- Disciplina i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati.
- Richiede godimento dei diritti civili, buona condotta morale e cittadinanza italiana o UE, salva la reciprocità per Stati extra-UE.
- Impone un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea, con deroga per cittadini extra-UE in regime di reciprocità.
- Subordina l'iscrizione al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'art. 207 o alla prova attitudinale equivalente.
- L'iscrizione è deliberata dal Consiglio dell'ordine e comunicata tempestivamente all'UIBM.
Testo dell'articoloVigente
Art. 203 CPI — Requisiti per l’iscrizione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Può essere iscritta all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) abbia il godimento dei diritti civili nell’ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell’Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità; c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell’Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l’iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; d) abbia superato l’esame di abilitazione, di cui all’articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 .
2. L’iscrizione è effettuata dal Consiglio dell’ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L’avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti di cui all’articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l’attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell’autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all’ articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 . L’iscrizione rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97 .
Commento
La norma definisce la porta d'ingresso all'esercizio professionale dell'attività di consulente in proprietà industriale, individuando un quadro di requisiti che combinano profili di onorabilità, status civico, radicamento territoriale e competenza tecnica. Si tratta di una professione regolamentata, il cui accesso è governato da un sistema albistico la cui tenuta è demandata al Consiglio dell'ordine, organo competente a valutare la sussistenza dei presupposti.
Requisiti soggettivi di onorabilità e cittadinanza
Il primo nucleo di requisiti, descritto alle lettere a) e b) del comma 1, attiene alla sfera personale del candidato. Il godimento dei diritti civili e la buona condotta civile e morale costituiscono presupposti tipici delle professioni regolamentate, funzionali a garantire l'affidabilità del soggetto che assume la rappresentanza tecnica nei confronti di Ufficio italiano brevetti e marchi, terzi e clientela. Il requisito di cittadinanza è declinato in modo graduato: vi è il cittadino italiano, il cittadino dell'Unione europea, e infine il cittadino di Stati esteri legati all'Italia da regime di reciprocità. Tale apertura riflette i principi euro-unitari sulla libera circolazione dei servizi e la consolidata logica internazionale di mutuo riconoscimento tipica del diritto della proprietà industriale.
Domicilio professionale e dimensione territoriale
La lettera c) richiede un domicilio professionale in Italia o, per i cittadini UE, in qualsiasi Stato membro. Il domicilio non coincide necessariamente con la residenza anagrafica: esso individua il luogo dove il professionista riceve comunicazioni e gestisce stabilmente l'attività di rappresentanza. La previsione si lega alla natura della relazione fiduciaria tra cliente e consulente, oltre alle esigenze di reperibilità per gli adempimenti procedurali davanti all'UIBM. Per i cittadini extra-UE provenienti da Stati che ammettono reciprocamente l'iscrizione di italiani senza il vincolo del domicilio, opera una clausola di esenzione coerente con la tradizione di reciprocità del diritto commerciale internazionale.
Esame di abilitazione e percorsi equivalenti
La lettera d) ancora l'iscrizione al superamento dell'esame di cui all'art. 207, oppure alla prova attitudinale prevista dalla normativa di recepimento delle direttive sui titoli professionali (d.lgs. 115/1992). Tale doppio binario consente di valorizzare i professionisti formati in altri Paesi dell'Unione, mantenendo al contempo un controllo sulla competenza specifica in materia brevettuale e di marchi richiesta dall'ordinamento italiano. La prova attitudinale si configura come strumento di compensazione di eventuali divergenze di formazione.
Istanza, documentazione e ruolo dell'UIBM
Il comma 2 disciplina il procedimento amministrativo di iscrizione: istanza al Consiglio dell'ordine, allegazione documentale o autocertificazione, deliberazione e comunicazione all'UIBM. La comunicazione costituisce atto di chiusura del procedimento, funzionale a tenere aggiornato l'elenco dei soggetti legittimati ad agire davanti all'Ufficio. La possibilità di ricorrere all'autocertificazione semplifica il percorso e si raccorda con la disciplina generale del d.P.R. 445/2000.
Prestazione occasionale e iscrizione automatica
Il comma 3 contempla i professionisti UE che svolgono in Italia attività di rappresentanza in modo occasionale e temporaneo: essi si considerano automaticamente iscritti previa dichiarazione preventiva ai sensi del d.lgs. 206/2007, ferma la rilevanza dell'iscrizione ai soli fini dell'attività occasionale. La disposizione assicura l'effettività della libera prestazione di servizi entro l'Unione, evitando duplicazioni di percorsi abilitanti e mantenendo al contempo un registro trasparente delle prestazioni transfrontaliere.
Domande frequenti
Chi può chiedere l'iscrizione all'Albo consulenti in proprietà industriale?
Persone fisiche in godimento dei diritti civili, di buona condotta, cittadini italiani o UE (o di Stati in reciprocità) con domicilio professionale in Italia o nell'UE e abilitazione conseguita ai sensi dell'art. 207.
Il domicilio professionale deve essere necessariamente in Italia?
No: per i cittadini UE è sufficiente un domicilio in uno qualsiasi degli Stati membri; per cittadini extra-UE può non essere richiesto se opera la reciprocità.
Un consulente UE può assistere clienti italiani senza iscrizione piena?
Sì, in regime di prestazione occasionale e temporanea con dichiarazione preventiva ai sensi del d.lgs. 206/2007, considerandosi automaticamente iscritto ai soli fini di quella prestazione.
Vedi anche