Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 188 TUEL – Articolo 188

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato … all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all’ art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , contestualmente, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

1-bis. L’eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell’art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell’esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell’approvazione del rendiconto e dell’accertamento dell’importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, si provvede all’adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell’eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell’ambito delle attività previste dall’art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell’approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall’art. 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

In sintesi

  • L'eventuale disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato all'esercizio in corso.
  • L'applicazione avviene contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.
  • La mancata applicazione comporta conseguenze procedurali e sanzionatorie.
  • Il ripiano del disavanzo segue le modalità previste dalla normativa.
  • Costituisce presidio essenziale di disciplina della finanza locale.
Indice dei contenuti

L'articolo 188 disciplina la gestione del disavanzo di amministrazione, situazione patologica della finanza locale che richiede interventi tempestivi e cogenti per evitare il consolidamento degli squilibri e l'evoluzione verso scenari di crisi più gravi.

L'immediata applicazione all'esercizio in corso

La norma stabilisce che il disavanzo accertato è immediatamente applicato all'esercizio in corso, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La regola non ammette dilazioni: la conoscenza del disavanzo deve tradursi tempestivamente in misure correttive, evitando che lo squilibrio si protragga indefinitamente. La sinergia con il principio del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione e con la Legge 241/1990 sulla speditezza dell'azione amministrativa è chiara.

La contestualità con l'approvazione del rendiconto

La contestualità tra accertamento del disavanzo e sua applicazione assicura che le delibere consiliari trattino unitariamente i due profili: non si può approvare il rendiconto che evidenzia un disavanzo senza assumere contestualmente le decisioni per il suo ripiano. Si tratta di un meccanismo che impedisce la mera presa d'atto del disavanzo, costringendo all'azione, in linea generale.

Le modalità di ripiano

Il ripiano del disavanzo segue le modalità previste dalla normativa: riduzione di spese, incremento di entrate, utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato, ricorso a fondi specifici. La scelta delle modalità è espressione di responsabilità politica dell'organo consiliare, ma deve essere tecnicamente sostenibile e coerente con i vincoli di finanza pubblica.

Le conseguenze della mancata applicazione

La mancata applicazione del disavanzo comporta conseguenze procedurali e sanzionatorie significative. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare i poteri di accertamento di cui all'articolo 148-bis, e l'inerzia può configurare profili di responsabilità degli amministratori e dirigenti. Nei casi più gravi, la mancata gestione del disavanzo può aprire la strada alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o, in scenari estremi, al dissesto.

Il presidio della disciplina finanziaria

L'articolo 188 costituisce un presidio essenziale della disciplina della finanza locale: imponendo l'azione tempestiva di fronte al disavanzo, evita che gli squilibri si consolidino e diventino strutturali. La capacità di gestire tempestivamente i disavanzi è indicatore della maturità della governance finanziaria dell'ente. Le pronunce della Corte dei conti, in linea generale, evidenziano la centralità di questo profilo; le linee guida ANCI, gli orientamenti dell'Osservatorio sulla finanza locale e di Funzione Pubblica offrono modelli operativi e indicazioni interpretative, in piena sinergia con i principi di veridicità e attendibilità del bilancio.

Casi pratici

Caso 1: applicazione tempestiva

Nel Comune Rho-quattro, l'organo di revisione segnala l'emersione di un disavanzo di amministrazione. Tizio, sindaco, propone contestualmente all'approvazione del rendiconto un pacchetto di misure di ripiano: riduzione di spese non essenziali, rimodulazione di trasferimenti, utilizzo di una quota vincolata appropriata. Il consiglio approva entrambe le delibere.

Caso 2: piano di rientro pluriennale

Nel Comune Sigma-quattro, Caia, dirigente finanziaria, predispone un piano di rientro pluriennale per fronteggiare un disavanzo di rilievo. La sinergia con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti consente di costruire un percorso sostenibile e di evitare l'attivazione di procedure più gravose.

Domande frequenti

Quando deve essere applicato il disavanzo?

Il disavanzo accertato deve essere immediatamente applicato all'esercizio in corso, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, senza possibilità di dilazione.

Quali sono le modalità di ripiano?

Il ripiano avviene attraverso riduzione di spese, incremento di entrate, utilizzo di avanzo vincolato o ricorso a fondi specifici; la scelta è espressione di responsabilità politica ma deve essere tecnicamente sostenibile e coerente con i vincoli di finanza pubblica.

Quali conseguenze in caso di mancata applicazione?

La mancata applicazione può attivare i poteri di accertamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, configurare profili di responsabilità degli amministratori e, nei casi più gravi, aprire la strada a procedura di riequilibrio o dissesto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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