← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le spese degli enti locali presuppongono impegno contabile e attestazione di copertura finanziaria.
  • Il responsabile del procedimento deve comunicare al terzo i dati di impegno e copertura.
  • Senza la comunicazione, il terzo può sospendere la prestazione.
  • Esiste una disciplina specifica per le spese economali.
  • L'inosservanza apre la strada al regime dei debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL).

Testo dell'articoloVigente

Art. 191 TUEL — Articolo 191

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all’impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, … entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l’avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell’ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevutesecondo le modalità previste dall’ art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 . Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro uniconel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

Commento

L'articolo 191 TUEL costituisce la disposizione cardine sull'assunzione di obbligazioni passive dell'ente locale. Insieme all'art. 183 disegna il binario obbligato della spesa pubblica locale: niente obbligazione senza copertura, niente esecuzione senza informazione al terzo. Le sue regole, apparentemente formali, sono in realtà strumenti sostanziali di tutela della finanza pubblica e del principio di equilibrio sancito dall'art. 81 Cost.

Il requisito dell'impegno e della copertura finanziaria

La norma stabilisce che l'ente locale possa effettuare spese solo se sussistono due elementi: l'impegno contabile registrato sul programma di bilancio e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5. Si tratta di un duplice presidio: il primo vincola la risorsa, il secondo garantisce che la risorsa esista davvero e sia spendibile. La Corte dei conti ha più volte ribadito che la copertura finanziaria deve essere effettiva e non meramente formale: l'attestazione resa in assenza di reali disponibilità configura una grave irregolarità.

L'obbligo di comunicazione al terzo

Una innovazione introdotta dal legislatore della riforma riguarda l'informazione al destinatario della prestazione. Per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento deve comunicare al terzo gli estremi dell'impegno e della copertura. Il terzo, in caso di mancata comunicazione, ha facoltà di sospendere la prestazione fino a quando i dati non gli vengano forniti. La ratio è doppia: tutelare il fornitore, che opera con una pubblica amministrazione e ha diritto alla certezza dei titoli di pagamento, e responsabilizzare l'ente, che non può attivare prestazioni senza tracciabilità.

Spese economali e modalità semplificate

Per le spese di modesta entità previste dai regolamenti economali, la norma prevede che l'ordinazione contenga il riferimento al regolamento stesso. Si tratta di un canale snello, calibrato sulle esigenze di piccola gestione (cancelleria, beni di pronta utilizzazione, spese minute), che non rinuncia tuttavia alla tracciabilità.

Conseguenze del mancato rispetto del procedimento

Il punto più delicato dell'articolo 191 risiede nelle conseguenze dell'inosservanza. Il quarto comma e l'art. 194, lett. e), prevedono che, in caso di spesa effettuata senza impegno o senza copertura, il rapporto obbligatorio si instauri direttamente fra il terzo e il funzionario che ha autorizzato la prestazione, salvo il regime di riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente. Si genera così una responsabilità personale del dipendente pubblico e, in parallelo, l'apertura della procedura consiliare di riconoscimento. La Corte dei conti ha sviluppato una nutrita giurisprudenza contabile in materia, intervenendo a tutela dell'integrità delle finanze locali.

Effetti pratici per fornitori e amministratori

Sul versante operativo, l'articolo 191 obbliga gli enti a strutturare procedure interne robuste: pre-impegni, controlli del responsabile finanziario, registrazioni informatiche. Sul versante del terzo creditore, la conoscenza delle regole consente di tutelarsi richiedendo formalmente la comunicazione di impegno: assenza di risposta è essa stessa un segnale di rischio sull'esigibilità del credito.

Domande frequenti

Quali sono i due requisiti che la norma richiede per spendere?

L'esistenza dell'impegno contabile registrato sul bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL.

Cosa succede se l'ente attiva la prestazione senza comunicare gli estremi dell'impegno?

Il terzo ha facoltà di non eseguire la prestazione fino a quando l'ente non fornisce i dati richiesti. La comunicazione è quindi un onere informativo a tutela della certezza del rapporto.

Cosa accade se la spesa è stata fatta senza impegno regolare?

Il rapporto obbligatorio si instaura, in linea generale, con il funzionario che ha autorizzato l'esecuzione. L'ente può riconoscere il debito fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento, secondo la procedura dell'art. 194 TUEL.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.