← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I mandati non estinti al 31 dicembre vengono trasformati in assegni postali localizzati.
  • In alternativa si usano mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
  • Si garantisce la chiusura ordinata della gestione di cassa annuale.
  • Norma tecnica di chiusura dei pagamenti.
  • La commutazione tutela il creditore in attesa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 219 TUEL — Articolo 219

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Commento

L'articolo 219 TUEL disciplina una situazione tecnica ma rilevante: il trattamento dei mandati di pagamento che, alla chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre), non risultano ancora estinti. La norma prevede la loro trasformazione in assegni postali localizzati o in mezzi equipollenti, garantendo continuità di tutela al creditore e chiusura ordinata della gestione di cassa.

Il problema affrontato

Nella gestione di cassa di un ente locale si verificano fisiologicamente situazioni in cui un mandato di pagamento emesso e regolarmente trasmesso al tesoriere non viene estinto entro fine anno: il creditore non si è presentato, l'indicazione bancaria è errata, vi sono ostacoli operativi. Il legislatore ha previsto un meccanismo che eviti di portare i mandati non estinti nell'esercizio successivo senza tutela del creditore.

La trasformazione in assegni postali localizzati

Lo strumento storico individuato dalla norma è l'assegno postale localizzato, titolo emesso a favore del creditore presso un determinato ufficio postale. Il creditore può presentarsi all'ufficio indicato e incassare la somma. È uno strumento collaudato che garantisce certezza di esecuzione anche in caso di mancata rintracciabilità immediata del creditore. L'eventuale mancata riscossione fa decorrere termini di prescrizione e regole di restituzione all'ente.

I mezzi equipollenti

La norma consente l'utilizzo di mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Si tratta di una clausola di apertura che ha consentito l'evoluzione dello strumento nel tempo: oggi vengono utilizzati assegni circolari, bonifici bloccati a disposizione del creditore, accantonamenti in conti dedicati. La flessibilità della formulazione ha consentito di adeguare la disciplina alla progressiva trasformazione dei sistemi di pagamento.

La chiusura ordinata della gestione

La funzione sistematica della norma è quella di consentire la chiusura ordinata della gestione di cassa al 31 dicembre, senza lasciare in sospeso obbligazioni esecutive. La trasformazione in assegni postali estingue formalmente il mandato, fa transitare l'operazione nell'esercizio finanziario di emissione e libera la contabilità dell'esercizio successivo. È un meccanismo di igiene contabile che agevola la redazione del rendiconto.

La tutela del creditore

Sotto il profilo del creditore, la commutazione assicura continuità di tutela: la somma rimane disponibile e il creditore può incassarla entro i termini di legge. Nel caso degli assegni postali localizzati, la procedura di rintraccio è collaudata e affidabile. L'eventuale mancata presentazione del creditore non determina perdita del diritto, ma solo il ritorno della somma nelle disponibilità dell'ente, con possibilità di nuova emissione del titolo qualora il creditore si presenti successivamente.

Domande frequenti

Cosa accade ai mandati non estinti al 31 dicembre?

Vengono trasformati in assegni postali localizzati o in mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La trasformazione consente la chiusura ordinata della gestione di cassa e tutela il creditore.

Cosa sono i mezzi equipollenti?

Strumenti alternativi all'assegno postale che garantiscono la disponibilità della somma per il creditore: assegni circolari, bonifici bloccati, accantonamenti in conti dedicati. La formula aperta consente l'evoluzione tecnologica dello strumento.

Il creditore perde il diritto se non incassa?

No. La somma rimane disponibile entro i termini di legge. Eventuale mancata presentazione determina il ritorno della somma nelle disponibilità dell'ente, salva la possibilità di nuova esecuzione se il creditore si presenta successivamente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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