura della successione, momento in cui il legato si acquista e si cristallizza la situazione patrimoniale. Possono tuttavia assumere rilievo le vicende del bene successive all'apertura, come il deterioramento o il miglioramento, secondo le regole generali sul rischio e sulle spese. Quando il legato ha a oggetto un bene di non agevole valutazione, la quantificazione del limite passa attraverso una stima peritale, sulla quale si concentra spesso il contenzioso tra legatario e beneficiari dei pesi. La corretta individuazione del valore e' dunque presupposto indispensabile per stabilire fino a che punto il legatario sia tenuto.

Pluralita' di pesi e ordine di soddisfazione

Quando sul medesimo legato gravano più pesi il cui ammontare complessivo eccede il valore del bene, si pone il problema del concorso tra i diversi beneficiari. In difetto di una diversa volonta' del testatore, la riduzione opera in modo proporzionale, così che ciascun beneficiario subisca un sacrificio commisurato alla propria pretesa. Il testatore può tuttavia stabilire un ordine di preferenza, indicando quali pesi debbano essere adempiuti per primi: in tal caso la sua volonta' prevale e il legatario adempie secondo l'ordine indicato, fino a esaurimento del valore disponibile. La gestione del concorso tra pesi richiede dunque un'attenta lettura della scheda testamentaria, dalla quale ricavare la gerarchia eventualmente voluta dal disponente.

Profili pratici e operativi

Nella prassi della redazione testamentaria e della successiva esecuzione, l'art. 671 c.c. impone una verifica di capienza: il professionista deve confrontare il valore del bene legato con l'ammontare complessivo dei pesi imposti, segnalando al testatore l'eventuale incongruenza. In sede di esecuzione, il legatario ha interesse a documentare il valore del cespite per opporre il limite ai creditori del peso. La norma, in definitiva, realizza un equilibrio tra il rispetto della volonta' del testatore e la protezione del legatario contro pretese sproporzionate, evitando che l'attribuzione si trasformi in un onere netto a carico del beneficiario.

Domande frequenti

Il legatario risponde dei debiti del defunto?

No. A differenza dell'erede, il legatario non risponde dei debiti ereditari. Risponde soltanto dei pesi e degli oneri che il testatore abbia espressamente collegato al legato, e comunque entro il valore del bene ricevuto.

Cosa significa che la responsabilita' e' limitata al valore della cosa legata?

Significa che il legatario non puo' essere costretto ad adempiere oneri per un importo superiore al valore del bene che ha ricevuto. L'eventuale eccedenza non e' esigibile e non puo' aggredire il suo patrimonio personale.

Il legatario deve accettare il legato per esserne titolare?

No. Il legato si acquista automaticamente al momento dell'apertura della successione, senza bisogno di accettazione. Il legatario puo' tuttavia rinunciare, facendo venir meno sia il vantaggio sia i pesi connessi.

Si puo' rinunciare solo agli oneri trattenendo il bene?

No. La rinuncia riguarda il legato nel suo complesso. Non e' ammessa una rinuncia parziale che consenta di conservare l'attribuzione patrimoniale scaricando il peso che il testatore vi ha collegato.

Cosa accade se gli oneri superano il valore del bene legato?

Il beneficiario del peso ottiene soddisfazione solo entro il valore del bene; l'eccedenza resta priva di tutela esecutiva nei confronti del legatario. Per questo, nella redazione del testamento, occorre verificare la capienza del legato rispetto ai pesi imposti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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