Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 660 c.c. – Legato di alimenti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 659 - Articolo 659 Codice Civile: Legato a favore del creditore→Cod. civ. art. 661 - Art. 661 Codice Civile: Prelegato→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 658 c.c.: Legato di credito o di liberazione da debito→Articolo 662 Codice Civile: Onere della prestazione del legato→Articolo 657 Codice Civile: Legato di cosa acquistata dal legatario→Articolo 663 Codice Civile: Legato imposto a un solo erede→Articolo 656 Codice Civile: Legato di cosa del legatario→Articolo 664 Codice Civile: Adempimento del legato di genere→Articolo 655 Codice Civile: Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il legato di alimenti è la disposizione testamentaria con cui si obbliga l'erede o un altro legatario a fornire al beneficiario tutto il necessario per il mantenimento: vitto, alloggio, assistenza. La misura è determinata in proporzione alle condizioni del legatario e al patrimonio ereditario e dura di regola per tutta la vita del beneficiario.
Natura del legato di alimenti
Il legato di alimenti ha caratteristiche peculiari che lo avvicinano all'obbligo alimentare legale (artt. 433 ss. c.c.) pur mantenendo una propria autonomia. Come l'obbligo alimentare, il legato di alimenti ha un contenuto ampio: comprende vitto, alloggio, vestiario e tutto ciò che è necessario per vivere dignitosamente. A differenza dell'obbligo legale, il legato di alimenti deriva da una scelta volontaria del testatore, una forma di generosità o di riconoscimento di un legame affettivo o morale verso il beneficiario.
Determinazione della misura
L'art. 660 stabilisce che la misura degli alimenti si determina tenendo conto di due parametri: (a) le condizioni del beneficiato, cioè le sue necessità effettive, il suo tenore di vita, le sue possibilità economiche proprie; (b) il patrimonio ereditario, che determina la capienza delle risorse disponibili. Se il patrimonio ereditario è modesto, anche l'entità del legato di alimenti sarà proporzionalmente contenuta. Non è detto che il legato debba coprire tutto il necessario per vivere: può coprire una parte, con il resto a carico del legatario stesso o di altri obbligati alimentari.
Carattere vitalizio e personale
Salvo diversa disposizione del testatore, il legato di alimenti è vitalizio: dura per tutta la vita del legatario. Non si trasmette agli eredi del legatario: alla sua morte, l'obbligo dell'onerato si estingue. Questo riflette la natura strettamente personale del bisogno alimentare: gli eredi del legatario non "ereditano" la necessità alimentare del loro dante causa. La personalità del legato impedisce anche la cessione del diritto agli alimenti a terzi.
Legato di alimenti vs. obbligo alimentare legale
La differenza principale è la fonte: l'obbligo alimentare legale scaturisce dalla legge per particolari legami familiari (art. 433 c.c.); il legato alimentare scaturisce dalla volontà testamentaria e può essere imposto anche a favore di soggetti che non avrebbero diritto agli alimenti legali (amici, persone di fiducia, conviventi more uxorio). Il legato può anche integrare l'obbligo alimentare legale quando questo non è sufficiente.
Coordinamento normativo
L'art. 660 va letto in connessione con l'art. 649 c.c. (nozione di legato), con gli artt. 433 ss. c.c. (obbligo alimentare legale), con l'art. 671 c.c. (legato di usufrutto, per analogia strutturale) e con l'art. 544 c.c. (legato in sostituzione di legittima).
Domande frequenti
Il legato di alimenti può essere lasciato a chiunque o solo ai parenti?
Può essere lasciato a chiunque: amici, conviventi, collaboratori, persone di fiducia. Non è limitato ai soggetti che hanno diritto agli alimenti legali (art. 433 c.c.). Il testatore ha piena libertà di scegliere il beneficiario.
Come si calcola quanto deve essere erogato al legatario alimentare?
La misura si determina bilanciando le necessità del beneficiario (tenore di vita, condizioni di salute, risorse proprie) con le possibilità del patrimonio ereditario. Non c'è una formula fissa: in mancanza di accordo, il giudice determina l'ammontare tenendo conto di entrambi i fattori.
Il diritto agli alimenti del legato si trasmette agli eredi del legatario?
No. Il legato di alimenti ha carattere strettamente personale: si estingue alla morte del beneficiario e non si trasmette ai suoi eredi. Gli eredi del legatario non hanno alcun diritto nei confronti dell'onerato.
Se le condizioni economiche del legatario migliorano dopo l'apertura della successione, il legato si riduce?
Il codice non prevede una revisione automatica in senso contrario (al contrario dell'obbligo alimentare legale). Il legato è determinato al momento dell'apertura della successione e in genere rimane fisso, salvo che il testamento preveda una clausola di revisione o le parti si accordino diversamente.
L'onerato del legato di alimenti può liberarsi offrendo un capitale invece di prestazioni periodiche?
Di regola no, salvo accordo con il legatario. Il legato di alimenti ha natura periodica e personale; l'onerato non può unilateralmente convertirlo in una somma capitale. Potrebbe però essere possibile un accordo novativo tra le parti.